Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 48 Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 1Il programma regionale di
sviluppo agricolo predisposto per l anno 1978 dalla Regione in applicazione
della legge 27- 12- 1977, n. 984, e integrato nei settori della zootecnia –
forestazione - irrigazione - colture mediterranee – colture industriali -
terreni collinari e montani attraverso gli interventi di cui ai successivi artt.
2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 2Gli interventi nel
settore della zootecnia riguardano la realizzazione delle opere di cui all art.
15 della legge regionale 20- 1- 1975, n.
7.
Art. 3Gli interventi nel settore
della forestazione riguardano:
a) rimboschimento e
ricostituzione boschiva sui perimetri dei bacini montani e sui comprensori di
politica montana;
b) rimboschimento dei terreni
nudi e ricostituzione delle foreste danneggiate da incendi o altre
cause;
c) prevenzione ed estinzione
degli incendi boschivi;
d) costituzione di servizi
antincendio boschivi.
Art. 4Gli interventi nel
settore della irrigazione riguardano la realizzazione delle opere di cui all
annessa tabella << A >>, che fa parte integrante della presente
legge.
Art. 5Gli interventi nel settore
delle colture mediterranee riguardano:
a) ammodernamento strutturale
dei mandorleti esistenti;
b) realizzazione di nuovi
impianti mandorlicoli razionali;
c) attuazione di opere minori
irrigue e aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura
mandorlicola.
Art. 6Gli interventi nel settore
delle colture industriali riguardano l incentivazione, la ristrutturazione e lo
sviluppo delle colture bieticole e tabacchicola.
Per quanto riguarda la coltura
bieticola, gli interventi riguardano in particolare:
a) azioni organiche di lotta
fitosanitaria svolte dai produttori associati;
b) attuazione di opere minori
irrigue e aziendali finalizzate allo sviluppo della
coltura;
c) azioni di assistenza
economica ai produttori associati in ordine ai maggiori costi sostenuti per il
trasporto della produzione fuori della Regione.
Per quanto riguarda la coltura
tabacchicola, gli interventi riguardano in particolare:
a) azioni sperimentali di
seminagione svolte dai produttori singoli o associati;
b) azioni organiche di lotta
fitosanitaria svolte dai produttori associati;
c) attuazione di opere minori
irrigue e aziendali finalizzate allo sviluppo della
coltura;
d) potenziamento delle
strutture cooperative.
Art. 7Gli interventi nel settore dei
terreni collinari e montani riguardano azioni e opere finalizzate a:
a) manutenzione straordinaria e
ripristino della rete viaria esistente, al servizio degli insediamenti
sparsi;
b) elettrificazione rurale, con
priorita agli allacciamenti agli insediamenti ad indirizzo pastorale -
zootecnico, anche se
sparsi;
c) riattamento di cisterne
pubbliche, nonche captazione ed utilizzo delle acque di sorgente o di altre
risorse idriche a scopo plurimo;
d) ammodernamento delle
strutture aziendali e sviluppo delle produzioni zootecniche, nonche degli
insediamenti in campagna, ivi compresi i servizi civili;
e) indagini e studi di
carattere socio – economico tendenti ad acquisire elementi conoscitivi in ordine
alla individuazione delle risorse offerte dal territorio ed alla loro
utilizzazione.
Art. 8La Regione attua interventi, ai
sensi della normativa vigente, nei seguenti campi:
a)
credito;
b) assistenza tecnica ed
economica alla cooperazione tramite l ERSAP;
c) miglioramento
fondiario;
d) bonifica
integrale.
Art. 9Gli impegni di spesa sugli
stanziamenti recati dalla presente legge per gli interventi di cui ai precedenti
artt. 6, 7 e 8, sono subordinati all adozione da parte del Consiglio regionale
di appositi programmi, predisposti di norma dalla Giunta regionale.
Per gli interventi di cui al
precedente art. 7, la predisposizione
dei programmi e affidata alle Comunita Montane operanti nella Regione.
A tal fine, lo stanziamento
corrispondente recato dalla presente legge e ripartito fra le Comunita
Montane, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge sul
Bollettino Ufficiale della Regione, sulla base dei parametri di cui all art.
10/ bis della legge regionale 5- 9- 1972, n. 9.
Per le provvidenze finanziarie
recate dalla presente legge si applicano le norme di cui all art. 7 della legge
27- 12- 1977, n. 984.
Art. 10Per gli interventi di cui ai
precedenti articoli e autorizzata a carico del bilancio della Regione per l
anno 1978 la spesa di complessivi 35,638 miliardi di lire, ripartita come segue:
- lire 3,000 miliardi sul cap.
198, per gli interventi di cui al precedente art. 2;
- lire 0,600 miliardi sul cap.
100, per gli interventi di cui al precedente art. 3 - punto
a);
- lire 0,050 miliardi sul cap.
101, per gli interventi di cui al precedente art. 3 - punto
b);
- lire 0,209 miliardi sul cap.
247, per gli interventi di cui al precedente art. 3 - punto
c);
- lire 0,100 miliardi sul cap.
263, per gli interventi di cui al precedente art. 3 - punto
d);
- lire 8,338 miliardi sul cap.
224, per gli interventi di cui al precedente art. 4 – punti A/ B/ C della
allegata tabella << A >>;
- lire 0,662 miliardi sul cap.
227, per gli interventi di cui al precedente art. 4 – punto D della allegata
tabella << A >>;
- lire 0,400 miliardi sul cap.
195, per gli interventi di cui al precedente art. 5 - punti a) e
b);
- lire 0,148 miliardi sul cap.
225 per gli interventi di cui al precedente art. 5 - punto
c);
- lire 0,200 miliardi sul cap.
191, per gli interventi di cui al precedente art. 6 – comma 2 - punto
a);
- lire 0,700 miliardi sul cap.
225, per gli interventi di cui al precedente art. 6 – comma 2 punto
b);
- lire 0,900 miliardi sul
capitolo di nuova istituzione << Finanziamento all ERSAP per gli
interventi di assistenza tecnica ed economica alla cooperazione, ai sensi dello
art. 3, lett. h) ed 1), della LR 28- 10- 1977, n. 32 >>, per gli
interventi di cui al precedente art. 6 - comma 2 - punto c);
- lire 0,300 miliardi sul cap.
18, per gli interventi di cui all art. 6 - comma 3 - punto a);
- lire 0,200 miliardi sul cap.
191, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto
b);
- lire 0,300 miliardi sul cap.
225, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto
c);
- lire 0,200 miliardi sul cap.
228 e lire 0,800 miliardi sul cap. 241, per gli interventi di cui al precedente
art. 6 - comma 3 - punto d);
- lire 8,000 miliardi sul cap.
81, per gli interventi di cui al precedente art. 7;
- lire 1,006 miliardi sul cap.
185, per gli interventi di cui al precedente art. 8 - punto a);
- lire 5,525 miliardi sul
capitolo di nuova istituzione << Finanziamento all ERSAP, per gli
interventi di assistenza tecnica ed economica alla cooperazione, ai sensi dello
art. 3, lett. h) ed l), della LR 28- 10- 1977, n. 32 >>, per gli
interventi di cui al precedente art. 8 - punto b);
- lire 2,000 miliardi sul cap.
230, per gli interventi di cui al precedente art. 8 - punto c);
- lire 2,000 miliardi sul cap.
141, per gli interventi di cui al precedente art. 8 - punto d).
Art. 11Per conseguire quanto disposto
nella presente legge, negli stati di previsione dell entrata e della spesa del
bilancio della Regione per l anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
(in miliardi di lire)
A) PARTE
ENTRATA
Previsione in diminuzione
(competenza e cassa):
Cap. 10 << Assegnazione
di fondi dallo Stato per l attuazione del programma di intervento straordinario
in agricoltura - legge n. 403/ 77 >> L. 7,740
B) PARTE SPESA
Stanziamenti in diminuzione
(competenza e cassa):
Cap. 220 << Contributi in
c / capitale per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonche per la costruzione
di acquedotti rurali - art. 17 legge 27- 10- 1966, n. 910 >> L.
2,000
Cap. 221 << Contributi in
c / capitale per la costruzione e riattamento di strade vicinali ed
interpoderali - legge n. 78/ 74 >> L. 1,000
Cap. 222 << Contributi in
c / capitale per lo sviluppo e il potenziamento delle elettrificazioni rurali -
art. 2 legge 2/ 3/ 74 n. 78 – legge 183- 76, art. 7, lett. a) >> L.
1,000
Cap. 226 << Spese per la
realizzazione a totale carico della Regione di impianti per la conservazione,
etc... >> L. 1,000
Cap. 227 << Concessione
di contributi in c / capitale per la esecuzione di opere di miglioramento
fondiario incluse nei programmi, etc... >> L. 2,463
Cap. 230 << Concessione
di contributi per la costruzione di fabbricati aziendali e per opere di
miglioramento fondiario, etc... >> L. 1,000
Cap. 241 << Concessione
di contributi in c / capitale nelle spese per la realizzazione, etc... >>
L. 1,200
Cap. 352 << Finanziamento
ai sensi dell art. 7 lett. A, B e C della legge 2- 5- 1976, n. 183 >> L.
32,253
Totale L.
41,916
Stanziamenti in aumento
(competenza e cassa) Cap. 18 Spese e contributi ad Enti ed altri soggetti per
studi, indagini e ricerche anche
sperimentali nel campo dell’agricoltura L. 0,300
Cap. 81 << Assegnazione
alle Comunita Montane ai sensi dell art. 10/ bis della LR n. 9/ 72 per l
attuazione di programmi relativi agli interventi previsti nel programma
regionale di settore << Utilizzazione e valorizzazione dei terreni
collinari e montani >> L. 8,000
Cap. 100 << Spese per l
attuazione degli interventi di rimboschimento e ricostituzione boschiva, etc...
>> L. 0,600
Cap. 101 << Contributi
per il rimboschimento dei terreni nudi, etc... >> L. 0,050
Cap. 141 << Esecuzione di
opere pubbliche di bonifica integrale >> L. 2,000
Cap. 185 << Concessione
prestiti a tasso agevolato a favore di imprenditori, etc... >> L.
1,006
Cap. 191 << Spese e
contributi per la difesa fitosanitaria, etc. >> L. 0,400
Cap. 195 << Contributi in
c / capitale a favore di produttori agricoli, singoli o associati, etc...
>> L. 0,400
Cap. 198 << Contributi,
sussidi e premi per incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio
zootecnico regionale, etc... >> L. 3,000
Cap. 224 << Interventi
promossi da consorzi ed enti, per il finanziamento di opere irrigue,
sistemazioni idrauliche e reperimento di nuove fonti di approvvigionamento,
nonche i lavori di esecuzione, completamento, adeguamento e ripristino degli
impianti irrigui consortili >> L. 8,338
Cap. 225 << Contributi
per la esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione - art. 2 legge 2-
3- 1974, n. 78 >> L. 1,148
Cap. 228 << Concorso
regionale negli interessi per i mutui integrativi contratti per l esecuzione di
opere di trasformazione etc. >> L. 0,200
Cap. 230 << Concessione
di contributi per la costruzione di fabbricati aziendali e per opere di
miglioramento fondiario, etc. L. 2,000
Cap. 247 << Spese per l
attuazione di iniziative atte alla prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi - LR n. 25 del 18- 7- 1974 >> L. 0,209
Cap. 263 << Spese per la
costituzione del servizio antincendi boschivi >> c.n.i. Finanziamento
all’ERSAP per gli interventi di assistenza tecnica ed economica alla
cooperazione, ai sensi dell’art. 3 lett. h) ed l) della legge regionale 28
ottobre 1977, n. 32 L. 6,425
Totale L.
34,176
Riepilogo (competenza e cassa):
Variazioni in diminuzione - parte
entrata L. 7,740
Variazioni in diminuzione -
parte spesa L. 41,916
Variazioni in aumento - parte
spesa L. 34,176
Differenza L.
7,740
Tabella A PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE DELLA IRRIGAZIONE (in miliardi di
lire.) A) OPERE
IRRIGUE
Utilizzazione impianto irriguo
Motunato - Batemari e Agnano - Iachechi Impianto irriguo in agro di Conversano - II lotto L.
2,000
Rete scolante nella zona da
irrigare del complesso irriguo adriatico leccese L. 1,000
B) SISTEMAZIONI
IDRAULICHE
Sistemazione idraulica dei
valloni Sud, Est ed Ovest di Lesina - II lotto L. 1,510
Sistemazioni corsi d acqua
minori e rete dreno nelle zone irrigue del
complesso ricadente in agro di Canosa L. 1,400
C) REPERIMENTO NUOVE
FONTI
Perizia studi PrSp 14/ 36 –
Indagini relative alla progettazione delle opere di adduzione, accumulo e
regolazione delle acque locali convenzionali e non, provenienti dal Sinni, nei
comprensori dei consorzi dell Arneo e di Ugento - Li Foggi e per gli studi
connessi alla utilizzazione intersettoriale delle risorse idriche disponibili L.
0,428
D)
INCENTIVI
Incentivi per l esecuzione di
impianti irrigui presentati da Cooperative o produttori associati L.
0,662
Totale L.
9,000
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