Legge Regionale 24 gennaio 1989, n. 2 Norme in materia di Polizia Locale.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011 TITOLO 1NORME GENERALI PER L ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 1(Istituzione del Servizio di Polizia Municipale)(2) [1. La Regione, nel
rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla Legge quadro sull
ordinamento della polizia municipale, con la presente Legge detta le norme
generali per l istituzione del servizio di Polizia Municipale, al fine di
assicurare su tutto il territorio regionale un uniforme ed efficiente
espletamento delle funzioni di Polizia Locale da parte dei Comuni e degli altri
Enti Locali titolari di tali funzioni.
2. I Comuni e gli altri Enti Locali possono
organizzare un apposito servizio di Polizia Municipale o Locale, che potra
essere gestito in forma singola o associata.]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 2(Funzioni di Polizia Municipale)(3) [1. La Polizia Municipale esercita, nel
territorio di appartenenza, le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dai
regolamenti, nonche le funzioni istituzionali di Polizia dei Comuni.
2. Puo esercitare, altresì, le funzioni di
protezione civile attribuite ai Comuni.]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 3(Esercizio delle funzioni di Polizia locale)(4) [1. Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate dagli Enti di
cui al precedente art. 1, che vi provvedono o attraverso le strutture
organizzative del servizio o attraverso i Corpi di Polizia Municipale, ove
istituiti, o attraverso personale preposto dagli Enti stessi ovvero attraverso
le apposite forme associative previste dalla legge.]
(4) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 4(Regolamenti Comunali)(5) [1. Gli Enti di cui al precedente art. 1, che
hanno gia provveduto ad organizzare il servizio di Polizia Locale, adottano il
regolamento di cui all art. 4 della L. 7/ 3/ 1986, n. 65, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli Enti, invece, che non vi hanno
provveduto possono organizzare il servizio adottando il regolamento di cui sopra
entro 180 giorni dall avvenuta organizzazione del servizio.
3. Entro lo stesso termine, i Comuni che, ai
sensi dell art. 7 della legge quadro, intendono istituire il Corpo di Polizia
Municipale adottano i relativi regolamento sullo stato giuridico del personale e
sull ordinamento e organizzazione del Corpo.
4. Il regolamento sull ordinamento ed
organizzazione del Corpo potra contenere specifiche disposizioni concernenti l
adempimento delle funzioni in materia di protezione civile.
5. Nel caso di costituzione di associazione,
il relativo atto costitutivo disciplinerà l adozione dei regolamenti di cui al
precedente comma, fissandone i contenuti essenziali.
6. Qualora l Ente non ottemperi alla
previsione di cui al 1o comma del presente articolo, si provvedera ai sensi
dell art. 34 della LR 4/ 5/ 85, n. 25.]
(5) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 5(Articolazione del servizio)(6) [1. Il servizio di Polizia Municipale puo essere articolato in
piu nuclei operativi secondo le modalita ed in base alla classificazione dei
Comuni di cui all art. 6 della presente legge.]
(6) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 6(Classificazione dei Comuni)(7) [1. I Comuni, ai fini e per gli effetti della
istituzione del servizio di Polizia Municipale, salvo diverse previsioni degli
accordi stipulati a norma della legge 29/ 3/ 1983, n. 93, sono assegnati alla
classe corrispondente a quella prevista per l assegnazione ai Comuni del
Segretario comunale, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni.
2. I Comuni assegnati alla classe 4a e 3a
istituiscono il servizio di Polizia Municipale prevedendo come minimo
specificatamente l area della Polizia Municipale, che assolvera a tutte le
funzioni di cui all art. 2 della presente legge.
3. I Comuni assegnati alla classe 2a
istituiscono il servizio assicurando la operativita dello stesso come minimo
con due nuclei dell area di Polizia Municipale.
4. I Comuni assegnati alla classe 1B
istituiscono il servizio assicurando la operativita dello stesso con piu di
due nuclei operativi.
5. I Comuni assegnati alla classe 1A)
istituiscono il servizio assicurando la operativita dello stesso con piu
nuclei operativi, caratterizzati dalla polifunzionalita delle attribuzioni.
6. I Comuni assegnati alla classe 1/ A
devono, gli altri Comuni possono, istituire il servizio di Polizia
Municipale in maniera articolata tenendo conto della suddivisione del territorio
in circoscrizioni o zone territoriali.
7. La classificazione di cui ai commi
precedenti si applica anche nel caso di gestione del servizio in forma
associata; la struttura organizzativa, in tal caso, e quella prevista per il
maggiore dei Comuni associati. ]
(7) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
TITOLO 2PERSONALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 7(Qualifiche funzionali)(8) [1. Per il personale addetto a funzioni di polizia municipale
sono stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti, specifiche
figure professionali, articolate in diverse qualifiche in relazione alla
dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell ente.]
(8) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 8(Requisiti per l ammissione ai concorsi e loro articolazione)(9) [1. L assunzione del personale per la Polizia
Municipale avviene esclusivamente per concorso.
2. Per l ammissione ai concorsi pubblici per
la copertura dei posti vacanti negli organici dei servizi di Polizia Municipale
sono richiesti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamento
organici dei singoli Enti.
3. Nei regolamenti organici vanno tuttavia
stabiliti i seguenti requisiti:
- possesso della patente di guida per la
conduzione dei veicoli, non inferiore alla cat. B;
- idoneita fisica accertata mediante visita
medico - attitudinale da svolgersi presso le strutture della USL competente per
territorio.
4. Gli stessi regolamenti possono prevedere,
prima dell espletamento delle prove di esame, il superamento di una prova psico
- attitudinale eseguita a cura dell Istituto di Psicologia dell Universita
degli Studi di Bari.
5. I regolamento devono altresì prevedere
parita di mansione e di condizione di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.
6. I concorsi devono essere articolati in
almeno due prove scritte, di cui una di natura tecnico - professionale, ed una
prova orale.]
(9) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 9(Professionalita degli operatori della Polizia Municipale)(10) [1. A tutti gli operatori della Polizia Munipale dovra essere
garantita l acquisizione, anche attraverso corsi di aggiornamento e/ o di
specifica qualificazione professionale, di una professionalita finalizzata ad
assicurare una migliore efficienza e produttivita del servizio.]
(10) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 10(Formazione ed aggiornamento professionale)(11) [1. La Regione, nell ambito delle competenze
stabilite dall art. 6, 2o comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nelle more
dell istituzione della Scuola regionale di Polizia Locale, cura la formazione e
l aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di Polizia
Municipale con le modalita previste dalla legge regionale 1/ 1/ 74, n. 1 e
relativo regolamento di esecuzione.
2. L organizzazione e la gestione della
formazione e dell aggiornamento professionale di cui al comma precedente
rientrano nelle competenze del Settore Enti Locali.
3. Le Amministrazioni devono garantire la
partecipazione ai corsi di formazione e/ o aggiornamento a tutti gli operatori
in attivita di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi almeno ogni cinque
anni.
4. Alla fine dei corsi verra
rilasciato:
- per gli operatori in servizio, diploma che
costituira titolo da valutare ai fini dell avanzamento nella
carriera;
- per gli ufficiali e sottoufficiali,
attestato che costituira requisito necessario per la valutazione ai fini dell
avanzamento e progressione nella carriera;
- per i cittadini aspiranti, diploma che
costituira titolo da valutare per la partecipazione agli appositi concorsi
banditi dagli Enti locali.
5. Ai sensi della normativa di recepimento
degli accordi sindacali, gli Enti possono promuovere e favoriscono forme di
intervento per la formazione, l aggiornamento, la riqualificazione, la
qualificazione, la specializzazione professionale e l arricchimento
professionale.]
(11) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
TITOLO 3ASSOCIAZIONISMO - INCENTIVAZIONE
Art. 11(Forme associative ed incentivazione)(12) [1. La Regione Puglia favorisce la
collaborazione tra Enti locali attraverso il loro associazionismo per la
gestione del servizio di Polizia Municipale, secondo esigenze di economicita e
di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli Enti
interessati.
2. A tal fine, puo essere prevista la messa
in opera comune di strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi su
tutto il territorio interessato nonche l impiego del personale relativo, nel
rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro
sul pubblico impiego in materia di mobilita del personale.
3. Tali forme di collaborazione sono
incentivate, ai fini del potenziamento di mezzi e strumenti operativi, con le
modalita di cui alla LR 6/ 6/ 80, n. 61, elevando la percentuale di
contribuzione al 100% delle spese effettivamente sostenute, e per un periodo di
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]
(12) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 12(Incentivi allo svolgimento della funzione di Polizia Rurale)(13) [1. I Comuni, nell ambito del servizio di
Polizia Municipale, possono istituire un Nucleo Operativo di Polizia Rurale.
2. La gestione di tale servizio potra
avvenire in forma singola, associata, secondo norme regolamentari da approvarsi
dai competenti organi comunali.
3. Qualora venga istituito il Nucleo di
Polizia Rurale, con gestione in forma singola o associata, la Regione
provvedera a rimborsare alle Amministrazioni interessate gli oneri documentati
derivanti dalle spese di primo impianto e concedera contributi in conto
capitale, pari al 100% del costo delle attrezzature necessarie per lo
svolgimento del servizio.
4. Per gli anni successivi la concessione di
contributi sara assoggettata alla disciplina prevista dalla LR 6.6.80, n. 61.
5. Le incentivazioni di cui ai commi
precedenti sono concesse a condizione che sia comunque presentata, tenuto conto
delle esigenze della popolazione rurale, dell ampiezza e conformazione del
territorio, della consistenza delle attivita economiche che si svolgono nelle
campagne, una relazione tecnico - amministrativa, approvata dagli organi
competenti, circa le modalita dello svolgimento del servizio, con un prospetto
riassuntivo delle spese effettivamente sostenute.]
(13) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
TITOLO 4UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO
Art. 13(Le divise)(14) [1. La divisa degli appartenenti ai servizi di
Polizia Municipale e costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario,
di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in
modo da soddisfare le esigenze di funzionalita e di identificazione.
2. Le divise sono ordinarie di servizio e per
servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per
ciascun capo dall allegato A della presente legge.
3. Salvo quanto sara disposto dai regolamenti
comunali, di norma il personale indossa l uniforme ordinaria per tutta la
durata del servizio.
4. L uso di divisa diversa dall ordinaria e
disposta dal responsabile del Servizio o dal Comandante del Corpo.]
(14) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 14(Placca e tesserino di riconoscimento)(15) [1. Gli addetti alla Polizia Municipale devono
essere dotati:
a) placca di riconoscimento costituita da uno
scudetto inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 100
di base e mm. 55 di altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta
Polizia Municipale (segue il nome del Comune stesso) e recante, altresì, il
numero di matricola del personale;
viene applicata al petto, all altezza del
taschino sinistro dell uniforme;
b) tesserino di riconoscimento in metallo con
foto e scritte a fuoco, delle dimensioni di cm 7 per cm 5, contenente i seguenti
dati: denominazione e stemma del Comune, scritta Polizia Municipale, numero
di matricola, grado e dati anagrafici.
Sul retro: altezza, colore degli occhi e dei
capelli, gruppo sanguigno, data di nomina, decreto prefettizio riconoscimento di
agente di PS, data di rilascio;
c) nei Comuni ove esistono piu Nuclei
Operativi, gli operatori indossano sull avambraccio sinistro un distintivo di
specialita, delle dimensioni di cm. 8 di altezza x cm. 5 di larghezza.]
(15) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 15(Gradi e distintivi di grado)(16) [1. Gli addetti alla Polizia Municipale sono
distinti per gradi in Comandante, Ufficiali, Sottoufficiali, operatori di
Polizia Municipale, I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono
sullo stato giuridico;
vengono determinati, per il Comandante e gli
Ufficiali, dalla classe cui sono assegnati i Comuni ai sensi dell art. 6 della
presente legge, per i Sottoufficiali dall anzianita di servizio avente come
riferimento analogico la Legge 22/ 11/ 73, n. 872.
2. Nei comuni di classe 1/ A il Comandante
della Polizia Municipale riveste il grado di Colonnello;
nei comuni di classe 1/ B capoluoghi di
provincia il Comandante riveste il grado di Tenente Colonnello;
nei comuni di classe 1/ B non capoluoghi di
provincia il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di
Maggiore;
nei comuni di classe 2a il Comandante della
Polizia Municipale riveste il grado di Capitano;
nei comuni di classe 3a e 4a il Comandante
della Polizia Municipale riveste il grado di Tenente;
il Vice Comandante, ove previsto, riveste il
grado immediatamente inferiore a quello del Comandante;
gli altri Ufficiali, ove previsti, rivestono i
gradi inferiori a quello del vice - comandante così come andra a determinare il
regolamento comunale ex art. 7 L. 7/ 3/ 86, n. 65.
3. I singoli distintivi di grado sono
costituiti da stelle dorate con sei punte e torre per le spalline, soggolo a
cordine intrecciato o piatto dorato con galloni dorati per il
berretto.
4. Il Comandante deve indossare i gradi, con
filetto rosso intorno ai singoli distintivi di grado.
5. Ai sottufficiali vengono attribuiti i
seguenti gradi e relativi distintivi:
a) Maresciallo Maggiore: al sottufficiale con
20 anni complessivi di servizio;
b) Maresciallo capo: al sottufficiale con 10
anni complessivi di servizio;
c) Maresciallo ordinario: al sottufficiale di
prima nomina e comunque nei primi tre anni di attivita di servizio in tale
ruolo.
6. I simboli distintivi di grado sono
costituiti da barrette zigrinate, una per ogni grado, per le spalline e da
fascetta piatta argentata con barrette equivalenti ai gradi per il
berretto.]
(16) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
TITOLO 5MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI
Art. 16(Mezzi operativi)(17) [1. Le attivita di Polizia Municipale vengono
disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi.
2. Per determinate attivita o per specifici
impieghi possono prevedersi anche fuoristrada, automezzi cabinati per uso
promiscuo, autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali (carri
attrezzati, autobotti, autoscale) o automezzi speciali con attrezzature idonee
al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attivita di
polizia.
3. I Servizi o i Corpi di Polizia Municipale
potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi,
lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attivita di vigilanza
o di polizia locale in zone marittime portuali o lacustri.
4. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati
di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad
assicurare una efficiente operativita.]
(17) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 17(Caratteristiche dei mezzi operativi)(18) [1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale
sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell allegato
B della presente legge.]
(18) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 18(Servizi a cavallo)(19) [1. Presso i Corpi di Polizia Municipale
potranno essere istituiti servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per
pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici, quando tale
forma di vigilanza risulti efficace ed adeguata in relazione all ambiente ed
al tipo di utenza.
2. I cavalli per l espletamento del servizio
potranno essere presi a nolo presso enti pubblici o privati, ovvero forniti,
previa apposita convenzione.]
(19) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 19(Strumenti operativi)(20) [1. Per il raggiungimento degli obiettivi
programmatici in tema di Polizia Municipale e per l esecuzione in maniera
ottimale degli indirizzi e delle direttive formulate dai capi delle
Amministrazioni, tutti i Servizi e/ o Corpi di Polizia Municipale devono essere
dotati di strumenti operativi tecnici e tecnologici idonei, il cui aggiornamento
e potenziamento e incentivato ai sensi e con le modalita di cui alla LR 6/ 6/
80, n. 61.
2. Per l esercizio delle funzioni di
protezione civile di cui al precedente art. 2, i Comuni possono richiedere
contributi finalizzati all acquisto di particolari attrezzature necessarie all
attivita di previsione, prevenzione e soccorso.
3. La Regione provvedera utilizzando gli
stanziamenti di bilancio previsti annualmente nell ambito delle risorse
destinate alla Protezione civile.]
(20) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 20(Frequenza apparati rice- trasmittenti)(21) [1. La Regione promuove iniziative per l assegnazione di
frequenze uniformi dei sistemi di collegamento radio della Polizia Municipale
per aree omogenee del territorio.]
(21) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 21(Strumenti operativi innovativi)(22) [1. Gli strumenti operativi innovativi
rispetto a quelli normalmente in dotazione e tecnologicamente avanzati devono
ottenere parere favorevole della Commissione tecnica prevista al Titolo VI della
presente legge per il loro utilizzo sul territorio regionale.]
(22) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
TITOLO 6 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 22(Commissione tecnica)(23) [1. Presso la Regione Puglia e istituita una
Commissione tecnica per la Polizia Municipale.
2. Detta Commissione e presieduta dall
Assessore regionale pro - tempore competente per materia o, su delega, dal
Dirigente Coordinatore del Settore Enti locali ed e composta:
- dal Presidente del Comitato regionale di
Protezione Civile o suo delegato; da cinque esperti designati dall Assessore
protempore agli Enti Locali, di cui almeno tre devono essere appartenenti alla
categoria dei Comandanti di Corpo della Polizia Municipale della Regione; da tre
rappresentanti sindacali esperti in materia di polizia locale designati dalle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; da
due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali degli
appartenenti alla Polizia Municipale presenti sul territorio regionale e che
siano derivazione di organizzazioni a livello nazionale; dal dirigente dell
Ufficio Polizia Municipale, con funzioni di segretario.
3. I componenti sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale e durano in carica quanto il Consiglio
regionale.
4. Ad essi spettano il gettone di presenza e
l eventuale rimborso delle spese di viaggio ai sensi della LR 12/ 4/ 81, n. 45.
5. La Commissione si riunisce validamente con
almeno la meta dei suoi componenti.]
(23) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 23(Compiti della Commissione)(24) [1. La Commissione tecnica regionale ha
funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di
polizia locale.
2. In particolare, essa ha il compito di:
- suggerire studi sui problemi relativi alla
Polizia Municipale;
- formulare proposte e suggerire iniziative
atte a favorire la uniformita nell applicazione della normativa in materia di
polizia municipale;
- esprimere parere sull adozione di strumenti
operativi tecnologicamente avanzati di cui all art. 22, nonche sulle eventuali
variazioni di cui all art. 24 della presente legge;
- formulare proposte per la formazione, l
aggiornamento ed il miglioramento professionale degli addetti;
- proporre opportune iniziative per incontri,
scambi con le altre realta nazionali ed europee nell ambito della Polizia
Municipale.
3. La struttura organizzativa regionale con
competenza in materia di Polizia Municipale svolge i compiti di supporto tecnico
ed amministrativo dell attivita del Comitato.]
(24) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 24(Variazioni alle uniformi, strumenti ed ai mezzi operativi)(25) [1. Eventuali variazioni della foggia dei capi dell uniforme,
dei distintivi, dei gradi, nonche delle caratteristiche dei mezzi e degli
strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente legge, che si
rendessero necessarie in ragione di soppravvenute esigenze, sono approvate con
legge regionale sentita l apposita Commissione tecnica regionale.]
(25) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 25(Norma transitoria)(26) [1. I Comuni adeguano i gradi ed i distintivi di grado, la
foggia delle uniformi, le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a
quanto stabilito nei Titoli IV e V e negli allegati A e B, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.]
(26) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
Art. 26(Norma finale)(27) [1. Le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune
ed ai suoi organi l ente locale e gli organi corrispondenti, si applicano anche
dagli altri enti locali ex art. 12 L. 7 marzo 1986, n. 65, previo adeguamento
dei rispettivi regolamenti.]
(27) Legge abrogata dalla l.r. 37/20011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto all’articolo 24 della medesima l.r.37/2011
|