Legge Regionale 23 dicembre 2002, n. 26 Istituzione della riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano"
Art. 1(Istituzione
dell’area naturale protetta) 1. Ai
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita
la Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano”.
2. La
perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano”, ricadente nei territori dei Comuni di
Brindisi e San Pietro Vernotico, è riportata nella cartografia allegata alla
presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in
originale presso l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in
copia conforme, presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale di Brindisi e
dei Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico.
3. I
confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a
cura dell’Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della
Regione.
Art. 2(Finalità) 1. Le
finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata “Bosco di
Cerano” sono
le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento
agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri
idraulici e idrogeologici;
b) salvaguardare i valori e i
beni storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e
migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
d) recuperare e salvaguardare
la funzionalità del sistema dunale;
e) monitorare l’inquinamento e
lo stato degli indicatori biologici;
f) bonificare i suoli
inquinati;
g) rinaturalizzare le aree
agricole, a ridosso dei siti a rischio di inquinamento, attraverso l’incremento
della copertura arborea-arbustiva naturale;
h) allestire infrastrutture per
la mobilità lenta;
i) promuovere attività di
educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività
ricreative
sostenibili;
j) promuovere e riqualificare
le attività economiche compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al
fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni
residenti.
Art. 3(Zonizzazione
provvisoria) 1.
Fino all’approvazione del piano territoriale di cui all’articolo 6, la Riserva
naturale regionale orientata “Bosco di Cerano”è suddivisa nelle zone 1 (zona
centrale) e 2 (fascia di protezione) così come individuate nell’allegata
cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di
una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.
2. La
zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e
culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un
maggior grado di antropizzazione.
Art. 4(Norme
generali di tutela del territorio e dell’ambiente
naturale) 1.
Sull’intero territorio della Riserva naturale regionale orientata “Bosco di
Cerano”, oltre al rispetto delle
norme di tutela del territorio e dell’ambiente previste dalle vigenti leggi
nazionali e regionali, è fatto divieto di:
a)
aprire nuove cave;
b)
esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell’Ente di
gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11,
comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed eventuali prelievi effettuati a
scopo di ricerca e di studio;
c)
alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
d)
raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli
interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall’Ente
di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività
agro-silvo-pastorali;
e)
asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti salvi prelievi a
scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente di
gestione;
f)
introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non
autoctone;
g)
effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la
morfologia del terreno;
h)
apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici
ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo
2;
i)
transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
j)
costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività
agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione
naturalistica;
k)
aprire discariche.
2.
Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 6 è fatto divieto di:
a)
costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri edificati così come
delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
b) mutare la destinazione dei
terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei
terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e
pastorali;
c)
effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione
dei competenti Uffici dell’Assessorato regionale agricoltura e
foreste.
3.Fino
all’approvazione del piano territoriale della Riserva naturale regionale
orientata “Bosco di Cerano”, la
competente struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997,
d’intesa con l’Ente di gestione di cui all’articolo 5, può concedere deroghe ai
divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui
all’articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell’attività agro-silvo-pastorale.
A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o
ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento
della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano
aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico
e/o igienico-sanitario connessi all’applicazione delle normative vigenti in
materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere
utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive
della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno
dei valori naturalistici e ambientali presenti nell’area.
4. E’ consentita la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo 31, comma primo, lettere a) e
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5.
Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a
eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo
faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su
istanza dell’Ente di gestione.
Art. 5(Gestione) 1. Ai
sensi dell’articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione della Riserva naturale
regionale orientata “Bosco di Cerano”è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia
di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con la legge
regionale di istituzione della Riserva naturale regionale orientata“Boschi di Santa Teresa e dei Lucci”
2. La
rappresentanza all’interno del Consiglio direttivo della comunità delle aree
protette dell’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di
Brindisi è integrata con il Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico.
Art. 6(Strumenti di
attuazione) 1. Per
l’attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata “Bosco di
Cerano”, l’Ente di gestione di cui
all’articolo 5 si dota dei seguenti strumenti di
attuazione:
a)
piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della
l.r. 19/1997;
b)
piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui
all’articolo 21 della l.r. 19/1997;
c)
regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r.
19/1997.
2. I
contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle finalità dell’area protetta
sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale di
istituzione della Riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e
dei Lucci”.
Art. 7(Nulla osta e
pareri) 1. Il
rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere
all’interno dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta
dell’Ente di gestione.
2. Il
nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano
territoriale e con il regolamento.
3.
Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento,
l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di
garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui
all’articolo 4.
Art. 8(Sanzioni) 1. Le violazioni al divieto di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera
a), comportano la sanzione
amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale
rimosso.
2. Per
le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi
in materia di caccia.
3. Le
violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i),
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di
euro 258,00.
4. Le
violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro
1.033,00.
5. Le
violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la
sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale
movimentato.
6. Le
violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro
10.329,00.
7. Le
violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative
previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica
8. Le
violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
ambientale.
9. Gli
interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
all’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione
di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le
violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del
ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dall’Ente di gestione.
11. E’
comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo
30, comma 1, della legge 394/1991.
12.
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi
di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le
somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione
delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 6 sono introitate nel
bilancio dell’Ente di gestione.
Art. 9(Indennizzi) 1. Gli
indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili
nella Riserva naturale regionale
orientata “Bosco di Cerano”sono
erogati direttamente dall’Ente di gestione di cui all’articolo 5, facendo fronte
con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni
provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i
danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con
il piano territoriale di cui all’articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia
impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di attività economiche in atto
connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il
reddito. Danno comunque diritto all’indennizzo:
a) la
riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la
riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le
riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle
tecniche di coltivazione.
3.
L’Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi
giorni dalla data della denuncia.
4. Non
sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo
urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione
ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela
ambientale, all’espropriazione delle aree.
Art. 10(Sorveglianza
del territorio) 1. La
sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla
presente legge è affidata all’Ente di gestione di cui all’articolo 5, che la
esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero,
sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri
enti.
2. La sorveglianza è altresì
affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di
vigilanza territoriale della provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza,
l’Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato,
ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.
4.
L’utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1,
lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è
subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di
gestione.
Art. 11(Vigilanza) 1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse
all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell’articolo 23 della l.r.
19/1997.
Art. 12(Norma
finanziaria) 1. Gli
oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificabili in euro 26.666,66, sono a carico del Capitolo
0581010 “Spese per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia” del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2002.
2. Per
gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio di previsione.
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