Legge Regionale 8 giugno 1985, n. 61 Interventi regionali a favore dell' apicoltura.
Art. 1Obiettivi generali. Ai fini di una più razionale utilizzazione delle risorse del
territorio, attraverso la valorizzazione delle attività zootecniche minori e
delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee,
nonché per favorire la conservazione degli attuali eco-sistemi naturali, la
Regione Puglia promuove iniziative atte a conseguire lincremento, la diffusione
e la protezione dellapicoltura mediante: a) lassistenza tecnica; b) lassistenza sanitaria; c) il servizio dimpollinazione;
d) la disciplina del nomadismo.
Art. 2Commissione apistica regionale. È istituita la Commissione apistica regionale, così composta:
- Assessore regionale allagricoltura o Consigliere regionale
dallo stesso delegato, con le funzioni di Presidente;
- tre funzionari tecnici dellAssessorato allagricoltura in
servizio rispettivamente negli uffici preposti alla zootecnia, alla
forestazione, alla fitopatologia;
- un funzionario tecnico del servizio veterinario regionale;
- un funzionario del servizio ecologia;
- un esperto designato dallIstituto di entomologia agraria
dellUniversità di Bari;
- tre rappresentanti degli apicoltori associati in organismi
giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi;
- due rappresentanti degli ortofrutticoltori associati in
organismi giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi.
Svolge mansioni di segretario un funzionario dellAssessorato
regionale allagricoltura.
La Commissione apistica è nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale su proposta dellAssessore allagricoltura e resta in
carica tre anni.
I rappresentanti delle Organizzazioni vengono proposti
allAssessore regionale allagricoltura previa intesa tra le Associazioni
interessate.
La Commissione ha sede presso lAssessorato regionale
allagricoltura.
Alla Commissione è affidato il compito di esprimersi sui
programmi dintervento e di relazionare alla Giunta regionale in merito al
consuntivo annuale di attuazione della presente legge secondo le direttive che
saranno emanate annualmente dalla Giunta regionale.
Ai componenti la Commissione spettano, in quanto ne abbiano
diritto, gli emolumenti previsti dallart. 4
della L.R.
12 agosto 1981, n. 45.
Art. 3Finanziamenti. Nel quadro degli indirizzi tecnici dettati dalla Commissione
apistica regionale, vengono stanziati finanziamenti sulla base di articolati
programmi annuali proposti dalle Organizzazioni degli apicoltori giuridicamente
riconosciute.
Detti programmi riguardano iniziative a favore di allevatori
singoli ed associati che svolgono lattività a qualsiasi titolo e concernono:
a) impianto, ampliamento ed ammodernamento strutturale di
apiari;
b) acquisto di arnie e piccole attrezzature per lestrazione e
la lavorazione del miele;
c) acquisto di nuclei o famiglie di api e di regine
selezionate.
Esclusivamente a favore di cooperative e di associazioni
agricole, giuridicamente riconosciute, che perseguono finalità apistiche,
vengono concessi incentivi per la realizzazione di strutture ed acquisto di
attrezzature per lestrazione, la lavorazione e la commercializzazione in forma
organizzata dei prodotti delle api, per lespletamento del servizio
dimpollinazione e per lattività di assistenza tecnica, nonché per la
realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, dintesa con
il competente Assessorato alla formazione professionale.
Art. 4Contributi. Lentità dei contributi erogabili per le arnie razionali, le
attrezzature e le eventuali connesse strutture a carattere aziendale, nonché per
la ricostituzione di alveari distrutti per motivi sanitari, è fissata ad un
massimo del 50% dellimporto di spesa ritenuto ammissibile.
Detta percentuale viene elevata fino all80% per la dotazione
di attrezzature e strutture a carattere collettivo previste per le attività di
cui allultimo comma del precedente art. 3.
Art. 5Procedure. Le domande intese ad ottenere la concessione delle provvidenze
contributive, di cui alla presente legge, debbono essere presentate al
competente Ispettorato provinciale dellagricoltura corredate di apposito
programma tecnico-finanziario.
Detto Ispettorato, nel rispetto delle finalità della presente
legge e delle direttive emanate dalla Giunta regionale, esprime il parere
tecnico e di congruità delle spese ammissibili alla sussidiabilità.
LAssessore regionale allagricoltura, sulla base degli
elementi tecnico-finanziari acquisiti, propone alla Giunta regionale la
sussidiabilità delle iniziative contemplate dal programma e ritenute idonee a
perseguire le previste finalità.
La liquidazione ed il pagamento dei contributi di cui agli
impegni assunti vengono disposti dallAssessorato regionale allagricoltura
previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da parte degli
Ispettorati provinciali dellagricoltura e sulla base di probatoria
documentazione amministrativa-contabile.
Art. 6Misure sanitarie. Le api vive o favi contenenti covate provenienti da altre regioni durante il
trasferimento devono essere accompagnate da un certificato che ne attesti la
sanità e la loro provenienza da allevamento o sito in zona non infetta,
rilasciato da non oltre 30 giorni dalla competente autorità sanitaria.
Art. 7Norma finanziaria. A decorrere dal 1985 viene istituito nel bilancio regionale
apposito capitolo di spesa - cap. n. 0407700 - con la seguente denominazione
«Interventi regionali in favore dellapicoltura». Allo stanziamento di L.
10.000.000 per il 1985 si provvede con riduzione di pari importo in termini di
competenza e cassa del cap. 161080.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata in base alle
singole leggi di bilancio.
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