Anno 2006
Numero 6
Data 15/03/2006
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 35 del 17 marzo 2006
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Legge Regionale 15 marzo 2006, n. 6

Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 17/2007, art. 2, comma 2 e art. 3


Art. 1

(Istituzione dellarea naturale protetta) 


1. Ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e dellarticolo 2 della legge regionale 1 giugno 2004, n. 9 (Riclassificazione dei parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice - Modifica dellarticolo 27 della l.r. 19/1997), è istituito il Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano.


2. I confini del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano ricadenti sul territorio del comune di Nardò sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso lAssessorato allambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso lAmministrazione provinciale di Lecce, presso la sede dellEnte di gestione e presso lAmministrazione comunale di Nardò. (2) 


3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dellEnte di gestione con apposito finanziamento regionale.  



(2) Vedi anche la l.r. 21/80, art. 11


Art. 2

(Finalità) 


1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano sono le seguenti:


a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;


b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;


c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;


d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;


e) monitorare linquinamento e lo stato degli indicatori biologici;


f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;


g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;


h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti. 




Art. 3

(Ente di gestione) 


1. La gestione del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano è affidata allEnte di gestione individuato nel comune di Nardò, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.


2. Il comune di Nardò, per la gestione dellarea protetta, organizza una struttura autonoma nellambito dellAmministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore del Parco; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dellarea protetta.  




Art. 4

(Zonizzazione provvisoria)


1. Fino allapprovazione del Piano territoriale di cui allarticolo 7, il Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano è suddiviso nelle seguenti zone:


a) zona 1, di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale;


b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche.


2. Il Piano di cui allarticolo 7 può apportare modifiche al confine delle zone e dettagliarle ulteriormente, come indicato allarticolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), al fine di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela. 




Art. 5

(Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale)


1. Sullintero territorio del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:


a) aprire nuove cave, miniere e discariche;


b) esercitare lattività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dellEnte di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dallarticolo 11, comma 4, della l. 394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;


c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;


d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dallEnte di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;


e) asportare minerali e materiale dinteresse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dallEnte di gestione;


f) introdurre nellambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;


g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;


h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui allarticolo 2;


i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;


j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.


2. Fino allapprovazione del Piano territoriale di cui allarticolo 7 è fatto divieto di:


a) costruire nuovi edifici od opere allesterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per ledilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche allarea edificata compresa nel perimetro indicato;


b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;


c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei competenti uffici dellAssessorato regionale allagricoltura e foreste.


3. Fino allapprovazione del Piano territoriale di cui allarticolo 7, ed esclusivamente nella zona 2 di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 4, la competente struttura regionale di cui allarticolo 23 della l.r. 19/1997, dintesa con lEnte di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione della normativa vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e successive modificazioni e integrazioni.


4. Sono consentiti, previa valutazione da parte dellUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, mediante lutilizzazione di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dellarea.


5. E consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b) dellarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per ledilizia residenziale) e successive modificazioni e integrazioni.


6. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nellarea.


7. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici su istanza dellEnte di gestione.


8. Allinterno del perimetro del Parco sono fatte salve le previsioni del Piano regolatore generale (PRG) vigente del comune di Nardò, relativamente ai comparti individuati come zone omogenee C8-di sviluppo turistico-alberghiero i cui Piani urbanistici esecutivi siano stati approvati alla data del 31 gennaio 2005, ovvero alla stessa data abbiano concluso le procedure di valutazione previste dalla  legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dellimpatto ambientale); sono altresì fatti salvi lacquisizione del parere dellUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e gli ulteriori pareri previsti per legge. 




Art. 6

(Strumenti di attuazione) 


1. Per lattuazione delle finalità del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano, lEnte di gestione di cui allarticolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:


Piano territoriale dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 20 della l.r. 19/1997;


Piano pluriennale economico sociale dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 21 della l.r. 19/1997;


Regolamento dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 22 della l.r. 19/1997




Art. 7

(Piano territoriale dellarea naturale protetta)


1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano è predisposto dallEnte di gestione ed è adottato dal Consiglio comunale di Nardò con i tempi e le modalità previste dallarticolo 20 della l.r. 19/1997. Esso deve:


a) individuare le opere necessarie alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale;


b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;


c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dellarea naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;


d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;


e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;


f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;


g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione duso per edifici e manufatti esistenti;


h) definire il sistema della mobilità interna allarea naturale protetta;


i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;


j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;


k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione. 




Art. 8

(Piano pluriennale economico sociale)  


1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano è adottato, contestualmente alladozione del Piano territoriale dellarea, dallEnte di gestione con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dellambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dallarticolo 21 della l.r. 19/1997.


2. Il Piano pluriennale economico sociale dellarea protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino lesercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria. 




Art. 9

(Regolamento) 


1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui allarticolo 5, lesercizio delle attività consentite allinterno del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano ed è adottato dallEnte di gestione contestualmente alladozione del Piano territoriale dellarea. 




Art. 10

(Nulla osta e pareri)


1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti allinterno del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano è subordinato al preventivo nulla osta dellEnte di gestione.


2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione allEnte di gestione, è inviata da questultimo allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, lUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dellistanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.


3. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dellistanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta sintende rilasciato con esito favorevole.


4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui allarticolo 2.


5. Fino allentrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dallUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.


6. LEnte di gestione è delegato, quale autorità competente ai sensi della l.r. 11/2001, al rilascio dei pareri relativi alla procedura di valutazione di incidenza di cui allarticolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE e allarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), così come modificato dallarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, per piani e interventi ricadenti in tutto o in parte nei proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) IT9150007 Torre Uluzzo, IT9150013 Palude del Capitano e IT9150024 Torre Inserraglio.


7. LUfficio competente dellEnte di gestione è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi esiti, da inviare allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di valutazione di incidenza e leventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio parchi e riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC. 




Art. 11

(Sanzioni) 


1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui allarticolo 30 della l. 394/1991.


2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dellarticolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.


3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.


4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i) del comma 1 dellarticolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.


5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera f) del comma 1 dellarticolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.


6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.


7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.


8. Le violazioni al divieto di cui alla lettera j) del comma 1 dellarticolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 5 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.


9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dallarticolo 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato lintervento.


10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dallEnte di gestione.


11. E comunque fatta salva lapplicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dellarticolo 30 della l. 394/1991.


12. Per laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).


13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui allarticolo 9 sono introitate nel bilancio dellEnte di gestione con lobbligo di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano. 




Art. 12

(Indennizzi) 


1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano sono erogati direttamente dallEnte di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.


2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui allarticolo 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, lesecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto allindennizzo:


a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;


b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.


3. LEnte di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.


4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dellEnte di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, allespropriazione delle aree. 




Art. 13

(Sorveglianza del territorio)


1. La sorveglianza sullosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata allEnte di gestione, che lesercita attraverso lutilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.


2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Lecce.


3. Ai fini della sorveglianza, lEnte di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dellarticolo 27, comma 2, della l. 394/1991.


4. Lutilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui allarticolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con lEnte di gestione. 




Art. 14

(Controllo)


1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano sono affidate allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.


2. Le modalità dellattività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche lobbligo delladozione di determinati sistemi di contabilità, nonché ladozione di specifiche procedure di controllo della gestione.


3. In ogni caso, lEnte di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dallAssessorato regionale allecologia. Tale documento deve essere approvato dallUfficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


4. LEnte di gestione provvede a inviare allUfficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.  




Art. 15

(Commissariamento) 


1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allecologia, può nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce lEnte nella gestione del Parco naturale regionale. 




Art. 16

(Norme finanziarie)


1. Gli oneri derivanti dallattuazione della presente legge sono a carico dellEnte di gestione.


2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti alluopo previsti nei bilanci regionali.


3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila a carico del capitolo 0581011 Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 Vedasi Allegato

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dellarea naturale protetta

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Ente di gestione

Articolo 4 - Zonizzazione provvisoria

Articolo 5 - Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale

Articolo 6 - Strumenti di attuazione

Articolo 7 - Piano territoriale dellarea naturale protetta

Articolo 8 - Piano pluriennale economico sociale

Articolo 9 – Regolamento

Articolo 10 - Nulla osta e pareri

Articolo 11 – Sanzioni

Articolo 12 – Indennizzi

Articolo 13 - Sorveglianza del territorio

Articolo 14 - Controllo

Articolo 15 – Commissariamento

Articolo 16 - Norme finanziarie