Legge Regionale 28 luglio 2003, n. 9
"Modifica alla legge regionale 30 agosto 2000, n.10 (Istituzione della Commissione speciale per lo studio delle condizioni e per l'individuazione delle misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia)"
Art. 11. Il
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 agosto 2000, n.10 (Istituzione della
Commissione speciale per lo studio delle condizioni e per l’individuazione delle
misure atte a favorire la sicurezza delle persone nella Regione Puglia) è sostituito dal
seguente:
“1. La Commissione termina
i suo lavori entro e non oltre la fine della VII legislatura
regionale”.
(•) Riportata nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 10/2000