Anno 1985
Numero 31
Data 16/05/1985
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 29 maggio 1985, n. 67.
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Legge Regionale 16 maggio 1985, n. 31

Disciplina del Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico.



Art. 1


1.  È istituito presso la Giunta regionale il comitato regionale contro linquinamento atmosferico (C.R.I.A.) in relazione specifica ai compiti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, nonchè per le funzioni amministrative trasferite dallart. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.



(•) Con la l.r. 40/2007, art. 3, comma 14   le funzioni, già prorogate numerose volte,  del Comitato sono state ulteriormente  prorogate al 31 dicembre 2008. Vedi anche la l.r. 17/2007, artt. 7 e 10


Art. 2


1. Il Comitato regionale contro l inquinamento atmosferico:

a) esamina qualsiasi questione inerente all inquinamento specie atmosferico e acustico e di ricaduta di piogge acide;

b) esprime parere, se richiesto, sui provvedimenti di competenza degli enti locali e territoriali.

2. Il Comitato regionale contro l inquinamento atmosferico propone alla Giunta ed al Consiglio regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza di fenomeni aventi influenza sull inquinamento atmosferico, acustico e, in particolare, rivolta a:

1) promuovere studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l inquinamento atmosferico ed acustico;

2) promuove studi, ricerche ed iniziative atti a predisporre piani regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualita dell aria, anche attraverso consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati all esecuzione, nonche per il rilevamento della qualita dell aria nell ambito della Regione.




Art. 3


1. Nell ambito della Regione Puglia, le norme, i principi e le procedure di cui all art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e al DPR 15 aprile 1971, n. 322, sono estesi a tutti gli stabilimenti ivi indicati, anche nei Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo previste dall art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.




Art. 4


1. La Giunta regionale, su conforme motivato parere del Comitato regionale contro l inquinamento atmosferico, puo assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente art. 3 anche stabilimenti destinati ad attivita artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell atmosfera di sostanza di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrita dell aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni privati o pubblici.

2. Il parere contrario della Giunta regionale deve essere motivato.




Art. 5


1. Il Comitato regionale contro l inquinamento atmosferico nominato dalla Giunta regionale, e composto:

- dal Presidente della Giunta regionale o, per delega, dall Assessore all Ecologia;

- dal Capo dell Ispettorato Compartimentale Motorizzazione Civile, o suo delegato;

- dall Ispettore regionale, o suo delegato, dei Servizi Antincendio e della Protezione Civile;

- dai Direttori medico - micrografico e chimico del laboratorio di igiene e profilassi del capoluogo della Regione o, allorche istituiti, dei servizi multizonali di prevenzione;

- da un rappresentante dell ANCI regionale e, in mancanza, dal Sindaco del capoluogo della Regione o suo delegato;

- da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

- da un esperto medico;

- da un esperto meteorologo;

- da un esperto di impiantistica industriale;

- da un esperto di impiantistica chimica;

- da un esperto in acustica, con particolare competenza nel campo dell inquinamento da rumore;

- dal dirigente dell Ispettorato regionale del lavoro o suo delegato.

2. Di volta in volta, possono essere convocati esperti per ciascuno dei servizi di rilevamento dell inquinamento delle UUSSLL, in relazione alle zone eventualmente interessate da fenomeni inquinanti.

3. Alla seduta del Comitato, su invito del Presidente, puo partecipare, altresì, un rappresentante dell Organizzazione imprenditoriale regionale del settore cui appartiene l azienda interessata.

4. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

5. Le funzioni di segretario del CRIA sono espletate da un funzionario regionale del settore Ecologia di livello non inferiore all VIII.

6. Ai componenti del comitato spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, nella misura stabilita dalla legge regionale 9 maggio 1984, n. 25. (Vedi ora la l.r. 9/89)

7. I membri che, senza giustificazione, rimangano assenti per tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dalla carica.

8. Per la sostituzione di un membro, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvede la Giunta regionale.

9 Per il funzionamento, il Comitato si avvale di personale in servizio presso il settore Ecologia e nei settori Sanita, Risorse Naturali, Urbanistica e Agricoltura, i cui coordinatori sono invitati ad assistere alle sedute del CRIA.




Art. 6


1. Per l esame e lo studio di problemi specifici, il Comitato puo organizzarsi in gruppi di lavoro.

2. Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, puo richiedere alla Giunta regionale di avvalersi della collaborazione di Enti, Istituti specializzati ed esperti, ai sensi della LR 12 agosto 1981, n. 45.




Art. 7


1. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all ordine del giorno.

2. Gli Enti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare o essere coadiuvati da esperti di loro fiducia.

3. Per la validita delle riunioni e necessaria la presenza, in seconda convocazione, di non meno di sette componenti con diritto di voto; devono in ogni caso essere presenti due funzionari pubblici e due esperti.

4. I pareri sono validi se adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parita, prevale il voto del Presidente.




Art. 8


1. Per la necessaria e coordinata programmazione degli interventi ed unita d indirizzo, il CRIA, così  come le Commissioni di cui all art. 90 del DPR 13 febbraio 1984, n. 185 e all art. 39 del DPR 10 giugno 1965, n. 685, sono ritenuti autonomi Comitati di settore del centro regionale controllo ambiente di cui alla LR 21 maggio 1975, n. 42.




Art. 9


1. Per la necessaria e coordinata programmazione degli interventi ed unita d indirizzo, il CRIA, così  come le Commissioni di cui all art. 90 del DPR 13 febbraio 1984, n. 185 e all art. 39 del DPR 10 giugno 1965, n. 685, sono ritenuti autonomi Comitati di settore del centro regionale controllo ambiente di cui alla LR 21 maggio 1975, n. 42.




Art. 10


1. Il Comitato di cui al precedente art. 1 deve essere costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente della Giunta regionale.




Art. 11


1. La LR n. 26 del 20 marzo 1975 Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del CRIAP, e abrogata. 




Art. 12


1. Alle spese di funzionamento del Comitato valutate in lire 1.000.000.000, si fa fronte, per l anno 1985, con il finanziamento di cui al Cap. 010420, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione 1985. 2. Per gli anni successivi, si fara fronte con i capitoli dei corrispondenti bilanci di previsione.