Regolamento Regionale 30 luglio 2003, n. 8
Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita
Art. 1Sono sospesi fino al 31 agosto 2003 gli effetti dell’art. 5 e norme ad esso collegate del regolamento regionale n. 4 del 20/03/2001 in materia di grandi strutture di vendita