Legge Regionale 23 dicembre 2002, n. 28 Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa"
Art. 1(Istituzione
dell’area naturale protetta) 1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio
1997, n. 19, è istituito il Parco naturale regionale “Salina di Punta della
Contessa”.
2. La
perimetrazione del Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa”, ricadente nel territorio del Comune
di Brindisi, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della
quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio
parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli
uffici dell’Amministrazione provinciale di Brindisi e del Comune di
Brindisi.
3. I confini saranno resi
visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura
dell’Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione.
Art. 2(Finalità) 1. Le finalità istitutive del
Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” sono le
seguenti:
a) conservare e
recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti
nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri
ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
b) salvaguardare i valori e i beni
storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità
ecologica degli ambienti umidi;
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema
dunale;
e) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori
biologici;
f) bonificare i suoli inquinati;
g) rinaturalizzare le aree agricole, a ridosso dei siti a
rischio di inquinamento, attraverso l’incremento della copertura
arborea-arbustiva naturale;
h) allestire infrastrutture per la mobilità
lenta;
i) promuovere attività di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica, nonché attività
ricreative
sostenibili;
j) promuovere e riqualificare le attività economiche
compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la
qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3(Zonizzazione
provvisoria) 1. Fino all’approvazione del
piano territoriale di cui all’articolo 6, il Parco naturale regionale “Salina di
Punta della Contessa” è suddiviso nelle zone 1 (zona centrale) e 2 (fascia di
protezione) così come individuate nell’allegata cartografia. Il piano può
apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione
degli ambiti di tutela.
2. La zona 1 comprende le aree
di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur
contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di
antropizzazione.
Art. 4(Norme
generali di tutela del territorio e dell’ambiente
naturale) 1. Sull’intero territorio del parco naturale regionale
“Salina di Punta della contessa”,
oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell’ambiente previste
dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto
di:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie
previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed
eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di
studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee,
a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente
autorizzati dall’Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni
connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d’interesse geologico,
fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente
di gestione;
f) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e
floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare
consistentemente la morfologia del terreno;
apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici
e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo
2;
h) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade
statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
i) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in
funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione
naturalistica;
k) aprire discariche.
2.Fino all’approvazione del
piano di cui all’articolo 6 è fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri
edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971,
n.865;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le
normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle
attività agricole, forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli
boschivi senza l’autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale
agricoltura e foreste.
3. Fino all’approvazione del piano territoriale del Parco
naturale regionale “Salina di Punta della contessa”, la competente struttura regionale di
cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, d’intesa con l’Ente di gestione di cui
all’articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e
b), limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3 ed esclusivamente in
funzione dell’attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere
realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali
esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile,
previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì
consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario
connessi all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica.
Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti
ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le
tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e
non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e
ambientali presenti nell’area.
4. E’ consentita la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo 31, comma primo, lettere a) e
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti
reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti
esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono
liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dell’Ente di
gestione.
Art. 5(Gestione) 1. Ai sensi dell’articolo
9 della l.r. 19/1997 la gestione del Parco naturale regionale “Salina di Punta
della Contessa” è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette
della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con
la legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata regionale
“Boschi di S. Teresa e dei Lucci”.
Art. 6(Strumenti di
attuazione) 1. Per l’attuazione delle
finalità del Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa”, l’Ente di gestione di cui
all’articolo 5 si dota dei seguenti strumenti di
attuazione:
a) piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui
all’articolo 20 della l.r. 19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale
protetta, di cui all’articolo 21 della l.r.19/1997;
c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui
all’articolo 22 della l.r.19/1997.
2. I contenuti dei suddetti strumenti di attuazione delle
finalità dell’area protetta sono definiti rispettivamente agli articoli 9, 10 e
11 della legge regionale di istituzione della Riserva naturale orientata
regionale “Boschi di Santa Teresa e dei Lucci”.
Art. 7(Nulla osta e
pareri) 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a
interventi, impianti e opere all’interno dell’area naturale protetta è
subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di
gestione.
2. Il nulla osta verifica la
conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il
regolamento.
3. Fino alla data di entrata in
vigore del piano territoriale e del regolamento, l’Ente di gestione rilascia
parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle
normative generali e di salvaguardia di cui all’articolo 4.
Art. 8(Sanzioni) 1. Le violazioni al divieto di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa
di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste
dalle leggi in materia di caccia.
3. Le
violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i),
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di
euro 258,00.
4. Le
violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro
1.033,00.
5. Le
violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), comportano la
sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale
movimentato.
6. Le
violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro
10.329,00.
7. Le
violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative
previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica
8. Le
violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
ambientale.
9. Gli
interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
all’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione
di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le
violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del
ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dall’Ente di gestione.
11. E’
comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo
30, comma 1, della legge 394/1991.
12.
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi
di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le
somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione
delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 6 sono introitate nel
bilancio dell’Ente di gestione.
Art. 9(Indennizzi) 1.
Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nel
Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” sono erogati
direttamente dall’Ente di gestione di cui all’articolo 5, facendo fronte con il
proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni
provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i
danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con
il piano territoriale di cui all’articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia
impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di attività economiche in atto
connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il
reddito. Danno comunque diritto all’indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei
limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di
pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni
colturali o da modificazioni delle tecniche di
coltivazione.
3. L’ente di gestione deve procedere alla liquidazione del
danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da
previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la
possibilità da parte della Regione ovvero dell’Ente di gestione di provvedere,
per particolari motivi di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.
Art. 10(Sorveglianza
del territorio) 1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei
divieti previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione di cui
all’articolo 5, che la esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di
sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di
altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di
polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale
della provincia di Brindisi.
3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può
stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo
27, comma 2, della legge 394/1991.
4. L’utilizzo delle guardie
venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, lett. b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di gestione.
Art. 11(Vigilanza) 1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse
all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell’articolo 23 della l.r.
19/1997.
Art. 12(Norma
finanziaria) 1. Gli oneri
derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili in euro
66.666,66, sono a carico del Capitolo 0581010
“Spese per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
regione Puglia” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2002.
2. Per gli esercizi successivi
si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.
|