Legge Regionale 5 giugno 1981, n. 29
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29dicembre 1976, n. 32.(1)
Articolo unico [L art. 2, primo comma, della
L. R. 29- 12- 76, n. 32 e così sostituito:
L art. 6 della LR 25-
1- 74, n. 6 viene così modificato:
Ai soci delle
cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa
garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera C) dell art. 1
e concesso nella misura del 60% del tasso di interesse stabilito con l
Istituto di credito convenzionato, restando a carico dei beneficiari il
rimanente 40%, che comunque non potra essere inferiore a quanto previsto dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20- 3- 81 Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30- 12- 80 recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a
favore del Settore artigiano.]