Legge Regionale 17 dicembre 2001, n. 34 Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia
Art. 1(Finalità) 1. La
presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi,
diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, in
attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul
sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dellIstituto nazionale di
statistica di cui al disposto dellarticolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.
400 e dellarticolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Art. 2(Sistema
statistico regionale) 1. Per le finalità di cui allarticolo 1 la Regione
istituisce il Sistema statistico regionale di seguito denominato SISTAR
Puglia.
2.Le attività del SISTAR Puglia sono volte
a:
a)fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi
previsti dal programma statistico nazionale relativi alla Regione
Puglia;
b) definire, con il concorso degli enti locali e in
collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche
finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi
fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale
della Regione;
c) porre in essere le intese atte a garantire e assicurare
l’interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali,
gli enti pubblici e i soggetti privati di cui all’articolo 2, comma 1, della
legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la Regione e ad assicurare, inoltre,
l’integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del d.
lgs. 112/1998;
d) sensibilizzare,
promuovere e incentivare lo sviluppo degli Uffici di statistica degli enti
locali con il ricorso a forme associative o consortili;
e) sviluppare azioni
di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio,
sperimentazione e coordinamento tecnico volti alla formazione di basi
informative statistiche di livello regionale.
3.Il SISTAR Puglia è costituito:
a) dallUfficio statistico regionale, di cui al regolamento
regionale 5 dicembre 2000, n. 2, a cui sono attribuite le funzioni
tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative regionali
che svolgono attività statistica settoriale ai fini dellunicità di indirizzo
tecnico e metodologico;
b) dagli Uffici di statistica costituiti ai sensi del d.
lgs. 322/1989, operanti presso le Province, i Comuni in forma singola o
associata, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato,
agricoltura;
c) dagli Uffici di statistica degli altri soggetti operanti
sul territorio regionale che, avendone fatto richiesta, siano ammessi con
specifico atto formale di Giunta.
4. LUfficio statistico regionale è parte integrante del
Sistema statistico nazionale e unico referente dellISTAT per la Regione Puglia;
assicura lesecuzione delle rilevazioni statistiche di cui al programma
statistico nazionale e ai protocolli dintesa eventualmente
sottoscritti.
Art. 3(Programma statistico
regionale) 1. Nel rispetto
degli adempimenti previsti dal d. lgs. 322/1989 in materia di programma
statistico nazionale, la Regione, sulla base delle proposte degli enti facenti
parte del SISTAR Puglia, definisce il programma statistico regionale
determinando le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni e analisi
statistiche da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle
stesse.
2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale e
viene aggiornato annualmente.
3. Il
programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti sono predisposti dal
Comitato di cui all’articolo 5, approvati dalla Giunta regionale, previo parere
della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui allarticolo 6 della
legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 e sono trasmessi allISTAT ai fini della
valutazione in ordine allinserimento nel programma statistico nazionale.
Art. 4(Strutture
operative del Sistema statistico della Puglia) 1. Il SISTAR Puglia, per il raggiungimento delle finalità
di cui alla presente legge, si avvale del Comitato tecnico-scientifico per
lattività statistica regionale di cui all’articolo 5.
2. Ai componenti del Comitato di cui allarticolo 5, con
esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari della Regione, degli
enti strumentali regionali e degli enti locali aderenti al sistema informativo
statistico della Puglia, è corrisposto un gettone di presenza per la
partecipazione alle sedute formalmente convocate, il cui ammontare è stabilito
con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5(Comitato
tecnico-scientifico per lattività statistica regionale) 1. E
istituito il Comitato tecnico-scientifico per lattività statistica regionale
composto da:
a)
il dirigente responsabile dellUfficio statistico regionale, nella qualità di
Presidente;
b)
il dirigente responsabile dellUfficio informatico - Servizio cartografico della
Regione;
c)
i referenti statistici da individuarsi presso ogni
Assessorato;
d)
i rappresentanti degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, da individuarsi
come di seguito:
d1)
un rappresentante di ciascuna Provincia;
d2)
un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo;
d3)
cinque rappresentanti dei Comuni non capoluoghi di Provincia, designati
dallANCI;
d4)
un rappresentante delle Comunità montane, designato
dallUNCEM;
d5)
cinque rappresentanti degli altri enti facenti parte del SISTAR, da individuarsi
con atto di nomina dei componenti il Comitato;
e)
un rappresentante dellISTAT regionale;
f)
un docente universitario esperto in statistica;
g)
il dirigente responsabile del Settore ragioneria;
h)
il dirigente responsabile del Settore programmazione;
i)
il dirigente responsabile, o suo delegato, della realizzazione e gestione della
RUPA regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con
proprio atto, nomina i componenti del Comitato, su designazione degli enti
facenti parte del SISTAR Puglia;
3. Le funzioni
di segreteria del Comitato sono assicurate dallUfficio statistico
regionale.
4.
Il Comitato tecnico-scientifico per lattività statistica
regionale:
a)
elabora e approva un proprio regolamento interno;
b)
predispone e aggiorna il programma statistico regionale;
c)
supporta lUfficio statistico regionale per gli aspetti di attuazione e gestione
del programma statistico regionale;
d)
promuove la costituzione, anche in forma consortile, degli Uffici statistici
comunali e ne supporta lattività sul piano
tecnico-scientifico;
e)
promuove la sottoscrizione di protocolli di base informativa e/o
statistica;
f)
propone, previo accordo con il Dipartimento della segreteria centrale del
Sistema statistico nazionale, iniziative di diffusione della cultura e della
formazione statistica nonché soluzioni tecniche a problematiche emergenti e
lintroduzione di metodologie innovative nellambito dellattività statistica
regionale;
g)
promuove intese e/o convenzionamenti con enti, amministrazioni e associazioni
presenti sul territorio.
5. Il Comitato
tecnico-scientifico per lattività statistica regionale dura in carica per
lintera legislatura regionale e opera, in ogni caso, fino alla costituzione del
nuovo Comitato
Art. 6(Obbligo di
fornire i dati statistici) 1. E fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e
organismi pubblici e privati di fornire allUfficio statistico della Regione
Puglia i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni
previste nel programma statistico regionale, in attuazione della legislazione in
materia.
2. I soggetti che, per sè o come rappresentanti degli enti
e organismi tenuti a fornire gli elementi e i dati di cui alla presente legge,
non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le forniscono scientemente
errate o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative, nella misura e
con le modalità previste dallarticolo 11 del d. lgs
322/1989.
3. Le violazioni sono accertate dallUfficio regionale di
statistica e le relative sanzioni sono irrogate dal Settore finanze della
Regione Puglia.
Art. 7(Tutela dei
diritti del cittadino e del segreto statistico) 1.I dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche
di cui alla presente legge sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli
articoli 8 e 9 del d. lgs. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni e
sottoposti alla disciplina della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in quanto
applicabile.
Art. 8(Accesso ai
dati statistici) 1. In materia di
accesso ai dati statistici valgono le disposizioni di cui allarticolo 10 del d.
lgs. 322/1989.
2. E istituito, nellambito dellUfficio statistico di cui
al regolam. Reg. 2/2000, uno Sportello di informazione statistica a
disposizione dellutenza per garantire laccesso allinformazione raccolta
nellambito dei programmi statistici nazionali e regionali.
Art. 9(Organizzazione e strumenti
operativi) 1. Il responsabile dellUfficio statistico deve essere un
funzionario dirigente che abbia precedenti esperienze per aver diretto Uffici di
statistica e avere svolto ricerche in campo economico e statistico. Il
responsabile dellUfficio deve essere munito di laurea conseguita in discipline
statistiche o affini o anche in discipline diverse qualora abbia superato corsi
di qualificazione professionale in materie statistiche.
2. AllUfficio statistico regionale viene assicurata
lassegnazione di idonei strumenti per la produzione, lelaborazione e la
gestione dei dati; per laccesso alle banche dati dellISTAT e di altri
organismi pubblici e privati; per la diffusione e la circolazione
dellinformazione anche interna ai settori regionali.
Art. 10(Adesione al Centro interregionale per il
sistema
informativo e il sistema statistico -
CISIS) 1.La Regione Puglia aderisce al Centro interregionale per il
sistema informativo e il sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello
stesso per mezzo del dirigente dellufficio statistico o suo
delegato.
Art. 11(Norma
finanziaria) 1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dalla
prima applicazione della presente legge si provvede, per lesercizio finanziario
2001, utilizzando lo stanziamento del cap. 1084040 Spese per studi, indagini,
ricerche, elaborazione dati e diffusione dellinformazione statistica
regionale”.
2.Per gli esercizi futuri si provvederà in sede di
approvazione del bilancio annuale di previsione.
Art. 12(Norme
abrogative) 1. E abrogato larticolo 9 della legge regionale 25
luglio 1979, n. 44, limitatamente alla parte in cui è prevista la costituzione
dellUfficio statistico come articolazione del Settore programmazione. Sono
abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia non
compatibili con le norme della presente legge.
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