Anno 1987
Numero 31
Data 09/12/1987
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 dicembre 1987, n. 215, S.O.
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 dicembre 1987, n. 31

Attuazione dell' art. 3 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118. Buono Casa ».



Articolo unico


1. L Assessorato all ERP comunica agli aspiranti ai benefici di cui all art. 3 della legge 5- 4- 85, n. 118 e conseguenti provvedimenti attuativi, le risultanze dell istruttoria relativa alle rispettive domande di partecipazione al bando emesso con la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 17 febbraio 1986.

2. Gli aspiranti possono completare e/ o rettificare la documentazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi entro 120 giorni dalla data della comunicazione regionale.

3. I massimali di reddito sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disponibilita finanziarie non utilizzate dopo l esaurimento delle istanze presentate entro i termini del bando sono - in presenza dei requisiti prescritti - destinate all accoglimento delle domande corredate di tutta la necessaria documentazione, presentate successivamente e graduate in ordine cronologico.

5. Sono ammissibili ai benefici di cui all art. 3 della legge 5- 4- 85, n. 118 anche i soci assegnatari di cooperative edilizie che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni pubbliche, purche in possesso dei requisiti di cui all art. 3 della legge 5- 4- 81, n. 118.

6. La data di presentazione della domanda documentata e quella risultante dal timbro postale di partenza.