Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 5 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005.
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di previsione delle entrate) 1. Lo stato
di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2003,
annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo
45 della legge regionale 16 novembre 2001, n.
28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione,
bilancio e contabilità regionale e controlli), è approvato in euro
15.244.031.058,69 in termini di competenza ed in euro 24.389.938.426,85 in
termini di cassa.
2. Sono
autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il
versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra
entrata spettante nell’esercizio finanziario 2003.
Art. 2(Stato di previsione della spesa) 1. Lo stato di previsione della
spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2003, annesso alla presente
legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della l. r. 28/2001,
è approvato in euro 15.244.031.058,69 in termini di competenza e in euro
24.389.938.426,85 in termini di cassa.
Art. 3(Impegni e pagamenti delle spese) 1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per
l’anno finanziario 2003 entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l. r.
28/2001.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l’esercizio finanziario 2003 entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all’articolo
2.
Art. 4(Quadro generale riassuntivo) 1. E’ approvato il quadro generale
riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003, di cui
all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per
l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della
l.r. 28/2001.
Art. 5(Elenco delle spese obbligatorie) 1. Sono considerate spese
obbligatorie quelle di cui all’elenco, di cui all’allegato 4, contenente le
unità previsionali di base che possono essere integrate a norma dell’articolo
49, comma 2, della l.r. 28/2001.
Art. 6(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d’ordine) 1. Il fondo di riserva per spese
obbligatorie e d’ordine è determinato per l’esercizio 2003 in euro 3 milioni ed
è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r.
28/2001.
Art. 7(Fondo di riserva per le spese
impreviste) 1. Il fondo di riserva per le spese
impreviste è determinato per l’esercizio 2003 in euro 260 mila ed è gestito a
termini dell’articolo 50 della l.r.
28/2001.
Art. 8(Fondo di riserva per la definizione di partite
pregresse) 1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla
definizione di passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno
stanziamento di euro 3.078.938,29 ed è gestito secondo i criteri di cui
all’articolo 50, comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 9(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di
cassa) 1. Il fondo di riserva per le
integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l’esercizio 2003 in
euro 376.263.131,90 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r. 28/2001.
Art. 10(Fondi intersettoriali) 1. Il fondo per la gestione dei
programmi comunitari è determinato per l’esercizio 2003 in euro 700 mila ed è
gestito a termini dell’articolo 54 della l.r.
28/2001.
Art. 11(Fondo per reiscrizione residui passivi perenti e per
regolarizzazione carte contabili) 1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti
ai fini amministrativi è determinato per l’esercizio finanziario 2003 in euro
180 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001.
2. E’ iscritto, altresì, con uno stanziamento di euro 50 milioni,
l’apposito fondo destinato, secondo i criteri di cui all’articolo 10, comma 3,
della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14,
alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi
dell’autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti
esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità
sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e
retro.
3.
L’Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle
gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di
provvedimenti giudiziari, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già
intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie
registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad
attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l’assenza di
duplicazioni di pagamento.
Art. 12(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta
regionale) 1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e i
poteri previsti dall’articolo 42 della l.r.
28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, a disporre con
proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea (UE),
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta
regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al
Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità
previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa
funzione-obiettivo o di uno stesso programma o
progetto.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a
destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di
destinazione specifica stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri
soggetti.
Art. 13(Bilancio pluriennale) 1. A norma dell’articolo 26, comma
3, della l.r. 28/2001, è approvato il bilancio
pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2003–2005, nel testo annesso
alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della
citata l.r. 28/2001.
ALLEGATO OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dellart. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
|