Legge Regionale 31 gennaio 2003, n. 2 Disciplina degli intervenmti di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge disciplina l’esercizio delle
funzioni e le modalità organizzative relative agli interventi di sviluppo
economico, alle attività produttive, alle aree industriali e a quelle
ecologicamente attrezzate, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto,
della Costituzione e dell’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Art. 2(Esercizio
delle funzioni) 1. L’esercizio delle funzioni
amministrative e dei compiti inerenti la definizione, l’attrezzamento e la
gestione delle aree industriali previste dal piano urbanistico generale e la
promozione delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo delle
attività produttive sono attribuiti ai Comuni, che li svolgono, anche attraverso
le forme associative previste dal titolo V del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nel quadro della programmazione economica regionale e degli
indirizzi strategici di settore e territoriali.
2. La Giunta regionale prevede,
in sede di approvazione di piani e programmi regionali a valenza pluriennale,
l’attribuzione di risorse per lo svolgimento da parte dei Comuni delle funzioni
amministrative a essi conferite, nel rispetto dei limiti del patto di
stabilità.
3. In particolare, i Comuni
provvedono:
a) a
fornire servizi informativi agli operatori italiani ed esteri interessati ad
avviare, ampliare o ristrutturare attività produttive nella regione, per offrire
i vantaggi localizzativi nella regione con particolare riferimento a quelli
riguardanti le agevolazioni e gli incentivi regionali, nazionali e comunitari e
le modalità per facilitare l’accesso alle stesse;
b) a
individuare a livello territoriale e settoriale programmi di sviluppo che
consentano opportunità di investimenti economici e di creazione di
imprese;
c) a
sviluppare opportune azioni e iniziative di marketing territoriale per
incoraggiare la localizzazione di nuove attività produttive nella
regione;
d) a
individuare e selezionare imprenditori disponibili per investimenti sul
territorio regionale, favorendo anche accordi tra investitori e imprenditori
locali;
e) agli
studi, ai progetti e alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle
zone di intervento;
f) a
sviluppare ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di
conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato
connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di
attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento,
alla diffusione e all’applicazione di innovazioni
tecnologiche;
g)
all’acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti
produttivi, ivi compresa l’azione promozionale per l’insediamento di attività
produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione e dei servizi, nonché all’attrezzatura degli spazi pubblici
destinati ad attività collettive;
h) alla
vendita, all’assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti di aree
attrezzate. A tal fine, con proprio atto individuano le aree e i criteri per
l’assegnazione;
i) per
le aree attrezzate programmate dagli stessi, alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi, delle
infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi,
sulla base di una convenzione tipo predisposta.
4. I
Comuni possono, altresì, provvedere a:
a) costruire in aree attrezzate di fabbricati, impianti,
laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all’ingrosso e al
minuto, depositi e magazzini;
b) vendere, locare e concludere operazioni di locazione
finanziaria a favore delle imprese per fabbricati e impianti in aree
attrezzate;
c) realizzare e gestire aree produttive, artigianali,
commerciali all’ingrosso e al minuto o destinati a centri e servizi commerciali.
Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici
comunali;
d) realizzare e gestire impianti tecnologici per la
distribuzione di gas metano e per la
realizzazione e la gestione di altri impianti a
rete;
e) recuperare gli immobili industriali preesistenti per la
loro destinazione a fini produttivi e all’attuazione di programmi di
reindustrializzazione;
f) acquistare o vendere energia elettrica da e a terzi da
destinare alla copertura integrativa di fabbisogni delle
imprese;
g) realizzare e gestire laboratori attrezzati per il
controllo della qualità dei prodotti e per l’analisi di acque, aria, rifiuti e
rumori;
h) determinare e riscuotere i corrispettivi dovuti dalle
imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli
impianti;
i) riscuotere le tariffe e i contributi per l’utilizzo da
parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti.
5. La
redazione e approvazione del piano urbanistico esecutivo o sue varianti e
l’acquisizione di terreni, nonché la realizzazione di opere nelle aree
industriali sono effettuate applicando la disciplina di cui all’articolo 3 della
presente legge.
Art. 3(Procedimento
e obiettivi della pianificazione territoriale di settore) 1. La
Giunta regionale, anche su richiesta di uno dei Comuni territorialmente
interessati e sentiti tutti gli altri Comuni che rientrano nel medesimo
territorio, adotta i piani di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e le relative varianti, nonché i piani
degli agglomerati industriali attrezzati perseguendo prioritariamente gli
obiettivi del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente ai fini di uno
sviluppo ecosostenibile e del superamento dei fenomeni di degrado ambientale,
economico e sociale.
2. I
piani di cui al comma 1 sono depositati presso la segreteria di ciascun Comune
interessato e, dell’avvenuto deposito, è data notizia mediante pubblicazione di
avviso su due quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti
affissi nei luoghi pubblici.
3.
Entro sessanta giorni dalla data del deposito chiunque abbia interesse può
presentare proprie osservazioni anche ai sensi dell’articolo 9 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4.
Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale si pronuncia sulle
osservazioni di cui al comma 3 e approva definitivamente i
piani.
5. Per
un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione dei piani di cui al
comma 1, i Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle domande di
concessione edilizia in contrasto con i piani stessi.
Art. 4(Gestione
delle infrastrutture e oneri di urbanizzazione) 1.
Annualmente il Comune, sulla scorta dei risultati del precedente esercizio,
determina canoni, prezzi e tariffe per la fornitura di beni e servizi alle
aziende insediate in un’area industriale.
2. I
Comuni, ogni tre anni, determinano altresì i criteri di riparto degli oneri per
la copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere e degli impianti
in uso comune alle aziende insediate. Sono a carico del Comune i costi di
gestione e manutenzione di opere e impianti di uso
pubblico.
3.*
Qualora i Comuni non adempiano alle precedenti prescrizioni, la Regione assume
proprie determinazioni sostitutive.
* La Corte Costituzional, con sentenza 2
marzo 2004, n. 69, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
comma
Art. 5(Attività
normativa) 1. La
Giunta regionale, con uno o più regolamenti di delegificazione, che si attengono
ai principi della semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da
ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, nonché i termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi, definisce:
a) le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate,
dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della
salute, della sicurezza e dell’ambiente;
b) i criteri di gestione unitaria delle infrastrutture e
dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici e
privati, anche costituiti nelle forme previste dalla vigente legislazione per la
gestione dei servizi pubblici locali;
c) le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle
aree industriali, nei limiti previsti dall’articolo 26 del d.lgs.
112/1998;
d) l’individuazione, in forma partecipata con gli enti
locali interessati, delle aree di cui alle precedenti lettere secondo i criteri
e le priorità previste dall’articolo 26, comma 2, del d.lgs.
112/1998;
e) i processi di armonizzazione e semplificazione delle
disposizioni regionali di settore e dei relativi procedimenti, nonché procedure
di accelerazione per il ricorso a forme di partecipazione o concertazione
negoziata;
f) i criteri e le modalità per l’esercizio del controllo
strategico settoriale e del controllo sull’attività amministrativa, così come
previsto dalla legislazione vigente, nonché per l’esercizio del controllo di
gestione finanziaria e della valutazione costi-benefici.
Art. 6(Attività di
promozione e sviluppo industriale e di sostegno alle
imprese) 1.
L’attività di promozione generale per lo sviluppo industriale e di sostegno alle
imprese, richiedente l’unitario esercizio di funzioni a livello regionale, ai
sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 112/1998, rimane di competenza della Regione ed
è svolta dalla Finpuglia s.p.a. nel quadro della programmazione generale di
settore e degli indirizzi di politica industriale e territoriale determinati
dalla Regione, anche al fine di sostenere l’azione in materia degli enti
locali.
2. Nel
quadro generale di crescita della produzione industriale e delle attività a essa
collegate, Finpuglia s.p.a., nelle forme e con gli obiettivi indicati dalla
Giunta regionale e in armonia con gli strumenti di programmazione territoriale,
industriale e di marketing internazionale:
a)
promuove piani e progetti di sviluppo generale con particolare attenzione alla
riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente
dimesse;
b) promuove l’attività di consulenza e assistenza per la
nascita di nuove iniziative industriali e per il loro
consolidamento;
c) indica il tipo, la qualità e la quantità dei servizi
generali necessari per sostenere l’apparato produttivo delle imprese
minori;
d) realizza iniziative per l’orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani
imprenditori, ivi comprese quelle finalizzate all’introduzione nelle aziende di
nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della
qualità;
e) acquisisce, esamina e promuove, in collaborazione con le
associazioni imprenditoriali e con quelle delle Camere di commercio, studi e
ricerche sui mercati esteri per la individuazione di nuovi investitori o di
nuovi sbocchi per le produzioni regionali;
f) definisce, aggiorna e attiva un programma di marketing
mirato.
Art. 7(Organi
straordinari per il trasferimento di funzioni) 1. Le funzioni esercitate ai sensi della legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 31, dagli
enti pubblici economici di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la
Giunta regionale nomina, con atto deliberativo adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario regionale
per ogni Consorzio, dichiarando la contestuale cessazione dalla carica dei
Commissari straordinari nominati ai sensi della legge
regionale 25 luglio 2001, n. 19.
3. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale nomina,
altresì, i Collegi dei revisori dei conti, composti da tre membri, di cui uno
con funzioni di Presidente, individuandoli tra i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 8(Trasferimento delle funzioni) 1. Ciascun Commissario regionale, entro novanta giorni
dalla data dell’insediamento, trasmette all’approvazione della Giunta regionale
il proprio programma operativo con l’indicazione del tempo necessario alla sua
realizzazione. Tale programma dovrà contenere:
a) la liquidazione della situazione debitoria certa
risultante dagli atti amministrativi e contabili del
Consorzio;
b) la rappresentazione analitica di tutti i rapporti in
sofferenza o in contenzioso, con l’indicazione delle risorse necessarie alla
loro generale definizione e liquidazione;
c) il trasferimento ai Comuni interessati delle funzioni,
dei beni patrimoniali mobili e immobili e del personale collegato all’esercizio
delle stesse. Analogamente si procede per ogni rapporto giuridico e per le
relative risorse finanziarie connessi ai beni in corso di
acquisizione;
d) il trasferimento ad altri soggetti di particolari opere
e impianti e del personale addetto, in ottemperanza alla vigente normativa di
settore o a specifica indicazione della Regione. Analogamente si procede, come
per la lettera c), se opere e impianti sono in corso di
acquisizione;
e) la rescissione non gravosa di qualsiasi rapporto
giuridico collegato all’esercizio delle funzioni
trasferite.
2. In
nessun caso il programma operativo o la sua attuazione potrà far gravare sui
soggetti destinatari delle funzioni trasferite, né direttamente né
indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse degli enti
pubblici economici.
Art. 9(Soppressione
e liquidazione dei Consorzi) 1. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, può
dichiarare la soppressione dei Consorzi per lo sviluppo industriale e per i
servizi reali alle imprese presenti sul territorio regionale, affidando al
Commissario regionale nominato ai sensi dell’articolo 7 i poteri propri di
Commissario liquidatore, determinando le fasi e le modalità della liquidazione
con apposito regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di adozione
del provvedimento di attribuzione dei poteri di Commissario
liquidatore.
2. Il Commissario regionale investito dei poteri di
Commissario liquidatore provvede a elaborare e approvare il piano di
liquidazione da attuarsi secondo le norme e le procedure previste dal codice
civile, nonché alla ordinaria gestione dell’ente,
assicurando:
a) la rescissione, anche in via anticipata, purché senza
aggravio finanziario, dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale
dipendente, curando la definizione di tutti gli adempimenti di natura
retributiva, fiscale e previdenziale;
b) la rescissione, anche in via anticipata, purché senza
aggravio finanziario, dei contratti di locazione di beni mobili e immobili, di
fornitura di beni, di opere, di servizi, di collaborazione professionale, di non
immediata e fondamentale necessità per l’espletamento delle procedure e delle
attività di liquidazione dell’ente, motivandone il mantenimento ed espletando
ogni utile iniziativa volta al ridimensionamento dell’onere finanziario di
ciascuno di essi;
c) il trasferimento a enti locali o, in subordine, ad altri
enti pubblici, mediante appositi atti convenzionali, delle attività progettuali,
realizzative ed esecutive di piani, di progetti e di incarichi già nella
titolarità dell’ente, acquisiti sia in forma diretta che mediante affidamento da
parte della Regione, dello Stato, dell’Unione europea; nell’atto convenzionale
di trasferimento, ove necessario, può essere previsto il mantenimento, in capo
all’ente, della gestione amministrativa e della rendicontazione amministrativa
di quanto oggetto dell’atto convenzionale;
d) la gestione ordinaria e manutentiva ordinaria del
patrimonio immobiliare e mobiliare dell’ente, direttamente impiegato per
l’espletamento dell’attività amministrativa di
liquidazione;
e) l’alienazione non gratuita degli arredi, mobilio,
suppellettili, beni mobili registrati e attrezzature d’ufficio non necessari
allo svolgimento dell’attività di liquidazione, ovvero il conferimento gratuito
degli stessi o parte di essi agli enti locali, ad associazioni e organizzazioni
senza scopo di lucro che ne facciano richiesta,
purché senza alcun onere finanziario a carico
dell’ente;
f) la ricognizione e la dichiarazione di inalienabilità,
con apposito e singolo atto deliberativo, di ciascuna unità immobiliare di
proprietà o nella disponibilità dell’ente, comprese le relative pertinenze, che
per sua natura, condizione giuridica o vincolo di destinazione non possa
rientrare tra quelle oggetto della procedura di cui alla lettera e); le unità
immobiliari ricognite e dichiarate inalienabili, in uno alle relative pertinenze
e alle opere su di esse insistenti, entro trenta giorni dalla data di adozione
dell’atto deliberativo di cui innanzi, saranno acquisite al patrimonio della
Regione o degli enti locali titolari delle funzioni amministrative, mediante la
sottoscrizione di tutti gli atti necessari, alla cui cura e perfezionamento
provvederà il commissario liquidatore di intesa rispettivamente con il dirigente
del settore amministrativo regionale o dell’ente locale, competente in materia
di patrimonio;
g) il pagamento dei debiti e delle obbligazioni esistenti
alla data della dichiarazione di messa in liquidazione dell’ente, secondo le
risultanze contabili e patrimoniali, previa verifica e accertamento della
effettiva esistenza e consistenza di ciascuno di essi e, comunque, dopo aver
esperito apposita azione di determinazione, in accordo con la parte creditrice,
di modalità e tempi di pagamento connessi all’effettiva disponibilità delle
somme derivanti dalle operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare.
Art. 10(Personale
degli enti pubblici economici) 1. Il personale degli enti pubblici economici soppressi è
trasferito agli enti locali titolari delle funzioni e compiti conferiti ai sensi
della presente legge.
2. L’inquadramento presso gli enti locali del personale
degli enti economici soppressi avviene sulla base della tabella di
equiparazione, contenuta nel piano operativo di cui all’articolo 8, tra la
qualifica posseduta e quella corrispondente prevista per il comparto degli enti
locali e dalla relativa normativa in materia di contratti di lavoro, compresi
gli istituti di incentivazione all’esodo.
Art. 11(Norme finali
e abrogazione di legge) 1. La legge
regionale 15 gennaio 1999, n. 3 ”Norme di
attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317” è abrogata.
2. La Giunta regionale fissa gli indirizzi e i parametri di
riferimento per la individuazione, ai sensi dell’articolo 36 della l. 317/1991 e
successive modificazioni, dei sistemi produttivi locali ivi compresi quelli che
per la loro specializzazione corrispondono alla definizione di “Distretto
industriale”.
3. La Giunta regionale, inoltre, con apposito regolamento
individua i compiti e le attività che i Distretti industriali e i sistemi
produttivi locali possono svolgere sul proprio territorio di riferimento entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. La Giunta regionale individua i sistemi produttivi
locali per il tramite di Finpuglia ai sensi dell’articolo 6 della presente
legge.
Art. 121. L’attività di promozione e sviluppo industriale e
di sostegno alle imprese di cui all’articolo 6 è svolta sulla base di specifici
stanziamenti determinati in sede di approvazione dei bilanci annuali di
previsione.
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