Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 19 Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia
TITOLO 1DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1(Finalità
della legge) 1. La Regione
Puglia istituisce, in attuazione della legge 18 maggio1989, n. 183 e successive
modificazioni e secondo la previsione dell’articolo 2, comma 1, della legge 3
agosto 1998, n. 267, un’unica Autorità di bacino, in seguito denominata
“Autorità di bacino della Puglia”, con sede in Bari, con competenza sia sui
sistemi idrografici regionali, così come definiti dalla delibera del Consiglio
regionale n. 109 del 18 dicembre 1991, che, per effetto delle intese
sottoscritte con le Regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico
interregionale Ofanto, approvate dal Consiglio regionale con provvedimento n.
110 del 18 dicembre 1991.
2. L’Autorità
di bacino, anche per le finalità di cui alle intese interregionali, ispira
la propria azione ai principi
della leale cooperazione con le regioni limitrofe e con gli enti locali operanti
sul territorio, agisce in conformità agli obiettivi della legge 183/1989 e in
particolare persegue il governo unitario e integrato dei bacini idrografici e
delle risorse a essi collegate, indirizza, coordina e controlla le attività
conoscitive di pianificazione, di
programmazione e di attuazione per i singoli bacini idrografici regionali e per
quello interregionale del fiume Ofanto.
3.
L’Autorità di bacino è dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico e dispone di autonomia organizzativa,
amministrativa, tecnica, giuridica e contabile.
4.
All’Autorità di bacino, per il suo funzionamento e per quanto non
previsto nella presente legge, si applicano le norme della Regione
Puglia.
Art. 2(Delimitazioni dei bacini
idrografici) 1. Le
delimitazioni del bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto, nonché dei
bacini idrografici regionali pugliesi, indicate nelle planimetrie allegate alle
deliberazioni del Consiglio regionale n. 109 e n. 110 del 18 dicembre 1991,
verranno definitivamente elaborate nel rispetto dei criteri tecnici allegati al
decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 152 del 1° luglio 1994 e approvate dall’Autorità di bacino
e successivamente dalle Giunte regionali delle regioni
interessate.
TITOLO 2AUTORITA’ DI
BACINO
Art. 3(Organi
dell’Autorità di bacino) 1. Sono
organi dell’Autorità di Bacino:
a) il Comitato istituzionale;
b) il Comitato tecnico;
c) il Segretario generale;
d) la Segreteria tecnica operativa.
Art. 4(Comitato
istituzionale) 1. Il
Comitato istituzionale è composto:
a) dal Presidente della Regione Puglia, che lo presiede, o suo
delegato;
b) dal Presidente della Regione Basilicata, o suo
delegato;
c) dal Presidente della Regione Campania, o suo
delegato;
d) dai Presidenti delle province interessate (Bari, Brindisi,
Lecce, Foggia, Taranto, Avellino, Potenza), ovvero da loro
delegati;
e) dagli Assessorati regionali all’ambiente, urbanistica e
agricoltura e foreste delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, in relazione
agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
2.
L’eventuale delega deve essere comunicata all’atto del primo insediamento
del Comitato. I Presidenti delle Regioni Basilicata e Campania e delle
province di Avellino e Potenza non partecipano alle adunanze con ordini del
giorno aventi argomenti attinenti solo ai bacini regionali pugliesi, per cui
della loro assenza non si tiene conto nel conteggio delle presenze per la
validità delle relative adunanze e deliberazioni di cui al comma
3.
3. Le
adunanze e le deliberazioni del Comitato istituzionale sono valide con la
presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e, in
seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni, in ogni caso, richiedono il
voto favorevole del rappresentante della regione che ha competenza territoriale
prevalente con riferimento all’oggetto del deliberato. I punti all’ordine del
giorno riguardanti il bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto non
possono essere portati a delibera qualora sia assente il rappresentante della
regione interessata per competenza territoriale all’argomento. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
4. Il
Comitato istituzionale approva nella prima adunanza il Regolamento per il suo
funzionamento.
5. In caso di
inattività o inadempienza del Comitato istituzionale, il rappresentante del
Comitato dei ministri promuove la procedura di cui all’articolo 4 della legge
183/1989 ovvero promuove la procedura di cui all’articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Alle
sedute del Comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni
di Segretario, il Segretario generale dell’Autorità di
bacino.
7. In
relazione agli argomenti trattati, il Presidente può invitare alle adunanze del
Comitato istituzionale, a titolo consultivo, i Sindaci dei comuni e i Presidenti
delle comunità montane interessate, nonché i Presidenti di enti parchi regionali
e nazionali e i Presidenti di consorzi di bonifica
interessati..
Art. 5(Compiti del
Comitato istituzionale) 1. Il
Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino ha i seguenti
compiti:
a) adozione dei progetti dei piani stralcio e di bacino di ciascun sistema idrografico assegnato alla
competenza dell’Autorità di bacino in un unico e generale piano di
bacino;
b) definizione dei criteri, metodi, tempi e modalità per
l’elaborazione dei piani di bacino e determinazione delle componenti che
costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;
c) adozione delle misure di
salvaguardia;
d) adozione e approvazione dei piani di bacino relativi ai
singoli bacini idrografici e dei singoli
piani stralcio;
e) definizione degli obiettivi su scala di bacino cui deve
attenersi il piano di tutela delle acque di cui all’articolo 44 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e
integrazioni;
f) adozione dei programmi di intervento attuativi del piano di
bacino, nonché degli schemi previsionali
e programmatici di cui all’articolo 31 della legge 183/1989, e di ogni altro
programma di intervento demandato all’Autorità di bacino da disposizioni
comunitarie nazionali e regionali;
g) controllo dell’attuazione dei piani di bacino e dei
relativi programmi di intervento;
h) adozione e approvazione di normative omogenee relative a
permessi, limiti e divieti nei settori inerenti alle finalità di cui
all’articolo 1;
i) organizzazione delle funzioni attribuite alle province e ai
comuni in materia di risorse idriche e difesa del suolo dagli articoli. 25 e 26
della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17;
j) nomina del Vice Presidente del Comitato
istituzionale;
k) nomina del Segretario generale;
l) nomina del Comitato tecnico;
m) approvazione del regolamento di amministrazione e di
contabilità;
n) approvazione della pianta organica;
o) approvazione del programma finanziario annuale
dell’attività di studio, di ricerca nonché delle spese di funzionamento della
struttura tecnico-amministrativa;
p) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la
valutazione e il contenimento degli effetti sull’ambiente del programma
triennale di intervento di cui all’articolo 10 seguente e delle attività
presenti sul territorio dell’Autorità di bacino, con particolare riferimento a
quelle agricole, zootecniche e industriali e ai sensi del d.lgs 152/1999 e
successive modificazioni;
q) approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo;
r) approvazione delle intese e accordi di programma con enti
territoriali e locali, enti pubblici e associazioni riconosciute, previo parere
del Comitato tecnico sulla congruenza con le attività di pianificazione e
programmazione già realizzate, in corso e programmate;
s) delega delle attività di autorizzazioni, di nulla-osta e di
pareri al Segretario generale nei casi e nei limiti espressamente
previsti.
Art. 6(Comitato
tecnico) 1. Il
Comitato tecnico è convocato, anche su
richiesta del Comitato istituzionale, dal Segretario generale dell’Autorità di
bacino, che lo presiede, ed è composto da:
a) funzionari regionali in servizio con qualifica dirigenziale
designati dalle regioni interessate in numero proporzionale ai pesi paritetici
delle regioni stesse e per un numero massimo definito nel regolamento di
attuazione, da emanarsi con successivo atto dello stesso Comitato
istituzionale;
b) un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designato
da ciascuna delle province interessate;
c) un funzionario per ciascuna delle amministrazioni indicate
all’articolo 10, comma 2, della legge 183/1989 e successive modifiche e
integrazioni;
d) il dirigente dell’ARPA pugliese;
e) un rappresentante dell’Unione regionale
bonifiche;
f) il Presidente dell’Ordine regionale dei
geologi;
g) gli esperti incaricati di consulenze dall’Autorità di
bacino per le questioni oggetto dell’incarico, senza diritto di
voto.
2. Il
Comitato tecnico è nominato con deliberazione del Comitato istituzionale, sulla
base delle designazioni che le singole amministrazioni devono far pervenire
entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine e
acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il Comitato
istituzionale provvede direttamente alla designazione delle componenti mancanti
e alla costituzione del Comitato tecnico.
3. Il
Comitato istituzionale, contestualmente alla costituzione del Comitato tecnico,
ne approva il regolamento di funzionamento.
4. Il
Comitato tecnico è organismo di consulenza del Comitato istituzionale e del
Segretario generale; fornisce vigilanza, indirizzo e supporto tecnico
all’elaborazione dei piani di bacino e alle attività connesse; esprime parere su
ogni altra attività dell’Autorità di bacino quando gli venga richiesto dal
Presidente del Comitato istituzionale o dal Segretario
generale.
5. Ai
componenti del Comitato tecnico compete un gettone di presenza per la
partecipazione alle sedute, determinato dal Comitato istituzionale. Ai
componenti spettano, altresì, il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella
misura stabilita dalle singole amministrazioni di appartenenza; per gli stessi
si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione
Puglia.
6. Al
pagamento del trattamento di missione spettante ai componenti del Comitato
tecnico designati dalle regioni e dalle province provvedono direttamente le
amministrazioni di appartenenza,
mentre per quelli designati dalle
amministrazioni statali provvede il Ministero infrastrutture, ai sensi
dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 253.
Art. 7(Segretario
generale) 1. Il
Segretario generale, con l’ausilio della Segreteria tecnica operativa a cui è
preposto:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell’Autorità di bacino;
b) cura l’istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, cui formula proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive
attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti
locali;
d) cura l’attuazione delle direttive del Comitato
istituzionale agendo per conto di tale organo nei limiti delle funzioni
attribuitegli dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e
successive modifiche e ne esegue le deliberazioni;
e) riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di
attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio, per l’esercizio del potere di vigilanza e in tale materia
esercita le potestà che gli vengono delegate dal Comitato
medesimo;
f) dirige la Segreteria tecnica
operativa;
g) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di
legge, di regolamento o per delega del
Comitato istituzionale.
2. Il
Segretario generale è nominato dal Comitato istituzionale e deve essere scelto
tra esperti nella materia, dotati di capacità gestionale, tra i funzionari
regionali di livello dirigenziale o tra professionisti esterni. Dura in carica
cinque anni e può essere riconfermato per altri cinque anni, svolgendo la
propria attività a tempo pieno. È collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi
e per
gli effetti delle disposizioni vigenti
per l’amministrazione di appartenenza. Decade dalla nomina con la fine
della legislatura nella quale l’incarico è stato conferito. Rimane in carica,
fino alla nomina del Segretario generale, per non più di sei mesi, per il
disbrigo dell’ordinaria amministrazione.
3. Il
rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato da un contratto di
diritto privato che, congiuntamente al
relativo trattamento economico complessivo, viene stabilito dal Comitato
Istituzionale, secondo i criteri di cui all’articolo 13 della legge 253/1990.
L’atto di nomina del Segretario generale è trasmesso, a cura del Comitato
istituzionale, alle Giunte regionali interessate.
4. Il
Segretario affida, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno
dei componenti del Comitato tecnico, cui compete, per il periodo di effettivo
esercizio delle funzioni, lo stesso compenso attribuito al
Segretario.
Art. 8(Segreteria
tecnica operativa) 1. La
Segreteria tecnica operativa è diretta dal Segretario generale e svolge le
seguenti funzioni:
a) elabora i piani di bacino e i piani
stralcio;
b) elabora e sviluppa lattività di pianificazione e di
programmazione dell’Autorità di bacino e di quanto a questa connesso, in base a
quanto definito dagli articoli. 3 e 17 della legge
183/1989;
c) predispone la relazione annuale sulluso del suolo e delle
acque e del suo costo ambientale, sulle condizioni geomorfologiche e
idrogeologiche dei bacini idrografici,
sullo stato di attuazione dei piani di bacino e dei programmi triennali
di intervento e della loro efficacia sulla salvaguardia e sulla rinnovabilità
delle risorse ambientali, nonché sullo sviluppo e la sicurezza delle società
regionali;
d) fornisce supporto tecnico-operativo al Comitato
istituzionale, al Comitato tecnico e a qualunque altra attività compatibile con
i fini istituzionali dell’Autorità di bacino;
e) utilizza e partecipa a coordinare per le sole finalità
dell’Autorità di bacino, se non altrimenti ed esplicitamente richiesto dalle
regioni territorialmente competenti,
i sistemi di monitoraggio
ambientale delle regioni stesse e degli enti territoriali interessati, ne partecipa alla gestione e ne integra le
infrastrutture preposte quando necessario;
f) si avvale della documentazione e delle informazioni in
possesso dei servizi, uffici e settori
regionali, in particolare quello cartografico, ritenute comunque indispensabili
per sviluppare le attività ed assolvere ai compiti dell’Autorità di bacino,
mentre gli stessi uffici e settori sono
obbligati a fornire quanto richiesto ed in loro
possesso;
g) si collega e collabora strettamente nelle materie di
interesse e per le finalità dell’Autorità di bacino, con alcuni servizi
nazionali, quali quelli in essere presso l’Agenzia protezione
ambientale e territorio (APAT), il
Dipartimento per la Protezione civile e il Registro italiano dighe (RID), e
regionali, quali, l’Arpa, e i centri funzionali di Protezione civile in essere
presso gli enti territoriali, intervenendo secondo il principio di sussidiarietà
in loro vece qualora non ancora istituiti, né adeguatamente
organizzati;
h) provvede all’attività di catalogazione, conservazione, aggiornamento, diffusione ed
elaborazione della cartografia regionale
in relazione agli usi e alle utilizzazioni di pertinenza
dell’Autorità di bacino;
i) fornisce, ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo di
programma sottoscritto in data 5 agosto 1999 dalla Regione Puglia, dalla Regione Basilicata e dal Ministero dei
lavori pubblici, supporto tecnico-operativo all’Autorità di Governo di cui al
comma 1 dello stesso articolo 5;
j) coordina lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia
idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, utilizzando a tal fine
anche il Corpo forestale dello Stato;
k) cura ogni adempimento amministrativo e contabile previsto
dal regolamento di amministrazione,
provvedendo in particolare sia alla programmazione finanziaria e
gestione dei fondi assegnati e del bilancio, sia alla predisposizione, se necessario,
degli atti di gara;
l) provvede all’istruttoria e al rilascio di pareri,
autorizzazioni e concessioni di competenza
dell’Autorità di bacino;
m) fornisce supporto tecnico-operativo e si avvale dei settori
regionali a sostegno delle attività della Conferenza Intersettoriale per l’uso e
la difesa del suolo e delle acque di cui all’articolo 12.
2. La
Segreteria tecnica operativa è preposta alla gestione, per quanto previsto dalla
legge 183/1989, delle seguenti materie e attività:
a) cartografia, identificazione dei sistemi territoriali e
ambientali, monitoraggio qualitativo e quantitativo del suolo e delle
acque;
b) studi e ricerche;
c) difesa del suolo e uso del
territorio;
d) difesa e uso razionale delle coste e dei
litorali;
e) bilancio idrico, uso razionale e tutela della risorsa
idrica;
f) applicazione delle leggi in materia di amministrazione del
patrimonio.
3. La
Segreteria tecnica operativa è organizzata dal Segretario generale, adottando
apposito provvedimento, in base ai
principi stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1993, n.29 e 80/98
successive modificazioni e a quanto richiamato dall’articolo 12, comma 9, della
legge 183/1989, dotandola di capacità
tecniche e amministrative in grado di assolvere efficacemente ai compiti e alle
funzioni sia stabilite dal presente articolo, sia attribuite dalle leggi e dalle
statuizioni di accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali
interessati. Il Comitato istituzionale prende atto e approva il provvedimento
adottato entro trenta giorni.
4. Alla
copertura dei posti in organico si provvede con personale trasferito, a domanda,
dalle amministrazioni interessate, scelto dal Segretario generale con le
procedure di legge. In mancanza, si provvede con concorso
pubblico.
5. Al
personale dell’Autorità di bacino si applica il Contratto collettivo nazionale
di lavoro previsto per il personale del comparto regioni ed enti
locali.
TITOLO 3PIANO DI
BACINO E PROGRAMMA
Art. 9(Piani di
bacino) 1. I piani di
bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione,
alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle
acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori
interessati. Pertanto essi rappresentano il quadro di riferimento a cui devono
adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e
concessori inerenti gli interventi comunque riguardanti ciascun
bacino.
2. I piani di
bacino inerenti i singoli bacini idrografici, regionale e interregionale, devono
confrontarsi e concertarsi con i programmi regionali e sub regionali di sviluppo
economico e di uso del suolo e delle acque. Gli stessi hanno i contenuti di cui
al comma 3 dell’articolo 17 della legge 183/1989 e il carattere vincolante e
prescrittivo di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 17 della legge
183/89.
3. I piani di
bacino possono essere redatti, adottati e approvati anche per sottobacini o per
stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici
e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti di cui al comma
2.
4. Il piano
di bacino generale può emendare e/o modificare singoli piani di bacino e piani
stralcio.
5. Al fine di
pervenire a una pianificazione unitaria nella redazione sia dei piani di bacino
che dei piani stralcio, l’Autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti
e attività di concertazione con gli enti territoriali. I contenuti di tale
attività, indispensabili al fine dello snellimento delle procedure e di
approvazione del piano, fanno parte integrante del progetto di piano e del
piano.
6. Il
progetto di piano, sia esso generale, relativo ad un singolo bacino idrografico
o ad un settore funzionale, è adottato dal Comitato istituzionale e
dell’adozione del progetto di piano è data notizia alle Regioni Puglia,
Basilicata e Campania, con la precisazione dei tempi e dei luoghi e delle
modalità per la consultazione della documentazione. Il progetto di piano e
la relativa documentazione sono
depositati presso le sedi delle regioni e province per l’eventuale consultazione
per trenta giorni. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro
sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli
atti.
7. Le
osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate all’Autorità di
bacino, oltre che alla regione territorialmente competente, entro i successivi
quarantacinque giorni dalla data di scadenza del periodo di consultazione o
essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 6. Entro i successivi
trenta giorni l’Autorità di bacino,
sulla base delle osservazioni pervenute, formula un parere e propone al
Comitato istituzionale l’approvazione del progetto di piano, sentito il Comitato
tecnico.
8. Il
Comitato istituzionale, tenendo conto del parere espresso dalle regioni
territorialmente competenti sulle osservazioni pervenute, approva il piano, che
viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sui Bollettini
regionali.
9. Le regioni
o gli enti da esse delegati, entro dodici mesi dalla data di approvazione dei piani di bacino,
provvedono ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali ai sensi del
comma 4 dell’articolo 17 della legge 183/1989.
10. Di
conseguenza, le regioni adeguano anche le direttive e i piani generali di
bonifica, il piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e
forestale, i piani di tutela delle acque e i progetti di gestione degli impianti
di cui al decreto legislativo 152/1999, la convenzione tipo e il relativo
disciplinare per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito di cui alla legge
regionale 6 settembre 1999, n. 28 e i soggetti gestori del servizio idrico
integrato ai sensi dell’articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
11. I piani
regionali pluriennali comunque finalizzati alla conservazione, alla difesa, alla
valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, in assenza
dei piani di bacino, hanno valore di progetti di piano stralcio, adottati e
approvati da parte del Comitato istituzionale.
12. In attesa
dell’approvazione dei piani di bacino, l’Autorità di bacino, tramite il Comitato
istituzionale, adotta misure di salvaguardia ai sensi del comma 6-bis,
dell’articolo 17 della legge 183/1989 e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180
e successive modifiche e integrazioni.
Art. 10(Programmi
triennali) 1. I piani di
bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti
tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi della
legge 183/1989 e successive modifiche.
2. I
programmi triennali di intervento sono predisposti e approvati dall’Autorità di
bacino e sono trasmessi per l’attuazione alle regioni per le parti di rispettiva
competenza territoriale e per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della
legge 183/1989 e successive modifiche.
3. Le
province, le comunità montane e i comuni interessati, secondo le rispettive
competenze, sentiti i consorzi di
bonifica, concorrono, tra l’altro, alla predisposizione dei programmi triennali
di intervento ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 e del comma 1 dell’articolo
11 della legge 183/1989 e successive modifiche. A tal fine, l’Autorità di bacino
deve prevedere specifici strumenti e attività di concertazione, anche promuovendo accordi di programma ai
sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I
programmi triennali di intervento sono coordinati con i programmi annuali e
pluriennali di intervento in attuazione dei piani regionali e sub-regionali
finalizzati alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta
utilizzazione del suolo e delle acque. Di conseguenza, le regioni e gli enti
locali interessati, secondo le rispettive competenze, provvedono ad adeguare i
programmi e i piani di cui al comma 10 dell’articolo 9 della presente
legge.
5.
Nell’ambito dei territori delle regioni interessate, la progettazione e
la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, nonché la
manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere realizzate, è affidata ai
soggetti attuatori di cui alle leggi regionali in materia di opere e lavori
pubblici.
6.
Nell’ambito del territorio dei bacini idrografici regionali e
interregionali, la progettazione e la realizzazione degli interventi pubblici di
bonifica, inseriti nei programmi triennali di intervento, sono affidate in via
prioritaria ai consorzi di bonifica.
7. Gli
interventi di cui al presente articolo sono attuati ai sensi dell’articolo 23
della legge 183/1989 e successive modifiche, nonché affidati e realizzati
secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità adeguatamente stabiliti e predisposti
dall’Autorità di bacino. Il non
perseguimento di tali criteri da parte dei soggetti attuatori degli interventi
stessi è ragione di revoca dell’affidamento stesso da parte del Comitato
istituzionale, previa diffida.
8. Alla
progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione,
esercizio e vigilanza delle opere e degli impianti
dichiarati di interesse regionale dai piani di bacino di cui all’articolo 9
della presente legge si provvede a totale carico della regione proprietaria o
affidataria delle opere e degli impianti.
9. Le
province, le comunità montane, i comuni e gli altri enti pubblici, nell’ambito
delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad esse delegate dalle
regioni o previa autorizzazione del Comitato istituzionale, possono concorrere
con propri stanziamenti, sentiti i
consorzi di bonifica, alla progettazione e realizzazione di interventi, nonché
alla manutenzione, esercizio e vigilanza di opere e impianti previsti nel
programma triennale di intervento.
10.
All’attuazione del piano triennale di intervento si provvede anche
attraverso i proventi ricavati dalle regioni per la concessione e
l’uso del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 e 89 del d.
lgs.112/1998, del demanio fluviale e della concessione di estrazione di
materiale litoidi in alveo ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 e con i
finanziamenti recepiti dalle regioni nel quadro di azioni comunitarie e
nazionali e quelli eventualmente trasferiti alle regioni per la progettazione,
esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di proprietà
regionale, dichiarate di interesse nazionale con legge dello
Stato.
11. I piani
triennali devono garantire le risorse per la gestione di attività, di opere e di impianti di interesse regionale
e interregionale.
Art. 11(Schemi
previsionali e programmatici) 1. Gli schemi
previsionali e programmatici, di cui all’articolo 31 della legge 183/1989, sono
predisposti dall’Autorità di bacino.
2. Fino all’approvazione dei piani di bacino o dei piani stralcio, le
risorse finanziarie provenienti dallo Stato vengono destinate con gli
aggiornamenti di tali schemi previsionali programmatici.
3.
Laggiornamento degli schemi previsionali e programmatici contengono: il
programma di interventi, le attività di studi, le attività di monitoraggio e
controllo.
Art. 12(Conferenza
intersettoriale per l’uso e la difesa del suolo e delle
acque) 1. Il
Segretario generale dell’Autorità di
bacino convoca almeno una volta nell’anno la Conferenza intersettoriale per
l’uso e la difesa del suolo e delle acque, presieduta dal Segretario stesso e
partecipata dai dirigenti dei settori regionali interessati o coinvolti nelle
materie e nelle attività di interesse e
competenza dell’Autorità di bacino; ai lavori della Conferenza devono essere
invitati i rappresentanti degli enti locali e dei soggetti pubblici e delle
associazioni ambientalistiche.
2. La
Conferenza deve garantire un’adeguata informativa relativamente alle scelte
dell’Autorità di bacino, una verifica della loro compatibilità con la
pianificazione e programmazione regionale e degli enti locali, un coordinamento
tra i diversi settori, uffici, servizi e la Segreteria tecnica
operativa.
3. Allo scopo
di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei gruppi di interesse alla
scelte dell’Autorità di bacino, l’Autorità di bacino deve promuovere periodiche
e tematiche consultazioni con i rappresentanti delle CC.I.AA,
delle associazioni ambientali e culturali, dei consorzi di bonifica, dei
consorzi delle aree di sviluppo industriale (o diversamente denominati) e delle
rappresentanze sindacali, dell’imprenditoria e
del commercio le cui attività siano direttamente coinvolte dalle scelte
dell’Autorità di bacino.
TITOLO 4NORME
FINANZIARIE
Art. 13(Spese di
funzionamento) 1. A tutte le
spese di funzionamento, compreso il trattamento economico complessivo spettante
al Segretario generale, provvedono le
regioni interessate in misura proporzionale, determinate sulla base del
parametro composto, con peso paritetico, dallincidenza percentuale della
superficie totale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva
approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici. Le spese
relative alla dotazione dei locali sono a carico della Regione
Puglia.
2. Le quote
proporzionali possono essere successivamente modificate con atto del Comitato
Istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di uno solo dei
parametri composti definiti al comma 1.
3. Qualora
una regione territorialmente competente non versi all’Autorità di bacino le
quote o le risorse finanziarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 del
presente articolo, dopo formale e perentoria diffida da parte del rappresentante
nel Comitato istituzionale del Comitato dei ministri, di cui all’articolo 4 della legge 183/1989,
trascorsi sei mesi, lautorità di bacino è autorizzata a sospendere ogni
attività che possa recare beneficio, direttamente o indirettamente, ai territori
dei bacini idrografici ricandenti nei
confini amministrativi della regione inadempiente, che risulterà responsabile
civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a terzi, direttamente o
indirettamente, dalla sospensione delle attività.
Art. 14(Attività di
studio e di ricerca) 1. Le
attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino
ovvero dei suoi stralci sono finanziate con le somme erogate, per quota studi,
dallo Stato in materia di difesa del suolo, con fondi eventualmente stanziati
direttamente dalle singole regioni anche in relazione al supporto tecnico
richiesto dall’Autorità di governo di cui all’accordo di programma ex articolo
17 della legge 36/1994 tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e il
Ministero infrastrutture e possono essere completate con i fondi derivanti da
programmi comunitari o da altre leggi di spesa.
Art. 15(Norma
finanziaria) 1. In sede di prima applicazione e fino
allapprovazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini
idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate allarticolo 13, comma 1, si
fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione
residente, attualmente aggiornati. Sulla base del parametro composto, con peso
paritetico, dallincidenza percentuale dei suddetti valori, le quote di
partecipazione alle spese di funzionamento sono le
seguenti:
Regione: Puglia
93%
Regione: Basilicata
5%
Regione: Campania
2%
2. Gli oneri
a carico della Regione Puglia per le spese di funzionamento dell’Autorità di
bacino regionale sono quantificati, per l’esercizio finanziario 2002 in euro 50
mila e trovano copertura nello stanziamento già previsto con la legge regionale
21 maggio 2002, n. 7 alla U.P.B. 7.2, capitolo 621126.
3. Le quote
di partecipazione delle Regioni Basilicata e Campania, per le spese di
funzionamento di cui al precedente articolo 13 e i fondi per le attività di
studio e ricerca di cui all’articolo 14 sono iscritti su due distinti capitoli
di nuova istituzione, epigrafati “Quote di partecipazione delle Regioni Basilicata e Campania per spese
di funzionamento dell’Autorità di bacino della Puglia, l.r. n. “ e “Trasferimenti dallo Stato per le
attività di studio e ricerca per la realizzazione del piano triennale
dell’Autorità di bacino per la Puglia, l.r. n. , dello stato di previsione
delle entrate e delle spese del bilancio della Regione Puglia a partire
dall’esercizio finanziario 2002.
4. I fondi
per la realizzazione del piano triennale degli interventi, di cui ai commi 8, 9
e 10 dell’articolo 10, sono iscritti sul capitolo 621110, U.P.B. 7.2 del
bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2002.
5. Per gli
esercizi futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio di previsione
annuale.
TITOLO 5NORME
TRANSITORIE
Art. 16(Sede e
Segreteria tecnica operativa) 1.
Entro sei mesi dalla data di insediamento del Comitato istituzionale, la
Regione Puglia provvederà a dotare l’Autorità di bacino di un’idonea sede, di
automezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari per un adeguato
funzionamento della stessa Autorità di bacino.
Art. 17(Segreteria
tecnica e Segretario generale) 1. In sede di
prima applicazione della presente legge la Segreteria tecnica operativa è
articolata negli Uffici:
Ufficio segreteria
A) - Servizio segreteria, promozione, archivio e
protocollo
B) – Servizio economato, ragioneria e
contratti
Ufficio studi e documentazione A) – Sezione studi
specifici
B) – Sezione sistema informativo
Ufficio piani e programmi A) – Sezione
piani
B) – Sezione programmi
2. La
Segreteria tecnica operativa è costituita in via transitoria dal Segretario
generale con il ricorso al temporaneo utilizzo, mediante l’istituto del comando,
di parte del personale attualmente in servizio presso l’Ufficio difesa del
suolo, e di altro personale regionale,
che ne faccia richiesta.
3. Sino alla
nomina del Segretario generale svolge le sue funzioni il dirigente regionale
nominato con provvedimento di Giunta regionale.
TITOLO 6DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 18(Regolamento
di amministrazione e contabilità) 1. Il
regolamento di amministrazione e
contabilità dovrà conformarsi ai principi e alle norme che regolano la
contabilità delle regioni.
2. Entro sei
mesi dalla data d’insediamento, il Comitato istituzionale approva, su proposta
del Segretario generale, il regolamento di amministrazione e contabilità
dell’Autorità di bacino e lo trasmette alle regioni interessate per la
successiva presa d’atto.
Art. 19(Misure di
salvaguardia) 1. In
attesa dell’approvazione del piano di bacino, il Comitato istituzionale adotta
misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge
183/1989, come integrata dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 5
ottobre1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493.
Art. 20(Abrogazione
di norme di legge) 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni
altra disposizione di legge regionale che contrasta con la
presente.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dellart. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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