Anno 1979
Numero 25
Data 18/04/1979
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 25

Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1972, n. 1 - Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione.



Articolo unico


L art. 2 della Legge regionale 1 luglio 1972 n. 5 e sostituito dal seguente: << Il servizio di tesoreria e affidato a trattativa privata, ai sensi dell art. 92 del regolamento di contabilita generale dello Stato, ad una delle aziende di credito di cui all art. 5 della Legge 7 marzo 1933, n. 141, esercente l attivita nel territorio della Regione ed autorizzata ad amministrare fondi di terzi per un importo non inferiore a 1.500 miliardi di lire ed avente un patrimonio, attestato dall Organo di vigilanza della Banca d Italia, in capitale versato e riserve, non inferiore a 10 miliardi di lire ovvero ad un gruppo di banche che, insieme, offrano le stesse garanzie.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli  artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua  pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.