Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 62 Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili - nido.
Art. 1(Campo di applicazione della
legge) La legge dello Stato 29-
11- 1977, n. 891 si applica nella Regione con l osservanza delle disposizioni
contenute nella presente legge.
Art. 2(Finalita) La Regione si propone l
obiettivo di attivare nel biennio 79/80 gli asili - nido programmati in
attuazione della legge dello Stato 6- 12- 71, n. 104 e della legge regionale 3-
3- 73 n. 6.
Inoltre si propone di garantire
il servizio sociale di assistenza alla prima infanzia attraverso gli asili -
nido assicurando ai Comuni congrui mezzi per la gestione degli
stessi.
Art. 3(Contributi per
investimenti) La Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ridetermina, sulla base dello stato di attuazione e
delle effettive esigenze, il piano quinquennale degli asili - nido gia
finanziato ai sensi della legge 6- 12- 71, n. 1044 e della legge regionale 3- 3-
73, n. 6.
A tal fine revoca i contributi
assegnati ai sensi delle leggi surrichiamate e concede, sulla base delle scelte
operate col nuovo piano, contributi << una tantum >> in conto
capitale, sino alla concorrenza della spesa necessaria per la costruzione,
completamento, riattamento, impianto ed arredamento.
I contributi in conto capitale
di cui al comma precedente sono accreditati, con le modalita stabilite dall
art. 9 della legge regionale n. 37 del 12- 8- 1978.
Art. 4(Delimitazione dell ambito dei
contributi da revocare) Sono revocabili i
contributi di cui alla legge 6- 12- 1971 n. 1044 e alla legge regionale 3- 3-
73, n. 6, assegnati con riferimento al piano quinquennale degli asili - nido per
gli anni 1972- 76, per l utilizzazione dei quali i Comuni, alla data di entrata
in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto ad approvare con
formale provvedimento il relativo progetto esecutivo.
Art. 5(Variazione al bilancio ed
utilizzazione di fondi) La Giunta regionale e
autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1979 le variazioni contabili necessarie e ad utilizzare i maggiori fondi
rivenienti dalla revoca dei contributi di cui allarticolo precedente, per le medesime finalita di cui
all art. 3.
Art. 6(Asili esclusi dai
benefici) Non sono ammessi ai
benefici previsti dall art. 3 gli asili - nido per i quali i Comuni abbiano
fruito, per la totale copertura della spesa, di ulteriori contributi, concessi
dalla Regione, ai sensi delle leggi regionali 5- 2- 75 n. 17; 21- 1- 74 n. 2;
12- 8- 78 n. 37 e legge statale n. 492 del 16- 10- 75 o da altri Enti pubblici o
privati, salvo la maggiore spesa derivante dalla esecuzione di varianti
indispensabili per il funzionamento degli asili - nido.
Art. 7(Accertamenti) L Assessorato regionale
ai Servizi Sociali, in collaborazione con l Assessorato ai Lavori Pubblici,
procede all accertamento delle condizioni stabilite dall art. 4 ai fini degli
adempimenti della Giunta regionale.
Art. 8(Contributi per gestione e
funzionamento) Per le finalita previste dall
ultimo comma dell art. 2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai
Comuni contributi annuali per la gestione, per il funzionamento e la
manutenzione di asili nido comunali, con preferenza per quelli costruiti ai
sensi della legge 6- 12- 1971, n. 1044.
La Giunta regionale stabilisce
di anno in anno la misura del contributo di cui al comma precedente, tenuto
conto:
a) dell effettivo costo di
gestione e di manutenzione degli asili - nido funzionanti nellanno;
b) delle condizioni socio -
economiche locali.
Art. 9(Termine presentazione
domanda) Entro il termine perentorio del
30 settembre di ogni anno i Comuni presentano all Assessorato ai Servizi
Sociali domanda di contributo per le finalita di cui all articolo precedente.
Le richieste devono essere
corredate dalla seguente documentazione:
1) consuntivo di gestione
riferito all esercizio precedente a quello in corso regolarmente approvato dal
Consiglio Comunale;
2) relazione previsionale del
costo di gestione.
Per l esercizio in corso, le
istanze corredate dalla relazione previsionale del costo di gestione e dall
attestazione del Sindaco sull effettivo funzionamento dell asilo - nido,
devono pervenire all Assessorato regionale ai Servizi Sociali entro 15 giorni
dall entrata in vigore della presente legge.
Art. 10(Utilizzazione personale ex
ONMI ed altro personale comunale) I Comuni, per il
funzionamento degli asili - nido costruiti ai sensi della legge 6- 12- 71 n.
1044 e legge regionale 3- 3- 73 n. 6, devono utilizzare in via prioritaria, nel
rispetto della professionalita di ciascuno, il personale eccedente le esigenze
funzionali degli asili ex ONMI, nonche altro personale comunale in possesso dei
titoli di studio, in conformita a quanto disposto dall art. 19 della suddetta
LR del 3- 3- 73 n. 6.
Art. 11(Modalita d assunzione del
personale) Alla copertura dei posti
risultanti disponibili, dopo gli adempimenti di cui all articolo precedente, i
Comuni provvedono mediante pubblico concorso per titoli ed esame, con la
osservanza della normativa vigente.
Art. 12(Corsi di perfezionamento del
personale) La Regione istituisce
annualmente, ai sensi dell art. 2 lett. b) della legge regionale 17- 10- 78, n.
54, corsi di perfezionamento e di aggiornamento per il personale tecnico in
servizio presso gli asili - nido comunali.
Art. 13(Vigilanza della
Regione) L Assessorato regionale ai
Servizi Sociali vigila sul regolare funzionamento degli asili - nido della
Regione ed assume iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta regionale, per la
promozione della politica sociale di assistenza all
infanzia.
Su proposta dell Assessore al
ramo e sulla base di relazione ispettiva del coordinatore del settore e dell
ufficio preposti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari nell
ipotesi di reiterate violazioni di norme di legge.
Art. 14La legge regionale 3- 3-
73, n. 6, viene modificata ed integrata dalla presente legge.
Art. 15Agli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge, dell importo di L. 5.666.251.765, si
provvede come segue:
1) per L. 1.346.391.200 gia
previste sul Cap. 407 - parte II Spesa - Fondo regionale per contributi di
gestione e di asili nido ai Comuni e Consorzi di Comuni - LR n. 6 del 3- 3- 73,
art. 7 << del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979;
2) per L. 4.319.860.565,
mediante la seguente variazione allo stesso Bilancio 1979:
PARTE I -
ENTRATA
Variazione in
aumento
Cap. 29 << Assegnazione
per riparto del fondo per la costruzione, riattamento e impianto di asili - nido
(art. 2 legge 6- 12- 71 n. 1044 DM 5- 12- 78) >> Stanziamento competenza
L. 4.319.860.565 Stanziamento cassa L. 4.319.860.565
PARTE II -
SPESA
Variazione in
aumento
Cap. 407 << Fondo
regionale per contributi di gestione e asili nido ai Comuni e Consorzi di Comuni
LR n. 6 del 3- 3- 73, art. 7 >> Stanziamento competenza L. 4.319.860.565
Stanziamento cassa L. 4.319.860.565
Per l anno finanziario 1980,
per le finalita di cui allo art. 4, e per gli anni 1980 e seguenti per le
finalita di cui all art. 8, si provvedera con appositi stanziamenti di
bilancio, con l utilizzazione di fondi di cui alla legge N. 891 del 29- 11- 77
e regionali.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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