Legge Regionale 3 giugno 1985, n. 53 Adempimenti regionali in attuazione della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10. Integrazioni alle leggi regionali n. 6 del 12 febbraio 1979 e n. 66 del 31 ottobre 1979.(1)
(1) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 6/79 Art. 1L art. 19 della Legge
regionale n. 6 del 12/ 2/ 1979 e sostituito dal seguente: Ai sensi
degli artt. n. 3 e n. 5 della Legge 28/ 1/ 1977, n. 10 sono opere di
urbanizzazione primaria le seguenti: a) strade e spazi di sosta e
parcheggio; b) rete fognante ed impianti di
trattamento liquami; c) rete di distribuzione delle
acque; d) rete di distribuzione dell
energia elettrica; e) rete di distribuzione del
gas; f) rete
telefonica; g) rete della pubblica
illuminazione; h) impianti di smaltimento di
rifiuti solidi urbani ed industriali. Sono opere di urbanizzazione
secondaria le seguenti: a) asili nido e scuole
materne; b) scuola dell
obbligo; c) chiese ed altri edifici per
servizi religiosi; d) attrezzature sanitarie e
socio - culturali; e) attrezzature commerciali e
mercati; f) spazi pubblici a parco e per
lo sport di quartiere;
g) verde attrezzato
.
Art. 2All art. 19 della Legge
regionale n. 6 del 12/ 2/ 1979 e aggiunto il seguente articolo 19
bis:
I Comuni della Puglia,
ai sensi degli artt. 5 - 10 e 12 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10,
stabiliscono l incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
sulla base della tabella parametrica seguente:
Incidenze percentuali relative
agli oneri di urbanizzazione sui costi base fissati dalla tabella B
allegata alla presente legge:
OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA:
a) strade e spazi di sosta e
parcheggio 30%
b) rete fognante ed impianti di
trattamento liquami 24%
c) rete di distribuzione delle
acque 14%
d) rete di distribuzione dell
energia elettrica 10%
e) rete di distribuzione del
gas 1%
f) rete telefonica 1%
g) rete di pubblica
illuminazione 4%
h) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed industriali 10%
OPERE DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA:
a) asili nido e scuole materne
25%
b) scuola dell obbligo 54%
c) chiese ed altri edifici per
servizi religiosi 7%
d) attrezzature sanitarie e
socio - culturali 10%
e) attrezzature commerciali e
mercati 2%
f) spazi pubblici a parco e per
lo sport di quartiere 2%
g) verde attrezzato
6%
Le attribuzioni percentuali
precedenti comprendono gli oneri per gli allacciamenti generali e gli altri
oneri indotti.
Ai fini della determinazione di
detta incidenza e dell applicazione della citata legge statale debbono essere
osservate le norme contenute nei successivi articoli
.
Art. 3All art. 19 della legge
regionale n. 6 del 12/ 2/ 1979, dopo l art. 19 bis precedente, e aggiunto il
seguente art. 19 ter:
La tabella parametrica
e di incidenza di cui al precedente art. 19 bis e aggiornata ogni tre anni con
deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il Comitato Urbanistico Regionale
.
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