Legge Regionale 30 novembre 1979, n. 73 Variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979, per riporto nel 1979 dei fondi FRAO - Parte II Spesa - di cui al Cap. 165 del bilancio per l' esercizio 1977.
Art. 1Le disponibilita non
impegnate al 31- 12- 1977 al Cap. 165 << Finanziamento della spesa della
gestione ospedaliera( FRAO) >> del Bilancio per l esercizio 1977, sono
riportate nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979.
Art. 2Al Bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 79 sono introdotte le seguenti variazioni:
PARTE I -
ENTRATA
Quota del presunto saldo
finanziario attivo fondi FRAO al 31- 12- 78 Stanziamento competenza L.
1.788.206.000 Stanziamento cassa L. 0
PARTE II -
SPESA
Variazione in
aumento
Cap. 156/ bis <<
Finanziamento della spesa conseguente a
convenzione ospedali gestiti da enti ecclesiastici; Case di cura private
convenzionate >> anni 1977 e 1978 Stanziamento competenza L. 1.788.206.000
Stanziamento di cassa L. 1.788.206.000.
Variazione in
diminuzione
Cap. 436 << Fondo di
riserva per sopperire a deficienze di cassa art. 43 (legge contabilita
regionale) stanziamento cassa L. 1.788.206.000.
Art. 3La somma suddetta conserva la
destinazione alla scopo specifico per la quale fu assegnata dallo Stato ed e
utilizzata:
1) per la copertura del
maggiore onere riveniente dalla rivalutazione della retta di degenza, dovuta
alle case di cura private convenzionate con la Regione Puglia per le spedalita
consumate dagli aventi diritto per gli
anni 1977- 78, a seguito della
definizione dell Accordo Nazionale per Case di cura private appartenenti alla
fascia funzionale << C >>, e alla definizione dell Accordo
regionale per le Case di cura appartenenti alle altre fasce
funzionali.
2) Per il pagamento agli
Ospedali Militari delle spedalita consumate dai militari aventi diritto per gli
anni 1977 e 1978.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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