Legge Regionale 10 gennaio 2001, n. 7 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.
Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2001, e comunque
non oltre il 30 aprile 2001, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio
regionale per l’anno 2001 sulla base degli stati di previsione delle entrate e
delle spese per l’anno 2000, come approvati con la legge regionale 12 aprile
2000, n.9 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21. L’autorizzazione di
cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa
obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge, per
ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla
maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata
dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in
dodicesimi.
2. In applicazione
dell’articolo 50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e
successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2001 e per la
durata dell’esercizio provvisorio, l’esecuzione delle spese non obbligatorie e
inderogabili.
Art. 31. Le spese finanziate
con fondi a destinazione vincolata, assegnati alla Regione per l’anno 2001,
possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati
dalla ragioneria della Regione a termine dell’articolo 53 della legge regionale
30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Al fine di
consentire la tempestiva attuazione del POR Puglia, è autorizzata l’esecuzione
delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti
capitoli di bilancio.
Art. 41. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi
comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l’articolo 32 della legge
regionale 3 giugno 1996, n.6, gestito e alimentato secondo i criteri e le
modalità di cui al medesimo articolo 32, può essere in tutto o in parte attivato
anche nel corso dell’esercizio finanziario di cui alla presente
legge.
Art. 51. Il termine massimo previsto dall’articolo 6, comma
4, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 33 è prorogato al 30 giugno
2001.
Art. 61. All’articolo 44 della legge regionale 12 aprile
2000, n. 9 le parole termine di sei mesi sono sostituite dalle seguenti:
termine di dodici mesi.(1)
(1) Termine già prorogato dalla l. r. 32/01 art. 25 è stato ulteriormente così prorogato dalla l.r. 20/2002, art. 37
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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