Legge Regionale 24 marzo 1980, n. 21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del «Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi ».(1) (2)
Art. 1(3) [Fino all entrata in vigore
della legge regionale sulla tutela ed uso del territorio e comunque fino a
quanto la Regione Puglia avra emanato norme sui piani territoriali tematici, la
localizzazione e l istituzione dei parchi, delle riserve e zone boscate viene
disciplinata dalla presente legge, che integra la normativa della legge
regionale n. 50 del 7/ 6/ 75.]
Art. 2(4) [La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, puo, anche in assenza di specifiche
previsioni urbanistiche comunali, disporre la destinazione a parco di aree del
territorio comunale aventi preferenzialmente coperture vegetali a bosco oppure a
macchie, che per l ubicazione e le caratteristiche ambientali, si prestano ad
essere organizzate ed utilizzate per le finalita di cui all art. 3 della legge
regionale n. 50 del 7/ 6/ 75.]
Art. 3(5) [Dalla data di adozione della
deliberazione della Giunta regionale l Amministrazione comunale interessata non
puo adottare alcun provvedimento che disponga trasformazione urbanistica ed
edilizia delle aree prescelte.]
Art. 4(6) [La deliberazione di cui all
art. 2 viene inviata al Comune per le necessarie determinazioni.
La deliberazione viene
pubblicata nell albo pretorio comunale per quindici giorni. Entro i trenta
giorni successivi chiunque puo presentare osservazioni alla Giunta regionale
che e tenuta a pronunciarsi in merito con il provvedimento
definitivo.
Entro sessanta giorni dal
ricevimento delle determinazioni comunali la Giunta regionale adotta il
provvedimento definitivo, che produce effetti integrativi delle previsioni dello
strumento urbanistico comunale relativamente alle aree
interessate.]
Art. 5(7) [La salvaguardia di cui all
art. 3 cessa di avere efficacia dopo ventiquattro mesi dalla data di adozione
della delibera della Giunta regionale.]
Art. 6(8) [Il provvedimento regionale di
cui al terzo comma del precedente art. 4 viene notificato ai proprietari i quali
possono prendere visione degli atti, ai fini della tutela giurisdizionale,
presso il competente ufficio comunale.]
Art. 7(9) [Decorsi sessanta giorni dalla
notificazione di cui all art. 6, la Regione ed i soggetti di cui all art. 1
della legge n. 50 del 7/ 6/ 75, possono istituire il parco naturale attrezzato
con le procedure di cui alla legge medesima.]
Art. 8(10) [L istituzione del parco puo
essere promossa anche da enti pubblici che non abbiano la disponibilita delle
aree all uopo destinate. In tal caso, ove non si addivenga alla cessione
bonaria, il soggetto legittimato puo promuovere la procedura espropriativa
delle aree destinate ad opere pubbliche dal piano di utilizzazione di cui all
art. 6 della legge n. 50 del 7/ 6/ 75.]
Art. 9(11) [Il piano di utilizzazione
individua le strutture, i servizi adeguati nonche le aree di particolare pregio
storico ed artistico nel rispetto dell ambiente naturale e salvaguardando i
terreni agricoli coltivati.
Il piano di utilizzazione,
tranne specifiche esigenze, deve avere, nell ambito della valorizzazione delle
risorse turistiche della Puglia, finalita di uso attivo del parco mediante
servizi ed attrezzature per lo sport, la cultura ed il tempo
libero.
L approvazione del piano
produce effetti di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita delle opere
anche ai fini espropriativi.]
Art. 10(12) [La procedura espropriativa e
regolata dalle norme contenute nella legge n. 865, del 22/ 10/ 71, e successive
modificazioni ed integrazioni.]
Art. 111. In
sede di prima applicazione della presente legge, l area del territorio comunale
di Nardo denominata Portoselvaggio - Torre Uluzzi e
destinata a parco naturale.
2. Il
territorio compreso nel parco ricade a Nord dell agglomerato urbano di S.
Caterina di Nardo ed e individuato dai confini riportati nella planimetria
allegata alla presente legge (allegato n. 1).
3. Tali
confini seguono ad est un andamento semiparallelo alla strada litoranea S.
Isidoro - S. Caterina e, per l ultimo tratto, coincidono con la strada vicinale
della Cucchiara. A nord sono definiti da una poligonale irregolare che scende
dalla predetta strada vicinale fino ad un punto del confine del demanio
marittimo posto a 600 metri a nord di Torre Uluzzi; ad ovest seguono il limite
del demanio marittimo dal predetto punto fino, verso sud, al punto posto nelle
vicinanze di Torre Dell Alto.
4. Le
particelle ricadenti nel parco, nonche i relativi estremi dei fogli di mappa,
sono indicati nell elenco allegato alla presente legge (allegato n.
2).
Art. 121.
Legittimati all istituzione del parco naturale attrezzato di Portoselvaggio -
Torre Uluzzi sono la Regione Puglia ed il Comune di
Nardo.
Art. 13Per le finalita di cui ai
precedenti articoli 11 e 12 si fara fronte con apposito stanziamento di lire 1
miliardo.
Al finanziamento degli oneri di
cui al 1° comma del presente articolo si provvede mediante la seguente
variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1980.
PARTE II -
SPESA
Variazioni in
aumento
Cap. 01303( cni) Istituzione
del parco naturale Portoselvaggio - Torre Uluzzi competenza L. 1.000.000.000,
cassa L. 1.000.000.000
Variazioni in
diminuzione
Cap. 16204 - Fondo per il
finanziamento di spese derivanti da leggi in corso di adozione competenza L.
1.000.000.000, cassa L. 1.000.000.000
Allegati 1Planimetria omissis
Allegati 2Particelle ricadenti nel Parco e
relativi estremi dei fogli di mappa. ZONA
INTERESSATA.
Foglio n. 94 |
Foglio n. 110 |
Particella n. 16 |
Particella n. 5 |
“ n. 17 |
“ n.
6 |
“ n. 82 |
“ n.
29 |
“ n. 79 |
“ n.
16 |
“
n. 80 |
“ n.
24 |
“ n. 18 |
“ n. 522 |
“ n.
9 |
“ n. 523 |
|
“ n. 358 |
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“ n. 196 |
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“ n.
30 |
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“ n. 343 |
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“ n. 345 |
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“ n.
48 |
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“ n. 452 |
Sviluppo A – zona prevalentemente
edificata |
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