Anno 1993
Numero 9
Data 19/06/1993
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 19 giugno 1993, n. 9

Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993- 1995.



TITOLO 1

NORME DI BILANCIO





Art. 1

(Stato di previsione dell entrata)


1.  Sono autorizzati l accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonche delle somme per entra di ogni specie dovute alla Regione per l anno finanziario 1993, rispettivamente in lire 23.504.162.485.501 e lire 27.572.542.747.173, al netto della presunta giacenza di cassa all inizio dell esercizio pari a lire 35.400.000.000, giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.




Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


1.  Sono autorizzati per l esercizio finanziario 1993 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in lire 22.462.829.852.425 e in lire 27.607.942.747.173, giusta lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.
2.  Il disavanzo di amministrazione, derivante dagli esercizi precedenti, applicato al presente bilancio e da finanziare, così come meglio specificato al successivo art. 15, mediante la contrazione di mutuo con la Cassa DDPP: nell ambito delle disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1993, n. 68, e determinato in lire 1.041.332.633.076 e viene iscritto, in termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa.
 




Art. 3

(Quadro generale riassuntivo)


1.  E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della regione per l esercizio finanziario 1993 allegato alla presente legge.




Art. 4

(Elenco delle spese obbligatorie)


1.  Sono considerate obbligatorie, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese elencate nell allegato alla presente legge.




Art. 5

(Fondo di riserva di cassa)


1.  Il fondo di riserva del bilancio di cassa e determinato per l anno 1993 in lire 893.961.896.540 ed e iscritto al cap.1110020.




Art. 6

(Bilancio pluriennale)


1.  E approvato, ai sensi e per gli effetti dell art. 6 della  LR 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 1993/ 1995 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.




Art. 7

(Spese continuative o ricorrenti)


1.  Le autorizzazioni di spesa per l anno finanziario 1993 che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio sono autorizzate per gli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa iscritto nell allegato stato di previsione della spesa stessa.




Art. 8

(Variazioni di bilancio)


1.  La Giunta Regionale e autorizzata, ai sensi dell art.43 della LR 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, ad apportare nel corso dell esercizio con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a spese specifiche, nonche per l iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
2.  Ogni deliberazione assunta ai sensi del precedente comma e trasmessa dalla Giunta al Consiglio perche ne prendano conoscenza le competenti Commissioni consiliari.




Art. 9

(Regolarizzazioni contabili)


1.  Tutte le operazioni contabili compiute in esecuzione dell autorizzazione dell esercizio provvisorio del bilancio di cui alle LLRR 20- 1- 1993, n. 1 e 8- 3- 1993, n. 4 sono trasferite, a cura della ragioneria regionale, sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l anno finanziario 1993 approvato dalla presente legge.




Art. 10

(Spese per interventi di sviluppo finanziate con fondi dello Stato e della Comunita Europea)


1.  Le spese concernenti interventi di sviluppo finanziate con fondi e risorse finanziarie assegnate alle Regioni dallo Stato e dalla Comunita Europea sono autorizzate per le destinazioni ed i rispettivi importi previsti sui corrispondenti capitoli del bilancio 1993.




Art. 11

(Edilizia residenziale)


1.  Tutti i contributi pubblici in conto interessi e in conto capitale, derivanti da impegni irrevocabili assunti in base a leggi regionali per interventi edilizi, ivi compreso l acquisto di alloggi, eseguiti in conformita a corrispondenti leggi statali, possono essere erogati agli aventi diritto con prelievo della spesa delle disponibilita residue provenienti da risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per le stesse finalita.




Art. 12

(Lavori Pubblici)


1.  E consentita la devoluzione, ai sensi della LR 16 maggio 1985, n. 27, di contributi regionali, per la realizzazione di opere pubbliche diverse da quelle originariamente ammesse a finanziamento, nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi fondi siano stati accreditati agli Enti interessati ovvero nel caso in cui risultino perfezionati e gia in ammortamento mutui con la cassa DD.PP. o con altri Istituti di credito.




Art. 13

(Fondo sanitario regionale)


1.  Per l anno 1993 e comunque sino alla data di entrata in vigore del piano sanitario regionale, il riparto del Fondo sanitario regionale tra le varie spese relative alle funzioni sanitarie nonche l assegnazione alle UUSSLL viene effettuato con atto del Consiglio regionale, successivamente all assegnazione alla regione Puglia della quota del Fondo sanitario nazionale.




Art. 14

(Servizi Sociali)


1.  Il fondo regionale per le spese socio - assistenziali e ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta regionale sulla base dei criteri indicati al secondo e terzo comma dell art. 11 della LR 17- 4- 90, n. 11.
2.  E istituito il cap. 0784015 con la dotazione di lire 10.000.000.000 da destinare alla realizzazione di un programma di interventi di assistenza domiciliare sociale e/o integrata da quella sanitaria in favore della popolazione anziana. Il 50% di tale dotazione e destinato ai Comuni capoluoghi di provincia.
3.  La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri di riparto dei fondi di cui al precedente comma.




Art. 15

(Mutui per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31/ 12/ 1990)


1.  In applicazione della legge regionale 23 giugno 1992, n. 12 << Piano di risanamento della situazione debitoria della Regione Puglia al 31- 12- 1990 >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993 e iscritta al capitolo 0001010 la somma di lire 1.041.332.633.076, al capitolo 1110095 la somma di lire 246- 799.958.466 e al capitolo 1110096 la somma di lire 140.976.389.938, per un totale di lire 1.429.108.981.480.
2.  Al finanziamento della spesa autorizzata al 1° comma del presente articolo, per l ammontare complessivo di  L.1.429.108.985.480, si provvede mediante la contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP. nell ambito delle vigenti disposizioni ai sensi dell art. 20 del DL 18- 1- 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19- 3- 1993, n. 68.
3.  Gli oneri relativi alle quote di ammortamento di capitali ed interessi del mutuo di cui al precedente comma, ammontanti a lire 58.277.000.000 per semestre e decorrenti dal 1° luglio1993, trovano copertura sui fondi del capitolo 1122020 del bilancio 1993 e successivi, così come riportato nel bilancio pluriennale 1993- 1995.
4.  Agli oneri di cui al comma precedente trovano copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo comune di cui all art. 8 della legge 16- 5- 1970, n° 281 e successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione in conformita alle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale a norma dell art. 46 della legge regionale di contabilita 30- 5- 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.




Art. 16

(Autorizzazione contrazione mutuo con la Cassa DDPP)


1. La Giunta regionale, a termini del 5o comma dell art. 20  del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, e autorizzata a contrarre con la Cassa DDPP mutuo decennale al tasso di riferimento praticato dalla stessa Cassa per il consolidamento delle annualita dovute per l esercizio finanziario 1993.
2.  Al pagamento delle rate di ammortamento, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvedera con apposito stanziamento nel bilancio 1994 e nei bilanci successivi per tutta la durata  dell ammortamento.




Art. 17

(Voci di spesa del disavanzo)


1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presentera alla 1^ Commissione consiliare permanente una relazione contenente l analisi settoriale delle voci di spesa che costituiscono l ammontare globale del disavanzo
2.  Le relazioni di cui al precedente comma deve elencare analiticamente gli impegni di spesa assunti a favore di terzi, che si sono tradotti in obbligazioni in quanto oneri certi ed esigibili a carico della finanza regionale, fornendo anche una proposta di eventuale revoca degli impegni che non hanno determinato crediti certi ed esigibili a favore di terzi.
3.  La Giunta regionale ed ogni altro centro di spesa della Regione, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla presentazione della relazione di cui al presente articolo, non devono assumere alcun provvedimento di liquidazione sugli impegni di spesa afferenti alle voci di cui al precedente art.15 che non abbiano gia prodotto crediti certi ed esigibili.




Art. 18

(Divieto proroghe tacite di contratti e convenzioni)


1.  I contratti e le convenzioni stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi, operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla scadenza contrattuale senza possibilita di ulteriore proroga tacita.
2. Il competente Ufficio Contratti dell Assessorato  AA.GG. curera la disdetta di tutti i rapporti entro i tempi contrattuali.
3.  La presente normativa deve considerarsi in vigore per tutto il triennio 1993- 1995.




Art. 19

(Divieto automatismi di spesa)


1.  I contratti e le convenzioni stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi, operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla scadenza contrattuale senza possibilita di ulteriore proroga tacita.
2. Il competente Ufficio Contratti dell Assessorato  AA.GG. curera la disdetta di tutti i rapporti entro i tempi contrattuali.
3.  La presente normativa deve considerarsi in vigore per tutto il triennio 1993- 1995.




Art. 20

(Durata della moratoria)


1.  La moratoria con gli istituti di credito di cui all art. 9, 2° comma, della LR 25 giugno 1991, n. 5, per le annualita a carico del bilancio autonomo della Regione cessa al 31- 12- 1992 con esclusione della Cassa DD.PP.




Art. 21

(Sospensione effetti artt. 20- 23 LR 23- 6- 1992, n. 10)


1.  Nell esercizio finanziario 1993 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 della LR 23- 6- 1992, n. 10 e, pertanto, restano in vigore gli articoli 29, 30, 31 e 33 della LR 30- 5- 1977, n. 17.




Art. 22

(Insufficienza degli stanziamenti di cassa)


1.  Il prelevamento di somme dal fondo di cui all art. 5 della presente legge e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall art. 41 della legge di contabilita regionale.




Art. 23

(Modifica art. 13 LR 3- 7- 2989, n. 10)


1.  All art. 13, 2° comma, della LR 3- 7- 1989, n. 10), e soppressa la frase << nonche la regolarita della relativa documentazione >>.




Art. 24

(Modifica art. 20 LR 30- 5- 1977, n. 17)


1.  Il comma 5 dell art. 20 della LR 30- 5- 1977 n. 17, come modificato dall art. 13 della LR 23- 6- 1992, n. 10, e così modificato: << Il referto tecnico di cui al comma precedente deve essere vistato dal Settore Ragioneria >> .




Art. 25

(Rimodulazione POP)


1.  La Giunta regionale in sede di rimodulazione del POP e autorizzata a reiscrivere nel bilancio corrente le economie accertate anche sulle quote 1991 e 1992.




Art. 26

(Contenimento costi)


1.  I competenti assessorati dovranno adottare o proporre ogni utile iniziativa idonea ad assicurare, in ogni caso, il contenimento dei costi dei vari servizi entro gli stanziamenti di bilancio.




TITOLO 2

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISANAMENTO FINANZIARIO





CAPO 1

Organizzazione dell Assessorato bilancio e ragioneria





Art. 27


Rinviato dal Governo


CAPO 2

Sanita





Art. 28


Rinviato dal Governo


Art. 29

(Farmacie convenzionate)


1.  E abrogato, con decorrenza 1° luglio 1993, il 2° comma dell art. 8 della LR 30 aprile 1990, n. 17 << Modifiche ed integrazioni alla LR 20 luglio 1984, n. 36 Norme concernenti l igiene e la sanita pubblica ed il servizio farmaceutico >> .
2.  E pertanto attribuito, con decorrenza 1 luglio 1993, alle Unita Sanitarie Locali di cui all articolo 30 della presente legge, il pagamento diretto delle competenze dovute alle farmacie convenzionate, mediante utilizzazione della quota parte del Fondo Sanitario Nazionale.
3.  La Giunta regionale procedera al pagamento diretto, in forma centralizzata, delle competenze di cui sopra maturate sino alla data del 30 giugno 1993.




Art. 30

(Vincolo di destinazione delle quote del FSN)


 1.  Le quote attribuite alle Unita Sanitarie Locali in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale per le singole voci di spesa di cui all art. 13 della presente legge non possono essere utilizzate per il pagamento di spese diverse da quelle a cui sono assegnate.
 2.  La Giunta regionale, in sede di provvedimento di ripartizione dei fondi, puo individuare una sola USL per ciascuna provincia ai fini del pagamento della spesa sanitaria convenzionata e farmaceutica.
 3.  L eventuale cambio di destinazione dovra essere autorizzato, di volta in volta, dalla Giunta regionale che vi provvedera con apposito atto deliberativo.




Art. 31


Rinviato dal Governo


CAPO 3

Risanamento Aziende di trasporto pubblico locale





Art. 32


Rinviato dal Governo


Art. 33


Rinviato dal Governo


CAPO 4

Formazione professionale





Art. 34


Rinviato dal Governo


CAPO 5

Soppressione Enti Strumentali





Sezione I

Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese





Art. 35

(Soppressione)


1.  L Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese ( ERSAP), istituito con legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, art, 1, e soppresso.
2.  Le funzioni di liquidazione dell Ente sono esercitate da un Commissario nominato dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta della Giunta regionale, scelto tra esperti di riconosciuta professionalita in materia di amministrazione e di gestione finanziaria.
3.  Il Presidente della Regione, con proprio decreto e su proposta della Giunta Regionale, puo nominare due subcommissari con gli stessi criteri di cui al precedente comma.




Art. 36

(Commissario liquidatore)


1.  Il Commissario liquidatore, al fine di assicurare l ordinaria gestione amministrativa ed al fine di predisporre le condizioni e gli atti necessari alla liquidazione, esercita i poteri gia di competenza degli organi amministrativi  dell ERSAP.
2.  Il Commissario ha il compito di predisporre, entro sei mesi dalla nomina, il piano di liquidazione dell Ente, da approvare con deliberazione del Consiglio regionale.
3.  Il Commissario, in particolare, entro lo stesso termine e tenuto a:
a) procedere alla ricognizione analitica della situazione finanziaria dell Ente;
b) predisporre i rendiconti finanziari sulla base dell accertamento dei conti di gestione e il bilancio di previsione 1993;
c) predisporre una dettagliata relazione sull attivita finanziaria dell Ente (partecipazioni finanziarie in cooperative e societa, fidejussione ed eventuali anticipazioni) allegando l analisi sullo stato delle cooperative, societa partecipate.
4.  Il piano di liquidazione, in particolare, deve contenere:
a) la situazione patrimoniale dell Ente e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
b) il programma delle dismissioni delle quote di partecipazioni assunte
c) ogni altra azione necessaria a definire i contenuti 
5.  Con la deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di liquidazione si provvede alla dichiarazione di estinzione dell Ente.
6.  La Regione succede all ERSAP nei rapporti giuridici attivi e passivi non esauriti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato.




Art. 37

(Durata in carica e compensi)


1.  Il Commissario liquidatore e gli eventuali sub - commissari durano in carica otto mesi a partire dalla data di nomina.
2.  Al Commissario compete un compenso pari all indennita prevista per il Consigliere regionale.
3.  Ai sub - commissari spetta il 60% dell indennita prevista per il Commissario.




Art. 38

(Beni mobili ed immobili)


1.  I beni mobili ed immobili di cui l ERSAP e titolare all atto della soppressione sono trasferiti alla Regione, previa redazione di apposito inventario.
2.  Per le strade e le opere di viabilita ancora nella titolarita dell ERSAP all atto della soppressione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle Province rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti.
Fino al trasferimento, alla gestione delle predette strade ed opere di viabilita provvede la Regione.




Art. 39

(Riforma fondiaria)


1.  Il Commissario liquidatore, nel redigere l inventario di cui all art. 38 della presente legge, classifica con un distinto elenco i terreni e le opere della riforma fondiaria.
2.  Per i terreni e le opere di cui al precedente comma l iscrizione catastale nei registri immobiliari e effettuata a favore della Regione, con ulteriore dicitura << Gestione speciale ad esaurimento riforma fondiaria >> .
3.  Il Commissario liquidatore provvede, inoltre, a redigere un elenco delle procedure giudiziarie, in corso all atto della soppressione dell ERSAP, riguardanti i terreni e le opere della riforma fondiaria;  in dette procedure la Regione succede attraverso la Gestione Speciale Riforma Fondiaria, in persona del Commissario pro - tempore ad essa preposto.




Art. 40

(Controlli)


1.  Gli atti concernenti il rinnovo delle garanzie fidejussorie e la materia delle partecipazioni azionarie sono sottoposti, su proposta della Giunta regionale, all approvazione del Consiglio regionale.
2.  Per le modalita di controllo sulla gestione del Commissario e fatta salva la norma relativa ai punti a) e b) del primo comma dell art. 44 della LR 4- 5- 1985, n. 25.




Art. 41

(Personale)


1.  La Giunta regionale, informate le OOSS del personale regionale, definisce tempestivamente le modalita di utilizzo, durante la fase di liquidazione dell ERSAP, della struttura operativa e del personale in servizio presso l Ente sulla base delle seguenti soluzioni:
a) ricollocazione del personale nell ambito degli uffici regionali, degli Enti e aziende regionali, degli Enti locali destinatari di delega e funzioni;
b) utilizzo di tale personale e dei relativi uffici da parte del Commissario liquidatore.




Sezione II

Azienda regionale per l Equilibrio Faunistico





Art. 42

(Soppressione)


1. L azienda regionale per l Equilibrio Faunistico ( AREF), istituita con legge regionale 27- 2- 1984, n. 10, e soppressa.
2.  Le competenze e le funzioni vengono attribuite agli Assessorati all agricoltura e all ambiente che, di concerto, provvedono a riordinarle secondo gli indirizzi e della normativa statale e comunitaria.




Art. 43

(Commissario liquidatore)


1. Il Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dell AREF, scelto tra esperti di riconosciuta professionalita di amministrazione e di gestione finanziaria, che rimarra in carica per la durata massima di quattro mesi a partire dalla data di nomina.
2. Il Commissario provvedera ad inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il bilancio di liquidazione.
3. Al Commissario liquidatore, che per i compiti rivenienti dalla presente legge potra avvalersi di personale della stessa AREF, compete un compenso che sara determinato con successivo provvedimento dalla Giunta regionale e che non potra essere superiore al 40% dell indennita prevista per il Consigliere regionale.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilita del commissario liquidatore, si rinvia alle norme del Codice civile.




Art. 44

(Personale)


1. La Giunta regionale, informate le OOSS del personale regionale, definisce tempestivamente le modalita di utilizzo, durante la fase di liquidazione, dell AREF, della struttura operativa e del personale in servizio presso l Ente sulla base delle seguenti soluzioni:
a) ricollocazione del personale nell ambito degli uffici regionali, degli enti e aziende regionali, degli Enti Locali destinatari di delega di funzioni;
b) utilizzo di tale personale e dei relativi uffici da parte del Commissario liquidatore.




Sezione III

Istituto Regionale di Incremento Ippico per la Puglia





Art. 45

(Soppressione)


1.  L Istituto regionale di Incremento Ippico per la Puglia ( IRIIP), istituito con legge regionale 29- 8- 1979, n. 56, e soppresso
2.  Le competenze e funzioni sono attribuite all Assessorato regionale all agricoltura, che provvede a riordinarle secondo gli indirizzi della normativa statale e regionale.




Art. 46

(Commissario liquidatore)


1. Il Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dell IRIIP, scelto tra esperti di riconosciuta professionalita in materia di amministrazione e di gestione finanziaria, che rimarra in carica per la durata massima di quattro mesi a partire dalla data di nomina.
2. Il Commissario provvedera ad inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il bilancio di liquidazione.
3.  Al Commissario liquidatore, che per compiti rivenienti dalla presente legge potra avvalersi di personale dello stesso IRIIP, compete un compenso che sara determinato con successivo provvedimento dalla Giunta regionale e che non potra essere superiore al 40% dell indennita prevista per il Consigliere regionale.
4.  Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilita del Commissario liquidatore, si rinvia alle norme del Codice civile.




Art. 47

(Personale)


1. La Giunta regionale, informate le OOSS del personale regionale, definisce tempestivamente le modalita di utilizzo, durante la fase di liquidazione dell IRIIP, della struttura operativa e del personale in servizio presso l Ente sulla base delle seguenti soluzioni:
a) ricollocazione del personale nell ambito degli uffici regionali, degli enti e aziende regionali, degli Enti locali destinatari di delega di funzioni;
 b) utilizzo di tale personale e dei relativi uffici da parte del Commissario liquidatore.
 
 
 ALLEGATI OMISSIS




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.