Legge Regionale 20 dicembre 2002, n. 22 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003
Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2003, e comunque
non oltre il 28 febbraio 2003, è autorizzato l’esercizio provvisorio del
bilancio sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per
l’anno 2002, come approvati con la legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e
successive modificazioni.
Art. 21. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un
dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui
all’elenco allegato alla presente legge,
per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale,
ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente
regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile
in dodicesimi.
2. In applicazione del comma 3 dell’articolo 66 della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è
sospesa, dal 1° gennaio e per la durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione
delle spese non obbligatorie e inderogabili.
Art. 31. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata,
assegnate alla Regione per lanno 2003, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi
siano stati accertati dalla ragioneria della Regione a termini dellarticolo 69
della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del
Programma operativo della Regione Puglia (POR), è autorizzata lesecuzione delle
spese relative alle quote di
cofinanziamento regionale sui
pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 41. Le disposizioni contenute nell’articolo 18 della
l.r. 7/2002, concernenti la modalità e i criteri di emissione del prestito
obbligazionario destinato alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e
ospedaliere, restano confermate ed estese a tutto l’esercizio
2003.
Art. 51. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare
tutte le iniziative tese alla riduzione del costo dellindebitamento della
Regione, sia attuale che futuro, anche mediante la gestione attiva del debito
attraverso lutilizzo di strumenti derivati.
Disposizioni finali La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60 dello statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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