Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 48 Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.(1)
Art. 1(2) [Il programma regionale di sviluppo agricolo predisposto per lanno 1978 dalla
Regione in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è integrato
nei settori della zootecnia - forestazione - irrigazione - colture mediterranee
- colture industriali - terreni collinari e montani attraverso gli interventi di
cui ai successivi artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7].
Art. 2(3)
Art. 3(4) [Gli interventi nel settore della forestazione
riguardano:
a) rimboschimento e ricostituzione boschiva sui
perimetri dei bacini montani e sui comprensori di politica montana;
b) rimboschimento dei terreni nudi e
ricostituzione delle foreste danneggiate da incendi o altre cause;
c) prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi;
d) costituzione di servizi antincendio boschivi]
.
Art. 4(5) [Gli interventi nel settore della irrigazione
riguardano la realizzazione delle opere di cui allannessa tabella «A», che fa
parte integrante della presente legge] .
Art. 5(6) [Gli interventi nel settore delle colture
mediterranee riguardano:
a) ammodernamento strutturale dei mandorleti
esistenti;
b) realizzazione di nuovi impianti mandorlicoli
razionali;
c) attuazione di opere minori irrigue e
aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura mandorlicola] .
Art. 6(7) [Gli interventi nel settore delle colture
industriali riguardano lincentivazione, la ristrutturazione e lo sviluppo delle
colture bieticole e tabacchicola.
Per quanto riguarda la coltura bieticola, gli
interventi riguardano in particolare:
a) azioni organiche di lotta fitosanitaria
svolte dai produttori associati;
b) attuazione di opere minori irrigue e
aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura;
c) azioni di assistenza economica ai produttori
associati in ordine ai maggiori costi sostenuti per il trasporto della
produzione fuori della Regione.
Per quanto riguarda la coltura tabacchicola, gli
interventi riguardano in particolare:
a) azioni sperimentali di seminagione svolte dai
produttori singoli o associati;
b) azioni organiche di lotta fitosanitaria
svolte dai produttori associati;
c) attuazione di opere minori irrigue e
aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura;
d) potenziamento delle strutture cooperative] .
Art. 7(8) [Gli interventi nel settore dei terreni
collinari e montani riguardano azioni e opere finalizzate a:
a) manutenzione straordinaria e ripristino della
rete viaria esistente, al servizio degli insediamenti sparsi;
b) elettrificazione rurale, con priorità agli
allacciamenti agli insediamenti ad indirizzo pastorale-zootecnico, anche se
sparsi;
c) riattamento di cisterne pubbliche, nonché
captazione ed utilizzo delle acque di sorgente o di altre risorse idriche a
scopo plurimo;
d) ammodernamento delle strutture aziendali e
sviluppo delle produzioni zootecniche, nonché degli insediamenti in campagna,
ivi compresi i servizi civili;
e) indagini e studi di carattere socio-economico
tendenti ad acquisire elementi conoscitivi in ordine alla individuazione delle
risorse offerte dal territorio ed alla loro utilizzazione] .
Art. 8(9) [La Regione attua interventi, ai sensi della
normativa vigente, nei seguenti campi:
a) credito;
b) assistenza tecnica ed economica alla
cooperazione tramite lE.R.S.A.P.;
c) miglioramento fondiario;
d) bonifica integrale] .
Art. 9(10) [Gli impegni di spesa sugli stanziamenti recati
dalla presente legge per gli interventi di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8,
sono subordinati alladozione da parte del Consiglio regionale di appositi
programmi, predisposti di norma dalla Giunta regionale.
Per gli interventi di cui al precedente art. 7,
la predisposizione dei pagamenti è affidata alle Comunità Montane operanti nella
Regione. A tal fine, lo stanziamento corrispondente recato dalla presente legge
è ripartito fra le Comunità Montane, entro quindici giorni dalla pubblicazione
della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, sulla base dei
parametri di cui allart. 10-bis della legge
regionale 5 settembre 1972, n. 9.
Per le provvidenze finanziarie recate dalla
presente legge si applicano le norme di cui allart. 7 della legge 27
dicembre 1977, n. 984] .
Art. 10(11) [Per gli interventi di cui ai precedenti
articoli è autorizzata a carico del bilancio della Regione per lanno 1978 la
spesa di complessivi 35,638 miliardi di lire, ripartita come segue:
lire 3,000 miliardi sul cap. 198, per gli
interventi di cui al precedente art. 2;
lire 0,600 miliardi sul cap. 100, per gli
interventi di cui al precedente art. 3 - punto a);
lire 0,050 miliardi sul cap. 101, per gli
interventi di cui al precedente art. 3 - punto b);
lire 0,209 miliardi sul cap. 247, per gli
interventi di cui al precedente art. 3 - punto c);
lire 0,100 miliardi sul cap. 263, per gli
interventi di cui al precedente art. 3 - punto d);
lire 8,338 miliardi sul cap. 224, per gli
interventi di cui al precedente art. 4 - punti A/B/C) della allegata tabella A;
lire 0,662 miliardi sul cap. 227, per gli
interventi di cui al precedente art. 4 - punto D) della allegata tabella A;
lire 0,400 miliardi sul cap. 195, per gli
interventi di cui al precedente art. 5 - punti a) e b);
lire 0,148 miliardi sul cap. 225, per gli
interventi di cui al precedente art. 5 - punto c);
lire 0,200 miliardi sul cap. 191, per gli
interventi di cui al precedente art. 6 - comma 2 - punto a);
lire 0,700 miliardi sul cap. 225, per gli
interventi di cui al precedente art. 6 - comma 2 - punto b);
lire 0,900 miliardi sul capitolo di nuova
istituzione «Finanziamento allE.R.S.A.P. per gli interventi di assistenza
tecnica ed economica alla cooperazione, ai sensi dellart. 3, lettere h) ed l),
della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32», per gli interventi di cui
al precedente art. 6 - comma 2 - punto c);
lire 0,300 miliardi sul cap. 18, per gli
interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto a);
lire 0,200 miliardi sul cap. 191, per gli
interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto b);
lire 0,300 miliardi sul cap. 225, per gli
interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto c);
lire 0,200 miliardi sul cap. 228 e lire 0,800
miliardi sul cap. 241, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3
- punto d);
lire 8,000 miliardi sul cap. 81, per gli
interventi di cui al precedente art. 7;
lire 1,006 miliardi sul cap. 185, per gli
interventi di cui al precedente art. 8 - punto a);
lire 5,525 miliardi sul capitolo di nuova
istituzione Finanziamento allE.R.S.A.P. per gli interventi di assistenza
tecnica ed economica alla cooperazione, ai sensi dellart. 3, lettere h) ed l),
della legge
regionale 28 ottobre 1977, n. 32, per gli interventi di cui al
precedente art. 8 - punto b);
lire 2,000 miliardi sul cap. 230, per gli
interventi di cui al precedente art. 8 - punto c);
lire 2,000 miliardi sul cap. 141, per gli
interventi di cui al precedente art. 8 - punto d)] .
Art. 11(12) [Per conseguire quanto disposto nella presente
legge, negli stati di previsione dellentrata e della spesa del bilancio della
Regione per lanno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
A) Parte entrata |
Previsioni in diminuzione (competenza e cassa) |
(miliardi di lire) |
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- |
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Cap. 10 - Assegnazione di fondi dallo Stato per lattuazione del programma di
intervento |
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straordinario in agricoltura, legge n. 403/1977 |
7,740 |
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B) Parte spesa |
Stanziamenti in diminuzione (competenza e cassa): |
|
|
Cap. 220 - Contributi in c/capitale per la costruzione ed il riattamento di
strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali
- art. 17 legge 27 ottobre 1966, n. 910 |
2,000 |
|
Cap. 221 - Contributi in c/capitale per la costruzione e riattamento di
strade vicinali ed interpoderali - legge n. 78/1974 |
1,000 |
|
Cap. 222 - Contributi in c/capitale per lo sviluppo e il potenziamento delle
elettrificazioni rurali - art. 2 legge 2 marzo 1974, n. 78 - legge n.
183/1976, art. 7, lettera a) |
1,000 |
|
Cap. 226 - Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di
impianti per la conservazione, ecc. |
1,000 |
|
Cap. 227 - Concessione di contributi in c/capitale per la esecuzione di opere
di miglioramento fondiario incluse nei programmi, ecc. |
2,463 |
|
Cap. 230 - Concessione di contributi per la costruzione di fabbricati
aziendali e per opere di miglioramento fondiario, ecc. |
1,000 |
|
Cap. 241 - Concessione di contributi in c/capitale nelle spese per la
realizzazione, ecc. |
1,200 |
|
Cap. 352 - Finanziamento ai sensi dellart. 7 lettere A, B e C della legge
2 maggio 1976, n. 183 |
32,253 |
|
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Totale |
41,916 |
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Stanziamenti in aumento (competenza e cassa): |
|
|
Cap. 18 - Spese e contributi ad enti ed altri soggetti per studi, indagini e
ricerche anche sperimentali nel campo dellagricoltura |
0,300 |
|
Cap. 81 - Assegnazione alle comunità montane ai sensi dellart. 10-bis
della legge regionale n. 9/1972 per lattuazione di programmi relativi agli
interventi previsti nel programma regionale di settore «Utilizzazione e
valorizzazione dei terreni collinari e montani» |
8,000 |
|
Cap. 100 - Spese per lattuazione degli interventi di rimboschimento e
ricostituzione boschiva, ecc. |
0.600 |
|
Cap. 101 - Contributi per il rimboschimento dei terreni nudi, ecc. |
0,050 |
|
Cap. 141 - Esecuzione di opere pubbliche di bonifica integrale |
2,000 |
|
Cap. 185 - Concessione prestiti a tasso agevolato a favore di imprenditori,
ecc. |
1,006 |
|
Cap. 191 - Spese e contributi per la difesa fitosanitaria, ecc. |
0,400 |
|
Cap. 195 - Contributi in c/capitale a favore di produttori agricoli, singoli
o associati, ecc. |
0,400 |
|
Cap. 198 - Contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo ed il
miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, ecc. |
3,000 |
|
Cap. 224 - Interventi promossi da consorzi ed enti, per il finanziamento di
opere irrigue, sistemazioni idrauliche e reperimento di nuove fonti di
approvvigionamento, nonché i lavori di esecuzione, completamento, adeguamento e
ripristino degli impianti irrigui consortili |
8,338 |
|
Cap. 225 - Contributi per la esecuzione di opere minori e aziendali di
irrigazione - art. 2 legge 2 marzo 1974, n. 78 |
1,148 |
|
Cap. 228 - Concorso regionale negli interessi per i mutui integrativi
contratti per lesecuzione di opere di trasformazione, ecc. |
0,200 |
|
Cap. 230 - Concessione di contributi per la costruzione di fabbricati
aziendali e per opere di miglioramento fondiario, ecc. |
2,000 |
|
Cap. 247 - Spese per lattuazione di iniziative atte alla prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi - legge regionale 18 luglio 1974, n.
25. |
0,209 |
|
Cap. 263 - Spese per la costituzione del servizio antincendi
boschivi |
0,100 |
|
c.n.i. - Finanziamento allE.R.S.A.P. per gli interventi di assistenza
tecnica ed economica alla |
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|
cooperazione ai sensi dellart. 3, lettere h) ed l), della legge regionale
28 ottobre 1977, n. 32 |
6,425 |
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Totale |
34,176 |
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Riepilogo (competenza e cassa): |
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Variazioni in diminuzione - parte entrata |
7,740 |
|
Variazioni in diminuzione - parte spesa |
41,916 |
|
Variazioni in aumento - parte spesa |
34,176 |
|
|
7,740 |
] . |
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