Legge Regionale 4 giugno 1984, n. 28
Art. 71 legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni. Sostituzione secondo, terzo, quarto e quinto comma.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/2001, art. 115 Articolo unico [Il secondo, terzo, quarto e
quinto comma dell art. 71 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e
successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti
commi:
I residui delle spese
correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e
stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti
amministrativi; quelli concernenti spese
per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al
terzo esercizio successivo a quello in cui e stato iscritto il relativo
stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano a cominciare dal Bilancio della Regione per l
esercizio finanziario 1984.]