L art. 2, primo comma, della L. R. 29- 12- 76, n. 32 e così sostituito:
<< L art. 6 della LR 25- 1- 74, n. 6 viene così modificato:
<< Ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera C) dell art. 1 e concesso nella misura del 60% del tasso di interesse stabilito con l Istituto di credito convenzionato, restando a carico dei beneficiari il rimanente 40%, che comunque non potra essere inferiore a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20- 3- 81 << Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30- 12- 80 recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del Settore artigiano>>.