Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 25
Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1972, n. 1 - Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione.
Articolo unico L art. 2 della Legge
regionale 1 luglio 1972 n. 5 e sostituito dal seguente: << Il servizio di
tesoreria e affidato a trattativa privata, ai sensi dell art. 92 del
regolamento di contabilita generale dello Stato, ad una delle aziende di
credito di cui all art. 5 della Legge 7 marzo 1933, n. 141, esercente l
attivita nel territorio della Regione ed autorizzata ad amministrare fondi di
terzi per un importo non inferiore a 1.500 miliardi di lire ed avente un
patrimonio, attestato dall Organo di vigilanza della Banca d Italia, in
capitale versato e riserve, non inferiore a 10 miliardi di lire ovvero ad un
gruppo di banche che, insieme, offrano le stesse garanzie.