Legge Regionale 4 giugno 1984, n. 28
Art. 71 legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni. Sostituzione secondo, terzo, quarto e quinto comma.
ARTICOLO UNICO Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell art. 71 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti commi:
<< I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a cominciare dal Bilancio della Regione per l esercizio finanziario 1984.