Anno 1979
Numero 62
Data 04/09/1979
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 settembre 1979, n. 69
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Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 62

Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili - nido.(1) 


(1) Vedi anche il reg. reg. 4/2007, art. 53


Art. 1

Campo di applicazione della legge.


La legge 29 novembre 1977, n. 891 si applica nella Regione con losservanza delle disposizioni contenute nella presente legge. 




Art. 2

Finalità.


La Regione si propone lobiettivo di attivare nel biennio 1979-1980 gli asili-nido programmati in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6.

Inoltre si propone di garantire il servizio sociale di assistenza alla prima infanzia attraverso gli asili-nido assicurando ai comuni congrui mezzi per la gestione degli stessi. 




Art. 3

Contributi per investimenti.


La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridetermina, sulla base dello stato di attuazione e delle effettive esigenze, il piano quinquennale degli asili-nido già finanziato ai sensi della legge 8 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 8.

A tal fine revoca i contributi assegnati ai sensi delle leggi surrichiamate e concede, sulla base delle scelte operate col nuovo piano, contributi una tantum in conto capitale, sino alla concorrenza della spesa necessaria per la costruzione, completamento, riattamento, impianto ed arredamento.

I contributi in conto capitale di cui al comma precedente sono accreditati, con le modalità stabilite dallart. 9 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.  (2) 



(2) La l.r. 37/78 è stata abrogata e sostituita dalla l.r. 27/85.


Art. 4

Delimitazione dellambito dei contributi da revocare.


Sono revocabili i contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e alla legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, assegnati con riferimento al piano quinquennale degli asili-nido per gli anni 1972-1976, per lutilizzazione dei quali i comuni, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto ad approvare con formale provvedimento il relativo progetto esecutivo. 




Art. 5

Variazione al bilancio ed utilizzazione di fondi.


La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979 le variazioni contabili necessarie e ad utilizzare i maggiori fondi rivenienti dalla revoca dei contributi di cui allarticolo precedente, per le medesime finalità di cui allart. 3. 




Art. 6

Asili esclusi dai benefici.


Non sono ammessi ai benefici previsti dallart. 3 gli asili-nido per i quali i comuni abbiano fruito, per la totale copertura della spesa, di ulteriori contributi, concessi dalla Regione, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1975, n. 17; della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 2; della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 e legge 16 ottobre 1975, n. 492 o da altri Enti pubblici o privati, salvo la maggiore spesa derivante dalla esecuzione di varianti indispensabili per il funzionamento degli asili-nido. 




Art. 7

Accertamenti.


LAssessorato regionale ai Servizi sociali, in collaborazione con lAssessorato ai Lavori pubblici, procede allaccertamento delle condizioni stabilite dallart. 4 ai fini degli adempimenti della Giunta regionale. 




Art. 8

Contributi per gestione e funzionamento.


Per le finalità previste dallultimo comma dellart. 2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai comuni contributi annuali per la gestione, per il funzionamento e la manutenzione di asili-nido comunali, con preferenza per quelli costruiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

La Giunta regionale stabilisce di anno in anno la misura del contributo di cui al comma precedente, tenuto conto:

a) delleffettivo costo di gestione e di manutenzione degli asili-nido funzionanti nellanno;

b) delle condizioni socio-economiche locali.  




Art. 9

Termine presentazione domanda.


Entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno i comuni presentano allAssessorato ai Servizi sociali domanda di contributo per le finalità di cui allarticolo precedente.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) consuntivo di gestione riferito allesercizio precedente a quello in corso regolarmente approvato dal Consiglio comunale;

2) relazione previsionale del costo di gestione.

Per lesercizio in corso, le istanze corredate dalla relazione previsionale del costo di gestione e dallattestazione del Sindaco sulleffettivo funzionamento dellasilo-nido, devono pervenire allAssessorato regionale ai servizi sociali, entro 15 giorni dallentrata in vigore della presente legge. 




Art. 10

Utilizzazione personale ex O.N.M.I. ed altro personale comunale.(3) 


I comuni, per il Funzionamento degli asili-nido costruiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, devono utilizzare in via prioritaria, nel rispetto della professionalità di ciascuno, il personale eccedente le esigenze funzionali degli asili ex O.N.M.I., nonché altro personale comunale in possesso dei titoli di studio 



(3) Articolo modificato dalla l.r. 37/80, art. 4. Vedi anche l’art. 3 della medesima legge.


Art. 11

Modalità dassunzione del personale.


Alla copertura del posti risultanti disponibili, dopo gli adempimenti di cui allarticolo precedente, i comuni provvedono mediante pubblico concorso per titoli ed esame, con la osservanza della normativa vigente. 




Art. 12

Corsi di perfezionamento del personale.


La Regione istituisce annualmente, ai sensi dellart. 2 lett. b) della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, corsi di perfezionamento e di aggiornamento per il personale tecnico in servizio presso gli asili-nido comunali. 




Art. 13

Vigilanza della Regione.


LAssessorato regionale ai Servizi sociali vigila sul regolare funzionamento degli asili-nido della Regione ed assume iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta regionale, per la promozione della politica sociale di assistenza allinfanzia.

Su proposta dellAssessore al ramo e sulla base di relazione ispettiva del coordinatore del settore e dellufficio preposti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari nellipotesi di reiterate violazioni di norme di legge. 




Art. 14


La legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene modificata ed integrata dalla presente legge. (4) 



(4) La l.r. 6/73 è stata abrogata dalla l.r. 19/2006, art. 70


Art. 15


Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge, dellimporto di L. 5.666.251.765, si provvede come segue:

1) per L. 1.346.391.200 già previste sul cap. 407 - parte II Spesa - Fondo regionale per contributi di gestione e di asili-nido ai comuni e consorzi di comuni - legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, art. 7 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979;

2) per L. 4.319.860.565, mediante la seguente variazione allo stesso bilancio 1979:

Parte I - Entrata

 

 

 

 

 

 

Stanziamento competenza

 

Stanziamento cassa

 

 

 

 

 

 

Variazioni in aumento:

 

 

 

 

Cap. 29. - Assegnazione per riparto del fondo per la costruzione, riattamento e impianto di asili-nido (articolo 2, legge 6 dicembre

 

 

 

 

1971, n. 1044 - decreto ministeriale 5 dicembre 1978)

4.319.860.565

 

4.319.860.565

 

 

 

 

 

 

Parte II - Spesa

 

 

 

 

 

Variazione in aumento:

 

 

 

 

Cap. 407. - Fondo regionale per contributi di gestione e asili-nido ai comuni e consorzi di comuni (legge  regionale 3          

 

 

 

 

marzo 1973, n. 6, art. 7)

4.319.860.565

 

4.319.860.565

 

Per lanno finanziario 1980, per le finalità di cui allart. 4, e per gli anni 1980 e seguenti per le finalità di cui allart. 8, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio, con lutilizzazione di fondi di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891 e regionali.

 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.