Anno 1979
Numero 62
Data 04/09/1979
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 62

Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili - nido.



Art. 1

(Campo di applicazione della legge)


La legge dello Stato 29- 11- 1977, n. 891 si applica nella Regione con l osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge. 


Art. 2

(Finalita)


La Regione si propone l obiettivo di attivare nel biennio 79/80 gli asili - nido programmati in attuazione della legge dello Stato 6- 12- 71, n. 104 e della legge regionale 3- 3- 73 n. 6.

Inoltre si propone di garantire il servizio sociale di assistenza alla prima infanzia attraverso gli asili - nido assicurando ai Comuni congrui mezzi per la gestione degli stessi.




Art. 3

(Contributi per investimenti)


La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridetermina, sulla base dello stato di attuazione e delle effettive esigenze, il piano quinquennale degli asili - nido gia finanziato ai sensi della legge 6- 12- 71, n. 1044 e della legge regionale 3- 3- 73, n. 6.

A tal fine revoca i contributi assegnati ai sensi delle leggi surrichiamate e concede, sulla base delle scelte operate col nuovo piano, contributi << una tantum >> in conto capitale, sino alla concorrenza della spesa necessaria per la costruzione, completamento, riattamento, impianto ed arredamento.

I contributi in conto capitale di cui al comma precedente sono accreditati, con le modalita stabilite dall art. 9 della legge regionale n. 37 del 12- 8- 1978. 




Art. 4

(Delimitazione dell ambito dei contributi da revocare)


Sono revocabili i contributi di cui alla legge 6- 12- 1971 n. 1044 e alla legge regionale 3- 3- 73, n. 6, assegnati con riferimento al piano quinquennale degli asili - nido per gli anni 1972- 76, per l utilizzazione dei quali i Comuni, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto ad approvare con formale provvedimento il relativo progetto esecutivo.



Art. 5

(Variazione al bilancio ed utilizzazione di fondi)


La Giunta regionale e autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979 le variazioni contabili necessarie e ad utilizzare i maggiori fondi rivenienti dalla revoca dei contributi di cui allarticolo  precedente, per le medesime finalita di cui all art. 3.



Art. 6

(Asili esclusi dai benefici)


Non sono ammessi ai benefici previsti dall art. 3 gli asili - nido per i quali i Comuni abbiano fruito, per la totale copertura della spesa, di ulteriori contributi, concessi dalla Regione, ai sensi delle leggi regionali 5- 2- 75 n. 17; 21- 1- 74 n. 2; 12- 8- 78 n. 37 e legge statale n. 492 del 16- 10- 75 o da altri Enti pubblici o privati, salvo la maggiore spesa derivante dalla esecuzione di varianti indispensabili per il funzionamento degli asili - nido.


Art. 7

(Accertamenti)


L Assessorato regionale ai Servizi Sociali, in collaborazione con l Assessorato ai Lavori Pubblici, procede all accertamento delle condizioni stabilite dall art. 4 ai fini degli adempimenti della Giunta regionale.



Art. 8

(Contributi per gestione e funzionamento)


Per le finalita previste dall ultimo comma dell art. 2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai Comuni contributi annuali per la gestione, per il funzionamento e la manutenzione di asili nido comunali, con preferenza per quelli costruiti ai sensi della legge 6- 12- 1971, n. 1044.

La Giunta regionale stabilisce di anno in anno la misura del contributo di cui al comma precedente, tenuto conto:

a) dell effettivo costo di gestione e di manutenzione degli asili - nido funzionanti nellanno;

b) delle condizioni socio - economiche locali. 




Art. 9

(Termine presentazione domanda)


Entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno i Comuni presentano all Assessorato ai Servizi Sociali domanda di contributo per le finalita di cui all articolo precedente.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) consuntivo di gestione riferito all esercizio precedente a quello in corso regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;

2) relazione previsionale del costo di gestione.

Per l esercizio in corso, le istanze corredate dalla relazione previsionale del costo di gestione e dall attestazione del Sindaco sull effettivo funzionamento dell asilo - nido, devono pervenire all Assessorato regionale ai Servizi Sociali entro 15 giorni dall entrata in vigore della presente legge.




Art. 10

(Utilizzazione personale ex ONMI ed altro personale comunale)


I Comuni, per il funzionamento degli asili - nido costruiti ai sensi della legge 6- 12- 71 n. 1044 e legge regionale 3- 3- 73 n. 6, devono utilizzare in via prioritaria, nel rispetto della professionalita di ciascuno, il personale eccedente le esigenze funzionali degli asili ex ONMI, nonche altro personale comunale in possesso dei titoli di studio, in conformita a quanto disposto dall art. 19 della suddetta LR del 3- 3- 73 n. 6.



Art. 11

(Modalita d assunzione del personale)


Alla copertura dei posti risultanti disponibili, dopo gli adempimenti di cui all articolo precedente, i Comuni provvedono mediante pubblico concorso per titoli ed esame, con la osservanza della normativa vigente. 



Art. 12

(Corsi di perfezionamento del personale)


La Regione istituisce annualmente, ai sensi dell art. 2 lett. b) della legge regionale 17- 10- 78, n. 54, corsi di perfezionamento e di aggiornamento per il personale tecnico in servizio presso gli asili - nido comunali. 



Art. 13

(Vigilanza della Regione)


L Assessorato regionale ai Servizi Sociali vigila sul regolare funzionamento degli asili - nido della Regione ed assume iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta regionale, per la promozione della politica sociale di assistenza all infanzia.

Su proposta dell Assessore al ramo e sulla base di relazione ispettiva del coordinatore del settore e dell ufficio preposti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari nell ipotesi di reiterate violazioni di norme di legge.




Art. 14


La legge regionale 3- 3- 73, n. 6, viene modificata ed integrata dalla presente legge. 


Art. 15


Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, dell importo di L. 5.666.251.765, si provvede come segue:

1) per L. 1.346.391.200 gia previste sul Cap. 407 - parte II Spesa - Fondo regionale per contributi di gestione e di asili nido ai Comuni e Consorzi di Comuni - LR n. 6 del 3- 3- 73, art. 7 << del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979;

2) per L. 4.319.860.565, mediante la seguente variazione allo stesso Bilancio 1979:

PARTE I - ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 29 << Assegnazione per riparto del fondo per la costruzione, riattamento e impianto di asili - nido (art. 2 legge 6- 12- 71 n. 1044 DM 5- 12- 78) >> Stanziamento competenza L. 4.319.860.565 Stanziamento cassa L. 4.319.860.565

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento

Cap. 407 << Fondo regionale per contributi di gestione e asili nido ai Comuni e Consorzi di Comuni LR n. 6 del 3- 3- 73, art. 7 >> Stanziamento competenza L. 4.319.860.565 Stanziamento cassa L. 4.319.860.565

Per l anno finanziario 1980, per le finalita di cui allo art. 4, e per gli anni 1980 e seguenti per le finalita di cui all art. 8, si provvedera con appositi stanziamenti di bilancio, con l utilizzazione di fondi di cui alla legge N. 891 del 29- 11- 77 e regionali. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.