Legge Regionale 23 dicembre 2002, n. 25 Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio"
Art. 1(Istituzione
dell’area naturale protetta) 1. Ai
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco naturale regionale “Bosco e paludi di
Rauccio”.
2. La
perimetrazione del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”, ricadente nel territorio del Comune
di Lecce, è riportata nella cartografia, allegata alla presente legge, della
quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio
parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli
uffici dell’Amministrazione provinciale e del Comune di
Lecce.
3. I
confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a
cura dell’Amministrazione provinciale di Lecce, con finanziamento della Regione.
Art. 2(Finalità) 1. Le
finalità istitutive del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”
sono le seguenti:
a)
conservare e recuperare le biocenosi,
con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali
contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e
idrogeologici;
b)
salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le
attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c)
incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti
umidi e degli ambienti forestali
(lecceta);
d)
recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema
dunale;
e)
promuovere una gestione razionale della risorsa idrica che coniughi lesigenza
di irrigazione delle produzioni agricole con la tutela dei corpi idrici
superficiali e sotterranei;
f)
promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica,
nonché attività ricreative sostenibili;
g)
allestire infrastrutture per la mobilità lenta e laccoglienza
diffusa;
h)
recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso della fascia
costiera al fine di ridurne limpatto ambientale e
paesaggistico;
i)
promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del
turismo, dellagricoltura, dellartigianato e dei servizi, compatibili con le
finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita
delle popolazioni residenti.
Art. 3(Zonizzazione
provvisoria) 1. Fino all’approvazione del piano di cui
all’articolo 9 il Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio”è suddiviso in zona 1 (zona centrale)
e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell’allegata
cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di
una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.
Art. 4(Norme
generali di tutela del territorio e dell’ambiente
naturale) 1.
Sull’intero territorio del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di
Rauccio”, oltre al rispetto delle
norme di tutela del territorio e dell’ambiente previste dalle vigenti leggi
nazionali e regionali, è fatto divieto di:
a)
aprire nuove cave;
b)
esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell’Ente di
gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11,
comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed eventuali prelievi effettuati a
scopo di ricerca e di studio;
c)
alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
d)
raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli
interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall’Ente
di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività
agro-silvo-pastorali;
e)
asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti salvi prelievi a
scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente di
gestione;
f)
introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non
autoctone;
g)
effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la
morfologia del terreno;
h)
apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici
ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo
2;
i)
transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
j)
costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività
agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione
naturalistica;
k)
aprire discariche.
2.
Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9 è fatto divieto di:
a)
costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri edificati così come
delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Per gravi motivi di
salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche allarea edificata compresa
nel perimetro indicato;
b)
mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse
allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole,
forestali e pastorali;
c)
effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione
dei competenti uffici dell’Assessorato regionale agricoltura e
foreste.
3.
Fino all’approvazione del piano territoriale del Parco naturale regionale Bosco
e paludi di Rauccio”, la competente
struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, d’intesa con
l’Ente di gestione di cui all’articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di
cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3
ed esclusivamente in funzione dell’attività agro-silvo-pastorale. A tal fine,
possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli
edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro
superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale.
Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o
igienico-sanitario connessi all’applicazione delle normative vigenti in materia
agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere
utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive
della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno
dei valori naturalistici e ambientali presenti nell’area.
4.
E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo 31, comma
primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5.
Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a
eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo
faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su
istanza dell’Ente di gestione.
Art. 5(Gestione) 1. Ai
sensi dell’articolo 9 della l.r. 19/1997 è istituito lEnte di gestione delle
aree naturali protette della provincia di Lecce, ente strumentale di diritto
pubblico, cui è affidata la gestione del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”.
2. Sono organi dellEnte di gestione:
a) il
Presidente;
b) il
Consiglio direttivo;
c) la
Giunta esecutiva;
d) il
Collegio dei revisori dei conti;
e) la
Comunità delle aree naturali protette.
3. Il
Presidente dellEnte è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella
prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dellEnte, ne coordina
lattività, esplica le funzioni che gli
sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo
del Consiglio direttivo.
4. La
carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o
consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere provinciale,
presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o
consigliere comunale.
5. Il
Consiglio direttivo dellEnte di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Lecce è così composto:
a)
quattro rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto
limitato a uno, di cui uno in rappresentanza del Comune di
Lecce;
b) tre
rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in
materia di conservazione dellambiente e pianificazione
territoriale;
c) due
rappresentanti del Consiglio provinciale di Lecce;
d) due
rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale;
e) due
rappresentanti nominati dalle Associazioni protezionistiche legalmente
riconosciute dal Ministero dellambiente e operanti sul territorio
regionale.
6. Il
Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un Vice
Presidente.
7.
Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale
doppio.
8. Per
la composizione degli altri organi di gestione dellEnte, Giunta esecutiva,
Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali, si rimanda agli
articoli 12, 13 e 14 della l.r. 19/1997.
Art. 6(Statuto) 1. LEnte di gestione delle aree naturali protette
della provincia di Lecce provvede allapprovazione del proprio Statuto entro
novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui
allarticolo 9 della l.r. 19/1997
Art. 7(Pianta
organica) 1.
Lente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce
provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta
organica del personale, che è sottoposta all approvazione della Giunta
regionale
2. La
pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui
nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17
della l.r. 19/1997.
3. Il
personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente
legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti
pubblici previa autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 8(Strumenti di
attuazione)
1. Per
l’attuazione delle finalità del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di
Rauccio”, l’Ente di gestione di cui
all’articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:
a) piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui
all’articolo 20 della l.r. 19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale
protetta, di cui all’articolo 21 della l.r. 19/1997;
c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui
all’articolo 22 della l.r. 19/1997.
Art. 9(Piano
territoriale dellarea naturale protetta) 1. Il
Piano territoriale del Parco naturale regionale Bosco e paludi di Rauccio
deve:
a)
precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dallarticolo 12 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, le destinazioni delle diverse parti dellarea
naturale protetta;
b)
individuare le opere necessarie alla conservazione e alleventuale ripristino
ambientale;
c)
dettare disposizioni intese alla salvaguadia dei valori storici e ambientali
delle aree edificate e del patrimonio architettonico
rurale;
d)
individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità
istitutive dellarea naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le
modalità di recupero;
e)
individuare e regolamentare le attività antropiche
esistenti;
f)
individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche
mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità
istitutive;
g)
indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e
manufatti;
h)
indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti,
trasformazioni, variazioni di destinazione duso per edifici e manufatti
esistenti;
i)
definire il sistema della mobilità interna allarea naturale
protetta;
j)
definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo
smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero
ambientale;
k)
definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di
trasformazione.
2. Le
procedure per la formazione, ladozione e lapprovazione del piano sono quelle
stabilite dallarticolo 20 della l.r. 19/1997.
Art. 10(Piano
pluriennale economico sociale) 1.
Il piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale Bosco e
paludi di Rauccio è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette di
Lecce di cui allarticolo 5, comma 10, con il fine di individuare indirizzi e
obiettivi di tutela dell’ambiente naturale e le relative forme di sviluppo
economico compatibile secondo le procedure fissate dall’articolo 21 della l.r.
19/1997.
2. Il piano pluriennale
economico sociale dell’area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle
identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi
che autorizzino l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai
costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività
venatoria.
3.
Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d’intesa con il Consiglio
direttivo, contestualmente alla formazione del piano di cui all’articolo
9.
Art. 11(Regolamento) 1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare
l’esercizio delle attività consentite all’interno del Parco naturale regionale
Bosco e paludi di Rauccioed è
adottato dall’Ente di gestione contestualmente all’adozione del piano
territoriale dell’area.
2. Il regolamento deve comunque
contenere tutte le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 394/1991, ivi
compresa la facoltà di eventuali deroghe.
3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici
e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti
prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente di gestione e sono attuati dal
personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall’Ente
stesso.
Art. 12(Nulla osta e
pareri) 1. Il
rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere
all’interno dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta
dell’Ente di gestione.
2. Il
nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano
territoriale e con il regolamento.
3.
Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento,
l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di
garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui
all’articolo 4.
Art. 13(Bilancio) 1. Il
Consiglio direttivo dellEnte di gestione delle aree naturali della provincia di
Lecce approva il bilancio preventivo dellEnte nei termini previsti dalle
disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 di riforma
della contabilità regionale.
2. I
documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono
approvati dalla Regione con deliberazione del Consiglio
regionale.
Art. 14(Sanzioni) 1.
Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a),
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro
cubo di materiale rimosso.
2. Per
le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si
applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.
3. Le
violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i),
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di
euro 258,00.
4. Le
violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro
1.033,00.
5. Le
violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la
sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale
movimentato.
6. Le
violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro
10.329,00.
7. Le
violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), e alle limitazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in
materia urbanistica.
8. Le
violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
ambientale.
9. Gli
interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
all’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione
di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le
violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del
ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dall’Ente di gestione.
11. E’
comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo
30, comma 1, della legge 394/1991.
12.
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi
di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le
somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione
delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 11 sono introitate nel
bilancio dell’Ente di gestione.
Art. 15(Indennizzi) 1. Gli
indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nel
Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”sono erogati direttamente dall’Ente di
gestione di cui all’articolo 5, facendo fronte con il proprio
bilancio.
2.
La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene
dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto
con la presente legge o con il piano di cui all’articolo 9 e che lo stesso
vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di attività economiche
in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo
continuativo il reddito. Danno comunque diritto
all’indennizzo:
a) la
riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la
riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le
riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle
tecniche di coltivazione.
3.
L’Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni
dalla data della denuncia.
4. Non
sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo
urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione
ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela
ambientale, all’espropriazione delle aree.
Art. 16(Sorveglianza
del territorio) 1. La
sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla
presente legge è affidata all’Ente di gestione, che la esercita attraverso
l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di
specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2.
La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e
rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di
Lecce.
3.
Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare convenzioni con il
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge
394/1991.
4.
L’utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1,
lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è
subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di
gestione.
Art. 17(Vigilanza)
1.
Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all’attuazione della presente
legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia
secondo il dettato dell’articolo 23 della l.r. 19/1997.
Art. 18(Commissariamento) 1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti
gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale,
provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili
dellEnte di gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni
poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi
disciolti.
Art. 19(Norma
finanziaria) 1. Gli oneri
derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili in euro
66.666,66, sono a carico del Capitolo 0581010 “Spese per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia” del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2002.
Art. 20(Norma
transitoria) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla costituzione dellEnte di cui allarticolo 5 e comunque per un
periodo di cinque anni, la gestione provvisoria del Parco naturale regionale
Bosco e paludi di Rauccio viene affidata al Sindaco del comune di Lecce che,
attraverso gli uffici e le strutture comunali, provvede anche al controllo delle
prescrizioni di tutela di cui allarticolo 4 e all’adozione di tutte le misure
necessarie per la tutela e la conservazione dellarea naturale
protetta.
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