Anno 2002
Numero 22
Data 20/12/2002
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 20 dicembre 2002, n. 161.
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Legge Regionale 20 dicembre 2002, n. 22

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003



Art. 1


1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2003, e comunque non oltre il 28 febbraio 2003, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l’anno 2002, come approvati con la legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni.



Art. 2


1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge,  per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
 
2. In applicazione del comma 3 dell’articolo 66 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, dal 1° gennaio e per la durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.



Art. 3


1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per lanno 2003, possono essere  impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla ragioneria della Regione a termini dellarticolo 69 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
 
2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del Programma operativo della Regione Puglia (POR), è autorizzata lesecuzione delle spese relative alle quote di  cofinanziamento  regionale sui pertinenti capitoli di bilancio.



Art. 4


1. Le disposizioni contenute nell’articolo 18 della l.r. 7/2002, concernenti la modalità e i criteri di emissione del prestito obbligazionario destinato alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, restano confermate ed estese a tutto l’esercizio 2003.



Art. 5


1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo dellindebitamento della Regione, sia attuale che futuro, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso lutilizzo di strumenti derivati.



Disposizioni finali


La  presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.