Anno 1979
Numero 73
Data 30/11/1979
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 dicembre 1979, n. 89, S.O.
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 novembre 1979, n. 73

Variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979, per riporto nel 1979 dei fondi FRAO - Parte II Spesa - di cui al Cap. 165 del bilancio per l' esercizio 1977.



Art. 1


Le disponibilita non impegnate al 31- 12- 1977 al Cap. 165 Finanziamento della spesa della gestione ospedaliera( FRAO) del Bilancio per l esercizio 1977, sono riportate nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979.  




Art. 2


Al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 79 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE I - ENTRATA

Quota del presunto saldo finanziario attivo fondi FRAO al 31- 12- 78 Stanziamento competenza L. 1.788.206.000 Stanziamento cassa L. 0

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento

Cap. 156/ bis Finanziamento della spesa  conseguente a convenzione ospedali gestiti da enti ecclesiastici; Case di cura private convenzionate anni 1977 e 1978 Stanziamento competenza L. 1.788.206.000 Stanziamento di cassa L. 1.788.206.000.

Variazione in diminuzione

Cap. 436 Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa art. 43 (legge contabilita regionale) stanziamento cassa L. 1.788.206.000. 




Art. 3


La somma suddetta conserva la destinazione alla scopo specifico per la quale fu assegnata dallo Stato ed e utilizzata:

1) per la copertura del maggiore onere riveniente dalla rivalutazione della retta di degenza, dovuta alle case di cura private convenzionate con la Regione Puglia per le spedalita consumate  dagli aventi diritto per gli anni 1977- 78, a seguito  della definizione dell Accordo Nazionale per Case di cura private appartenenti alla fascia funzionale C , e alla definizione dell Accordo regionale per le Case di cura appartenenti alle altre fasce funzionali.

2) Per il pagamento agli Ospedali Militari delle spedalita consumate dai militari aventi diritto per gli anni 1977 e 1978.






Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.