Legge Regionale 20 dicembre 2002, n. 21
Modifica alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 21 e alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 9.
Art. 11.
Il comma 1 dellarticolo 6 della legge regionale 10 agosto 2001,
n. 21, modificato con la legge regionale 25 giugno 2002, n. 9, è sostituito dal
seguente:
1. La
Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2003.