Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 25
Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1972, n. 1 - Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione.(•)
Art. 1[L art. 2 della Legge regionale
1 luglio 1972 n. 5 e sostituito dal seguente: Il servizio di tesoreria
e affidato a trattativa privata, ai sensi dell art. 92 del regolamento di
contabilita generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all
art. 5 della Legge 7 marzo 1933, n. 141, esercente l attivita nel territorio
della Regione ed autorizzata ad amministrare fondi di terzi per un importo non
inferiore a 1.500 miliardi di lire ed avente un patrimonio, attestato dall
Organo di vigilanza della Banca d Italia, in capitale versato e riserve, non
inferiore a 10 miliardi di lire ovvero ad un gruppo di banche che, insieme,
offrano le stesse garanzie.]