Regolamento Regionale 3 febbraio 2003, n. 1
Sospensione Regolamento regionale n. 4/2001 e direttive ai comuni
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella prima parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei Regolamenti
Regionali;
Vista
la L.R.
4/8/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le
direttive per lesercizio delle competenze regionali in materia di commercio in
applicazione del decreto legislativo n. 114/98;
Visto
il Regolamento
Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli
indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di
vendita;
Visto
l art.
5 del suddetto Regolamento regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e
di sviluppo delle grandi strutture di vendita;
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n. 8 del 28/1/2003 con la quale si propone la
sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita
con le direttive da fornire ai comuni:
EMANA
Il seguente Regolamento