Anno 1985
Numero 61
Data 08/06/1985
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U. R.Puglia 20 giugno 1985, n. 86.
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Legge Regionale 8 giugno 1985, n. 61

Interventi regionali a favore dell' apicoltura.



Art. 1

Obiettivi generali.


Ai fini di una più razionale utilizzazione delle risorse del territorio, attraverso la valorizzazione delle attività zootecniche minori e delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, nonché per favorire la conservazione degli attuali eco-sistemi naturali, la Regione Puglia promuove iniziative atte a conseguire lincremento, la diffusione e la protezione dellapicoltura mediante:

a) lassistenza tecnica;

b) lassistenza sanitaria;

c) il servizio dimpollinazione;

d) la disciplina del nomadismo. 




Art. 2

Commissione apistica regionale.


È istituita la Commissione apistica regionale, così composta:

- Assessore regionale allagricoltura o Consigliere regionale dallo stesso delegato, con le funzioni di Presidente;

- tre funzionari tecnici dellAssessorato allagricoltura in servizio rispettivamente negli uffici preposti alla zootecnia, alla forestazione, alla fitopatologia;

- un funzionario tecnico del servizio veterinario regionale;

- un funzionario del servizio ecologia;

- un esperto designato dallIstituto di entomologia agraria dellUniversità di Bari;

- tre rappresentanti degli apicoltori associati in organismi giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi;

- due rappresentanti degli ortofrutticoltori associati in organismi giuridicamente riconosciuti e designati dagli stessi.

Svolge mansioni di segretario un funzionario dellAssessorato regionale allagricoltura.

La Commissione apistica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dellAssessore allagricoltura e resta in carica tre anni.

I rappresentanti delle Organizzazioni vengono proposti allAssessore regionale allagricoltura previa intesa tra le Associazioni interessate.

La Commissione ha sede presso lAssessorato regionale allagricoltura.

Alla Commissione è affidato il compito di esprimersi sui programmi dintervento e di relazionare alla Giunta regionale in merito al consuntivo annuale di attuazione della presente legge secondo le direttive che saranno emanate annualmente dalla Giunta regionale.

Ai componenti la Commissione spettano, in quanto ne abbiano diritto, gli emolumenti previsti dallart. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45




Art. 3

Finanziamenti.


Nel quadro degli indirizzi tecnici dettati dalla Commissione apistica regionale, vengono stanziati finanziamenti sulla base di articolati programmi annuali proposti dalle Organizzazioni degli apicoltori giuridicamente riconosciute.

Detti programmi riguardano iniziative a favore di allevatori singoli ed associati che svolgono lattività a qualsiasi titolo e concernono:

a) impianto, ampliamento ed ammodernamento strutturale di apiari;

b) acquisto di arnie e piccole attrezzature per lestrazione e la lavorazione del miele;

c) acquisto di nuclei o famiglie di api e di regine selezionate.

Esclusivamente a favore di cooperative e di associazioni agricole, giuridicamente riconosciute, che perseguono finalità apistiche, vengono concessi incentivi per la realizzazione di strutture ed acquisto di attrezzature per lestrazione, la lavorazione e la commercializzazione in forma organizzata dei prodotti delle api, per lespletamento del servizio dimpollinazione e per lattività di assistenza tecnica, nonché per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, dintesa con il competente Assessorato alla formazione professionale. 




Art. 4

Contributi.


Lentità dei contributi erogabili per le arnie razionali, le attrezzature e le eventuali connesse strutture a carattere aziendale, nonché per la ricostituzione di alveari distrutti per motivi sanitari, è fissata ad un massimo del 50% dellimporto di spesa ritenuto ammissibile.

Detta percentuale viene elevata fino all80% per la dotazione di attrezzature e strutture a carattere collettivo previste per le attività di cui allultimo comma del precedente art. 3. 




Art. 5

Procedure.


Le domande intese ad ottenere la concessione delle provvidenze contributive, di cui alla presente legge, debbono essere presentate al competente Ispettorato provinciale dellagricoltura corredate di apposito programma tecnico-finanziario.

Detto Ispettorato, nel rispetto delle finalità della presente legge e delle direttive emanate dalla Giunta regionale, esprime il parere tecnico e di congruità delle spese ammissibili alla sussidiabilità.

LAssessore regionale allagricoltura, sulla base degli elementi tecnico-finanziari acquisiti, propone alla Giunta regionale la sussidiabilità delle iniziative contemplate dal programma e ritenute idonee a perseguire le previste finalità.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi di cui agli impegni assunti vengono disposti dallAssessorato regionale allagricoltura previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da parte degli Ispettorati provinciali dellagricoltura e sulla base di probatoria documentazione amministrativa-contabile. 




Art. 6

Misure sanitarie.


Le api vive o favi contenenti covate provenienti da altre regioni durante il trasferimento devono essere accompagnate da un certificato che ne attesti la sanità e la loro provenienza da allevamento o sito in zona non infetta, rilasciato da non oltre 30 giorni dalla competente autorità sanitaria. 




Art. 7

Norma finanziaria.


A decorrere dal 1985 viene istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa - cap. n. 0407700 - con la seguente denominazione «Interventi regionali in favore dellapicoltura». Allo stanziamento di L. 10.000.000 per il 1985 si provvede con riduzione di pari importo in termini di competenza e cassa del cap. 161080.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata in base alle singole leggi di bilancio.