Legge Regionale 23 dicembre 2002, n. 24 Istituzione delle riserve orientate del litorale tarantino orientale.
Art. 1(Istituzione
dell’area naturale protetta) 1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio
1997, n. 19, sono istituite le Riserve naturali regionali orientate del litorale
tarantino orientale, comprendenti le aree naturali “Foce del Chidro”, “Salina e dune di Torre Colimena”,
”Palude del Conte e dune costiere”, “Bosco Cuturi e Rosa Marina”.
2. La
perimetrazione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino
orientale, ricadenti nel territorio
del Comune di Manduria, è riportata nella cartografia allegata alla presente
legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso
l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme,
presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale di Taranto e del Comune di
Manduria.
3. I confini saranno resi
visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura
dell’Amministrazione provinciale di Taranto, con finanziamento della Regione.
Art. 2(Finalità) 1. Le finalità istitutive delle
Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale sono le
seguenti:
a) conservare e
recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti
nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri
ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici,
antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e
tradizionali;
c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità
ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti forestali
(lecceta);
d) recuperare la funzionalità del sistema
dunale;
e) promuovere attività di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica, nonché attività
ricreative
sostenibili;
f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e
l’accoglienza diffusa;
g) recuperare e riqualificare il sistema insediativo a
ridosso della fascia costiera al fine di ridurne l’impatto ambientale e
paesaggistico;
h) promuovere e riqualificare attività economiche, in
particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e dei
servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di
migliorare la qualità della vita delle popolazioni
residenti.
Art. 3(Zonizzazione
provvisoria) 1. Fino all’approvazione del
piano di cui all’articolo 9, le Riserve naturali regionali orientate del
litorale tarantino orientale sono suddivise in zona 1 (zona centrale) e zona 2
(fascia di protezione), così come individuate nell’allegata cartografia. Il
piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore
organizzazione degli ambiti di tutela.
2. La zona 1 comprende le aree
di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur
contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di
antropizzazione.
Art. 4(Norme
generali di tutela del territorio e dell’ambiente
naturale) 1. Sull’intero territorio delle Riserve naturali regionali
orientate del litorale tarantino orientale, oltre al rispetto delle norme di
tutela del territorio e dell’ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e
regionali, è fatto divieto di:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie
previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed
eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di
studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee,
a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente
autorizzati dall’Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni
connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d’interesse geologico,
fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente
di gestione;
f) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e
floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare
consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici,
idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui
all’articolo 2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade
statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in
funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione
naturalistica;
k) aprire discariche.
2. Fino all’approvazione del
piano di cui all’articolo 9 è fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri
edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per
gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all’area
edificata compresa nel perimetro indicato;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le
normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle
attività agro-silvo-pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli
boschivi senza l’autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale
agricoltura e foreste.
3. Fino all’approvazione del piano territoriale delle
Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, la competente struttura regionale di
cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, d’intesa con l’Ente di gestione di cui
all’articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e
b), limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3 ed esclusivamente in
funzione dell’attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere
realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali
esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile,
previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì
consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario
connessi all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica.
Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti
ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le
tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e
non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e
ambientali presenti nell’area.
4. E’ consentita la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo 31, comma primo, lettere a) e
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti
reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti
esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono
liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell’Ente di
gestione.
Art. 5(Gestione) 1. Ai sensi dell’articolo 9
della l.r. 19/1997 è istituito l’Ente di gestione delle aree naturali protette
della provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata
la gestione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino
orientale.
2. Sono organi dell’Ente di
gestione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei
conti;
e) la Comunità delle aree naturali
protette.
3.
Il Presidente dell’Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri,
nella prima riunione. Egli ha la legale
rappresentanza dell’Ente, ne coordina l’attività, esplica le funzioni che gli
sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio
direttivo.
4. La carica di presidente è incompatibile con quella di
parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o
consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità
montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.
5. Il Consiglio direttivo
dell’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto è
così composto:
a) cinque rappresentanti della Comunità delle aree
protette, eletti con voto limitato a uno;
b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano
comprovata esperienza in materia di conservazione dell’ambiente e pianificazione
territoriale;
c) due rappresentanti del
Consiglio provinciale di Taranto;
d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
regionale;
e) due rappresentanti nominati dalle associazioni
protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell’ambiente e operanti
sul territorio
regionale.
6. Il Consiglio direttivo è
presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un vice
Presidente.
7. Nelle votazioni, a parità di
voti, il voto del Presidente vale doppio.
8. Per la composizione degli
altri organi di gestione dell’Ente: Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità
delle aree naturali, si rimanda agli articoli 12,13 e 14 della l.r.
19/1997.
Art. 6(Statuto) 1. L’Ente di
gestione delle aree naturali protette
della provincia di Taranto provvede all’approvazione del proprio Statuto entro
novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui
all’articolo 9 della l.r. 19/1997.
Art. 7(Pianta
organica) 1. L’Ente di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Taranto provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio
direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all’approvazione
della Giunta regionale.
2. La pianta organica deve prevedere le figure del
Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo
il dettato degli articoli 15 e 17 della l.r. 19/1997.
3. Il personale previsto dalla
pianta organica in prima attuazione della presente legge sarà trasferito e/o
comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici, previa autorizzazione
della Giunta regionale.
Art. 8(Strumenti di
attuazione)
1. Per l’attuazione delle
finalità delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino
orientale, l’Ente di gestione di cui
all’articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:
a) piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui
all’articolo 20 della l.r. 19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale
protetta, di cui all’articolo 21 della l.r.19/1997;
c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui
all’articolo 22 della l.r.19/1997.
Art. 9(Piano
territoriale dell’area naturale protetta) 1. Il piano territoriale delle
Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale
deve:
a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto
dall’articolo 12 della legge 394/1991, le destinazioni delle diverse parti
dell’area naturale protetta;
b) individuare le opere necessarie alla conservazione e
all’eventuale ripristino ambientale;
c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori
storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico
rurale;
d) individuare le eventuali attività esistenti
incompatibili con le finalità istitutive dell’area naturale protetta e
stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di
recupero;
e) individuare e regolamentare le attività antropiche
esistenti;
f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in
proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al
conseguimento delle finalità istitutive;
g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di
opere e manufatti;
h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di
ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d’uso per edifici e
manufatti esistenti;
i) definire il sistema della mobilità interna all’area
naturale protetta;
j) definire le misure per la riduzione degli impatti
ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui,
alla bonifica e al recupero ambientale;
k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli
interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la formazione, l’adozione e
l’approvazione del piano sono quelle stabilite dall’articolo 20 della l.r.
19/1997.
Art. 10(Piano
pluriennale economico sociale) 1.
Il piano pluriennale economico sociale delle Riserve naturali regionali
orientate del litorale tarantino orientale è predisposto dalla Comunità delle
aree naturali protette della provincia di Taranto di cui al comma 10
dell’articolo 5 con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela
dell’ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile
secondo le procedure fissate dall’articolo 21 della l.r.
19/1997.
2. Il piano pluriennale
economico sociale dell’area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle
identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi
che autorizzino l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai
costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività
venatoria.
3.
Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d’intesa con il Consiglio
direttivo, contestualmente alla formazione del piano di cui all’articolo
9.
Art. 11(Regolamento) 1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare
l’esercizio delle attività consentite all’interno delle Riserve naturali
regionali orientate del litorale tarantino orientaleed è adottato dall’Ente di gestione
contestualmente all’adozione del piano territoriale
dell’area.
2. Il regolamento deve comunque
contenere tutte le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 394/1991, ivi
compresa la facoltà di eventuali deroghe.
3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici
e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti
prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente di gestione e sono attuati dal
personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall’Ente
stesso.
Art. 12(Nulla osta e
pareri) 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a
interventi, impianti e opere all’interno dell’area naturale protetta è
subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di
gestione.
2. Il nulla osta verifica la
conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il
regolamento.
3. Fino alla data di entrata in
vigore del piano territoriale e del regolamento, l’Ente di gestione rilascia
parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle
normative generali e di salvaguardia di cui all’articolo 4.
Art. 13(Bilancio) 1. Il Consiglio direttivo
dell’Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Taranto approva il
bilancio preventivo dell’Ente nei termini previsti dalle disposizioni contenute
nella legge regionale 16 novembre 2001, n.28 di riforma della contabilità
regionale.
2. I documenti contabili di cui
al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con
deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 14(Sanzioni) 1. Le violazioni al divieto di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa
di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste
dalle leggi in materia di caccia.
3. Le
violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i),
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di
euro 258,00.
4. Le
violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro
1.033,00.
5. Le
violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la
sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale
movimentato.
6. Le
violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro
10.329,00.
7. Le
violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative
previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
8. Le
violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
ambientale.
9. Gli
interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
all’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione
di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le
violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del
ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dall’Ente di gestione.
11. E’
comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo
30, comma 1, della legge 394/1991.
12.
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi
di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le
somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione
delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 11 sono introitate nel
bilancio dell’Ente di gestione.
Art. 15(Indennizzi) 1.
Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili
nelle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale sono
erogati direttamente dall’Ente di gestione di cui all’articolo 5, facendo fronte
con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni
provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i
danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con
il piano di cui all’articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto
o in parte, l’esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività
agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque
diritto all’indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei
limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di
pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni
colturali o da modificazioni delle tecniche di
coltivazione.
3. L’ente di gestione deve procedere alla liquidazione del
danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da
previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la
possibilità da parte della Regione ovvero dell’Ente di gestione di provvedere,
per particolari motivi di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.
Art. 16(Sorveglianza
del territorio) 1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei
divieti previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione, che la
esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero,
sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri
enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di
polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale
della provincia di Taranto.
3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può
stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo
27, comma 2, della legge 394/1991.
4. L’utilizzo delle guardie
venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, lett. b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di gestione.
Art. 17(Vigilanza) 1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse
all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell’articolo 23 della l.r.
19/1997.
Art. 18(Commissariamento) 1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti
gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale,
provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili
dell’Ente di gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni
poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi
disciolti.
Art. 19(Norma
finanziaria) 1. Gli oneri
derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili in euro
66.666,66, sono a carico del Capitolo 0581010
“Spese per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
regione Puglia” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2002.
2. Per gli esercizi successivi
si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.
Art. 20(Norma
transitoria) 1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione
dell’Ente di cui all’art. 5, la gestione provvisoria delle Riserve naturali
regionali orientate del litorale tarantino orientale viene affidata al Sindaco
del Comune di andria che, attraverso gli uffici e le strutture comunali,
provvede anche al controllo delle prescrizioni di tutela di cui all’articolo 4 e
all’adozione di tutte le misure necessarie per la tutela e la conservazione
dell’area naturale protetta. Tali funzioni possono essere espletate anche
chiedendo la collaborazione delle strutture regionali e di altre amministrazioni
pubbliche. Eventuali oneri derivanti dalle collaborazioni suddette graveranno
sul bilancio dell’Amministrazione comunale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su segnalazione
dell’Assessore regionale all’ambiente, qualora riscontri gravi inadempienze o
fatti gravi contrari a norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con
proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale, alla nomina di un
Commissario che sostituisce il Sindaco nella gestione provvisoria ricoprendo
tale carica fino alla costituzione dell’Ente di gestione.
|