Regolamento Regionale 27 novembre 2002, n. 7 Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private.
Art. 1Comunità riabilitativa assistenziale
psichiatrica La
Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica ovvero struttura residenziale
terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per
24 ore giornaliere, accoglie soggetti
con elevata difficoltà nellambito relazionale o autonomie di base
compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione
terapeutica.
Posti letto: n. 14.
Requisiti minimi autorizzativi:
Organizzativi
- n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o
collaboratore professionale assistente sociale esperto;
- n. 8 collaboratori professionali sanitari (infermieri,
educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori
professionali assistenti sociali;
- n. 5 operatori tecnici addetti
allassistenza.
I turni di servizio
devono essere articolati
in modo da garantire la presenza del personale di
assistenza nellarcodelle 24 ore.
- N° ore settimanali di attività medico psichiatrica:
minimo 12 ore;
- N° ore settimanali di attività psicologica: minimo 12
ore.
Strutturali
Gli
appartamenti devono essere localizzati ai piani più bassi per una facile
accessibilità.
Per
quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve avere più di due posti
letto; inoltre, n. 1 camera da letto è utilizzata dal personale in servizio; la
superficie minima delle camere deve essere non inferiore a 16 mq per camere a
due letti e 9 mq per camere singole.
La
qualità degli arredi dei servizi deve essere dignitosa ed appropriata alle
necessità degli utenti.
Le
camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento ed
areazione;
La
struttura deve essere dotata di n. 4 servizi igienici per gli utenti, con
dotazioni complete e funzionanti ed erogazione di acqua calda sempre
garantita;
Inoltre, n. 1 servizio igienico deve essere riservato al
personale in servizio.
La
zona giorno deve essere provvista almeno di:
1) n. 1 cucina piastrellata sino a due metri di altezza a
partire da terra, attrezzata per la preparazione dei
pasti;
2) n. 1 locale pranzo;
3) n. 1 locale per attività
psico-riabilitative
4) n. 1 locale per le riunioni
5) n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per
leggere, guardare la TV, ecc…
Deve
essere garantita, complessivamente, una superficie minima di 30/35 mq. per
utente.
La
struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt.
5, 6 e 12 del presente regolamento.
La
temperatura interna invernale deve essere di 20° C+1°C.
Art. 2Comunità alloggio La
Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più
elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore
giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della
soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali
sufficientemente acquisite.
Posti letto: n. 8
Requisiti minimi autorizzativi:
Organizzativi
- n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o
collaboratore professionale assistente sociale esperto;
- n. 2 collaboratori professionali sanitari (infermieri,
educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori
professionali assistenti sociali;
- n. 2 operatori tecnici addetti
allassistenza;
- N° ore settimanali di attività medico psichiatrica:
minimo 6 ore;
- N° ore settimanali di attività psicologica: minimo 6
ore.
I turni di
servizio devono essere articolati in modo da garantire la
presenza del personale di assistenza per 12 ore
giornaliere.
Strutturali
Gli
appartamenti devono essere localizzati ai piani più bassi per una facile
accessibilità.
La
struttura deve avere i seguenti requisiti:
- i servizi igienici per gli utenti non devono essere
inferiori a n. 1 ogni 4 utenti, con dotazioni complete e funzionanti ed
erogazione di acqua calda sempre garantita; - inoltre, n. 1 servizio igienico è
riservato al personale;
- per quanto concerne la zona notte, ogni camera non deve
avere più di due posti letto;
- la superficie minima delle camere deve essere non
inferiore a 9 mq per camera singola e 16 mq per camere a due letti adeguatamente
arredate;
- le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato
oscuramento ed areazione;
- la cucina deve essere piastrellata sino a due metri di
altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti ed
eventualmente per la loro somministrazione;
- n. 1 salone attrezzato per ascoltare musica, per leggere,
guardare la TV, ecc.. ed eventualmente, qualora la cucina non fosse
sufficientemente spaziosa, da adibire a zone pranzo;
- n. 1 locale per le riunioni.
Deve
essere garantita, complessivamente, una superficie minima di 30/35 mq. per
utente.
La
struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt.
5, 6 e 12 del presente regolamento.
La
temperatura interna invernale deve essere di 20° C+1° C.
Art. 3Gruppo di appartamento Il
Gruppo-appartamento, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore
intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal
circuito psichiatrico riabilitativo.
Posti-letto per gruppo-appartamento: n.
3
Requisiti minimi autorizzativi:
Organizzativi
- n. 2 unità lavorative, di cui:
n. 1 collaboratore professionale sanitario (infermiere,
educatore professionale, personale della riabilitazione) o collaboratore
professionale assistente sociale;
n. 1 operatore tecnico addetto
allassistenza.
- N° ore settimanali di attività medico psichiatrica:
minimo 1 ora;
- N° ore settimanali di attività psicologica: minimo 1
ora.
Questo
personale è previsto per moduli di n. 2 gruppi di
appartamento.
Strutturali
Stessi
requisiti delle precedenti strutture rapportati al numero degli
utenti.
In
ottemperanza al DPCM 29.11.2001, allegato 1C, in caso di struttura accreditata,
il 40% dei costi sono a carico della ASL ed il 60% a carico dellutente o del
Comune.
Art. 4Centro Diurno Il
centro Diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali,
svolge funzioni terapeutico-riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi
di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il
ricovero.
N° utenti accolti giornalmente: 20
Requisiti minimi autorizzativi
Organizzativi
- n. 7 unità lavorative, di cui:
n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto o
collaboratore professionale assistente sociale esperto;
n. 4 collaboratori professionali sanitari (infermieri,
educatori professionali, personale della riabilitazione) o collaboratori
professionali assistenti sociali;
n. 2 operatori tecnici addetti
allassistenza.
- N° ore settimanali di attività psicoterapeutica: minimo
12 ore.
Nel Centro Diurno,
inoltre, è assicurata
la collaborazione di esperti
(artigiani,, maestri darte,
ecc…) per la conduzione di attività
specifiche.
In
caso di attivazione servizio trasporto utenti e/o servizio mensa si deve, in via
preferenziale, ricorrere a cooperative integrate.
Nel
Centro Diurno si attueranno percorsi riabilitativi miranti alla autonomizzazione
e risocializzazione degli utenti attraverso programmi occupazionali volti
allapprendimento di specifiche competenze utilizzabili in senso lavorativo e
programmi di animazione sociale.
Oltre
alle attività interne alla struttura, gli operatori promuoveranno incontri di
sostegno alle famiglie e di collegamento con il
territorio.
Strutturali
La
dotazione minima di ambienti della struttura è costituita
da:
- locale per attività individuali
- locali per attività socio-riabilitative e attività
collettive (almeno 2)
- spazio attività motoria
- n. 2 servizi igienici pazienti
- n. 1 servizio igienico personale
- locale relax pazienti
- locale pranzo
- cucinino.
La
struttura deve essere, altresì, in regola con le disposizioni di cui agli artt.
5, 6 e 12 del presente regolamento
Art. 5Laccesso e la dimissione dei pazienti nelle strutture di
riabilitazione psichiatrica, ai sensi del P.O. Tutela della salute mentale
1998/2000, avvengono in base ad un programma riabilitativo personalizzato,
concordato e periodicamente verificato, fra operatori del DSM, operatori della
struttura riabilitativa, pazienti ed eventuali persone di
riferimento.
Le
attività riabilitative e risocializzanti sono finalizzate al recupero funzionale
e sociale del paziente psichiatrico, con lobiettivo finale del reinserimento
sociale e lavorativo e, comunque, del raggiungimento del massimo livello di
autosufficienza personale, sociale e/o lavorativa acquisibile. Le strutture
devono, pertanto, di norma, accogliere soltanto utenti provenienti dal
territorio della ASL in cui le stesse sono collocate. Possono essere ammesse
deroghe solo per specifiche situazioni nelle quali lallontanamento del paziente
dal suo contesto socio-familiare corrisponda ad una precisa -e temporanea-
strategia terapeutico-riabilitativa.
Le
strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne devono essere
allocate nellabitato cittadino in modo da agevolare i processi di
socializzazione e collegate in rete con le altre strutture del Dipartimento di
salute mentale della ASL.
E
vietato laccorpamento di più strutture che ospitano, in forma residenziale,
pazienti psichiatrici, nonché laccorpamento con servizi, a carattere
residenziale, che erogano assistenza ad anziani o
disabili.
E
vietato appaltare la fornitura dei pasti e della pulizia a ditte
esterne.
Art. 6Autorizzazione regionale allesercizio
dellattività Ai
fini dellautorizzazione regionale allesercizio dellattività prevista
dallart. 8 ter, comma 4, del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, le
cui procedure sono in corso di regolamentazione con apposito atto giuntale, le
strutture residenziali e diurne, che sono in possesso dei requisiti minimi
strutturali ed organizzativi individuati dal presente provvedimento, devono
essere allocate in edifici in regola con le norme igienico-sanitarie relative
alle civili abitazioni, con le disposizioni in materia di accessibilità ed
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e dotate di
autorizzazione del Sindaco alla realizzazione della struttura rilasciata ai
sensi dellart. 8 ter, commi 1 e 3, del predettp d.lgs., dellart. 6 della L.R.
n. 21/2000 e dellart. 27 della L.R. n. 28/2000. Per quel che concerne la
prevenzione e sicurezza degli impianti e la tutela della salute degli utenti e
dei lavoratori, devono essere rispettate tutte le procedure previste dal d.lgs.
626/94, le norme di protezione antincendio e di sicurezza degli impianti
elettrici e di distribuzione del gas. Ciascun utente ed operatore deve essere
dotato di libretto di idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti
previsto dallart. 14 della L. 283/62 e dal DPR 327/80. Le strutture devono
essere provviste della specifica autorizzazione sanitaria alla preparazione e
somministrazione degli alimenti di cui allart. 2 della L. 283/62 e dotate del
piano di autocontrollo alimentare previsto dal D.Lgs. n.
155/97.
Le
strutture già autorizzate ai sensi della DCR n. 244/97 per un n° posti letto
superiore a 14, sempre e comunque nel limite massimo dei 20 posti letto,
mantengono lautorizzazione per i posti letto per i quali possiedono i requisiti
di cui allart. 1 del presente regolamento o li conseguano entro sei mesi
dalladozione del seguente provvedimento, rapportati, in proporzione, al maggior
numero di utenti, e, per quel che concerne la superficie minima garantita per
utente, il requisito di cui al criterio n. 10, punto a) del DPCM 22 dicembre
1989, fermo restando che non possono superare n. 16 posti letto, qualora, tra i
soggetti ospitati, vi siano pazienti con elevata difficoltà nellambito
relazionale, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica,
al fine di non diminuire i livelli qualitativi di assistenza riabilitativa
garantita.
Art. 7Le strutture già in possesso dellaccreditamento
transitorio di cui alla L. n. 724/94, art. 6, comma 6, alla L.R. n. 28/2000,
art. 22, comma 2, ed alla L.R. n. 32/2001, art. 11, comma 8, adottano entro 6
mesi dallapprovazione del presente provvedimento, i requisiti specificati da
questo Regolamento Regionale.
Art. 8Retta giornaliera La retta giornaliera/utente, per
ciascuna delle tipologie di struttura indicate negli artt. n. 1 - 2 - 3 e 4 è
individuata come segue:
STRUTTURA |
PERSONALE |
FITTO |
VITTO |
SPESE
GENERALI
STRUTTURA
(ammortamento arredi e
attrezzature, utenze, attività, igiene, materiale) |
Spese di amministrazione e
gestione |
TOTALE |
COSTO GIORNALIERO
STRUTTURA |
RETTA GIORNALIERA
UTENTE |
|
[a] |
[b] |
[c] |
[d] |
5% di
[a+b+c+d] |
|
|
|
|
1 unità
- ctg. Ds |
€
28.205,63 |
|
|
|
|
|
|
|
Comunità riabilitativa
assistenziale psichiatrica ovvero struttura residenziale
terapeutico-riabilitativa per acuti e subacuti.
14
posti letto |
8 unità
- ctg. D |
€
209.223,60 |
|
(7,74 x 14 x 365) |
|
|
|
|
|
|
5 unità
- ctg: B |
€
105.068,95 |
€
33.075,00 |
€ 39.551,40 |
€
61.974,83 |
€
27.606,94 |
€
579.745,92 |
€
1.588,34 |
€
113,45 |
|
Consulenti |
€
37.081,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oneri
agg. 10% |
€ 37.957 ,97 |
|
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|
|
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|
|
Totale |
€
417.537,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Comunità alloggio ovvero strutt.
resid. socio-riabilitativa |
1 unità
- ctg. Ds |
€
28.205,63 |
|
|
|
|
|
|
|
a più elevata intensità
assistenziale |
2 unità
- ctg. D |
€
52.305,90 |
|
(7,74 x 8 x 365) |
|
|
|
|
|
8 posti
letto |
2 unità
ctg. B |
€
42.027,58 |
€
18.900,00 |
€ 22.620,81 |
€
30.987,41 |
€
11.384,80 |
€
239.080,92 |
€
655,01 |
€
81,87 |
|
Consulenti |
€
18.540,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
oneri
agg. 10% |
€
14.107,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
€
155.187,90 |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppo-appartamento |
1 unità - ctg.
D |
€
26.152,95 |
|
|
|
|
|
|
|
ovvero struttura
residenziale |
1 unità - ctg.
B |
€
21.013,79 |
(6.552 x
2) |
(7,74 x 6 x 365) |
(6.197,48 x
2) |
|
|
|
|
socio-riabilitativa a
minore |
Consulenti |
€
6.166,08 |
€
13.104,00 |
€ 16.950,60 |
€
12.394,96 |
€
4.842,45 |
€
101.691,48 |
€
278,60 |
€
46,43 |
Intensità assistenziale. N° 2
gruppi appartamento di 3 posti letto |
oneri agg.
2% |
€
1.066,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
€
54.399,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 unità - ctg
Ds |
€
28.205,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 unità - ctg.
D |
€
104.611,80 |
|
(7,74 x 20 x 300) |
€
40.283,63 |
|
|
|
|
CENTRO
DIURNO |
2 unità ctg.
B |
€
42.027,58 |
€
36.792,00 |
€ 46.481,12 |
con mensa e
trasporto |
€
17.498,62 |
€
367.471,03 |
€
1.224,90 |
€
61,24 |
Aperto minimo 8 h al g. per 6
gg. sett. |
Consulenti |
€
30.987,41 |
|
|
€
10.329,13 |
|
|
|
con mensa e
trasporto |
N° 20
utenti |
oneri agg.
10% |
€
20.583,24 |
|
|
|
|
|
|
€
47,86 |
|
Totale |
€
226.415,66 |
|
|
|
|
|
|
senza mensa e
trasporto |
NOTA: le tariffe di cui alla presente
tabella sono incrementate nella misura del 2% a decorrere dalla data di verifica
dei requisiti.
Art. 9Adeguamento delle rette Le rette hanno valenza dal mese successivo
allapprovazione del Regolamento regionale e, comunque, le Aziende Sanitarie
Locali procedono alladeguamento delle rette
delle strutture riabilitative psichiatriche già transitoriamente
accreditate, dal mese successivo allaccertamento del possesso dei requisiti
previsti dal presente provvedimento ed assicurano lattività di vigilanza e di
controllo sulle strutture con cadenza semestrale, con particolare attenzione
agli standard di qualità, di cui
allart. 12.
Art. 10Accreditamento provvisorio Ai sensi dellart. 8 quater, comma 7, del d. lgs. N.
502/92, come successivamente integrato e modificato, è concesso
laccreditamento, in via provvisoria, fino allemanazione della disciplina
regionale sullaccreditamento istituzionale, alle strutture che, per i posti
letto già autorizzati, sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal
presente regolamento.
Art. 11Procedure per laccreditamento provvisorio delle
strutture di riabilitazione psichiatrica La
richiesta di accreditamento, in via provvisoria, ai sensi dellart. 8 quater,
comma 7, del d. lgs. 502/92, come successivamente integrato e modificato, va
inoltrata, sottoscritta dal rappresentante legale dellEnte, al Dirigente del
Settore Sanità dellAssessorato regionale alla Sanità e Servizi Sociali, per il
tramite del Direttore Generale della ASL competente per territorio, entro 90 gg.
Dalla data di approvazione del Piano di riordino della rete
ospedaliera.
Alla
domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Le autorizzazioni di cui allart. 8 ter del predetto d.
lgs., dellart. 6 della l.r. n. 21/2000 e dellart. 27 della l.r. n.
28/2000;
2) relazione informativa dalla quale risulti il possesso
dei requisiti strutturali ed organizzativi, nonché dei requisiti di
qualità;
3) documentazione comprovante che la struttura sia in
regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni e con le
disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, nonché attestante che siano rispettate
tutte le procedure previste dal d. lgs. 626/94, le norme di protezione
antincendio e di sicurezza degli impianti elettrici e di distribuzione del gas,
la L. 283/62, artt. 2 e 14 ed il d. lgs. n. 155/97, per quanto riguarda il piano
di autocontrollo alimentare.
Il
Direttore Generale della ASL verifica, tramite il Dipartimento di Prevenzione,
dintesa con il Dipartimento di Salute mentale, che la struttura sia in regola
con il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento,
richiedendo, se necessario, ulteriori chiarimenti e/o integrazione della
documentazione già prodotta, quando ciò sia indispensabile per la valutazione di
detti requisiti, e, entro 30 gg. Dal ricevimento della domanda, la trasmette, in
originale, al Dirigente del Settore Sanità dellAssessorato regionale alla
Sanità e Servizi Sociali, corredata dalla risultanze istruttorie e del relativo
parere in merito al possesso dei requisiti ed al fabbisogno accertato in
relazione agli standard stabiliti dalla
normativa, nonché in relazione al volume di attività. Il termine di 30 gg. È
sospeso quando sia necessario acquisire chiarimenti e/o documentazione
integrativa e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono alla ASL i
documenti o i dati richiesti.
Il
Dirigente di Settore, verificata tramite i propri competenti Uffici, la
regolarità degli atti trasmessi ed il parere favorevole della ASL di competenza,
con determinazione dirigenziale, entro 30 gg. dal ricevimento degli atti,
concede, ai sensi dellart. 8 quater, comma 7, del d. lgs. 502/92, come
successivamente integrato e modificato, laccreditamento, in via provvisoria,
della struttura, fino e non oltre lemanazione, da parte della Regione, della
disciplina sullaccreditamento istituzionale.
In
assenza dei requisiti necessari ed in caso di parere sfavorevole della ASL di
competenza, il Dirigente di Settore delibera il diniego dellaccreditamento
provvisorio.
Art. 12Standard di qualità delle strutture di
riabilitazione psichiatrica Le
strutture residenziali di riabilitazione psichiatrica devono porre attenzione al
possesso dei seguenti standard di qualità:
a)le condizioni strutturali degli ambienti siano buone, con
particolare riguardo allo stato delle pareti (imbiancatura almeno triennale),
degli infissi, dei servizi igienici (con dotazioni complete e funzionanti ed
erogazione di acqua calda sempre
garantita);
b) sia rispettato un programma di manutenzione ordinaria
della struttura;
c) siano disponibili mezzi di trasporto adeguati alle
attività ed al numero e tipologia degli utenti della
struttura;
d) la struttura sia raggiungibile agevolmente anche con i
mezzi pubblici (45 minuti circa) dalla maggioranza dei familiari
residenti;
e) il numero delle linee telefoniche sia adeguato al numero
degli utenti, degli operatori, delle attività svolte e vi sia la possibilità per
gli utenti di utilizzare un telefono, facendosi carico della relativa
spesa;
f) la struttura sia organizzata in modo tale che ogni
paziente abbia uno spazio che può considerare come suo ed esista del mobilio per
conservare in modo sicuro oggetti personali; gli utenti siano aiutati a fare
scelte individuali per quanto riguarda gli spazi e gli effetti
personali;
g) larredamento, conforme a quanto in uso nelle civili
abitazioni ed appropriato alle necessità degli utenti, offra condizioni di
vivibilità buone, le stanze siano arricchite con elementi decorativi, la
biancheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e disponibile in
quantità adeguata;
h) tutti gli spazi siano accessibili agli utenti durante il
giorno, tranne eventuali dispense o depositi;
i) deve essere consentito ai visitatori laccesso alla
struttura liberamente ed in tutti gli spazi accessibili agli utenti, nel
rispetto della privacy di questi ultimi e del lavoro degli
operatori;
j) il lavoro sia organizzato secondo il modello per èquipe;
ogni membro dellèquipe partecipi alla formulazione dei piani di trattamento, ne
valuti landamento nel corso di riunioni periodiche (settimanali o quindicinali)
ed abbia precise responsabilità nella loro attuazione;
k) per ciascun utente in carico sia redatto, insieme con
lèquipe del Centro di salute mentale e con lutente stesso, un programma
riabilitativo personalizzato che, in rapporto alla patologia, alle disabilità,
alle potenzialità, alla storia personale ed alle aspettative del paziente,
individui gli obiettivi finali del miglioramento della qualità della vita da
perseguire, attraverso la riduzione delle disabilità, la riacquisizione
dellautonomia nella cura di sé e dellambiente, delle competenze interpersonali
ed intrapersonali, delle abilità strumentali generali e favorenti lautonomia
allesterno ed il completo reinserimento sociale e lavorativo, laddove
possibile;
l) venga nominato un operatore di riferimento in maniera
stabile e continuativa per ogni paziente;
m) le attività riabilitative non perseguano obiettivi
generici, bensì siano finalizzate ad obiettivi specifici ed effettivamente
raggiungibili per ciascuno degli utenti coinvolti in esse;
n) sia curato il rapporto con le famiglie dei pazienti e
tra i pazienti e i loro familiari; i familiari siano adeguatamente informati ed
incoraggiati ad assumere un ruolo attivo nel trattamento del paziente, laddove
ciò sia possibile ed opportuno;
o) ogni utente in carico abbia una sua cartella compilata
in modo completo ed aggiornato, con acclusa
documentazione;
p) gli utenti siano adeguatamente informati in merito al
proprio stato di salute, allandamento del programma terapeutico riabilitativo
ed ai risultati dello stesso;
q) sia disponibile nella struttura una scorta adeguata di
farmaci generali fondamentali, di psicofarmaci fondamentali per il trattamento
delle emergenze psichiatriche, di materiale di pronto
soccorso;
r) i pasti siano adeguati per quantità e qualità ai
requisiti nutrizionali;
s) le condizioni di pulizia e igiene e la profilassi in
generale siano curate con estrema attenzione onde prevenire il contagio da
malattie infettive;
t) il personale presti sempre la dovuta attenzione
allaspetto dei pazienti non autosufficienti nella cura di
sé;
u) esista un piano annuale di formazione ed aggiornamento
del personale che riguardi tutte le figure professionali;
v) sia curata la redazione e laggiornamento periodico di
una Guida al Servizio quale strumento di informazione sulle prestazioni e le
garanzie dellutente.
I
Centri Diurni devono garantire il possesso del medesimi standard di qualità di
cui al comma precedente, ad esclusione del punto f).
|