Legge Regionale 28 luglio 2003, n. 10 Istituzione del servizio volontario di viglianza ecologica
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia riconosce la
funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e ne favorisce lo
sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
a) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori
ambientali;
b) concorrere con le
istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente;
c) effettuare un costante monitoraggio e controllo del territorio al fine
di prevenire e accertare violazioni in materia ambientale;
d) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento delle
Autorità competenti, ad interventi in caso di emergenze di carattere
ambientale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione
promuove l’istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale svolto
da guardie ecologiche volontarie.
3. Sono guardie ecologiche volontarie, di seguito denominate GEV,
coloro che, avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da Province o
da associazioni di tutela ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e superato l’esame finale ai sensi dell’articolo 4, sono nominati
dalla Provincia ai sensi dell’articolo 6.
Art. 2(Organizzazione della vigilanza
ecologica volontaria) 1. Le GEV, nominate con le procedure indicate all’articolo 6, si
strutturano in uno o più Raggruppamenti provinciali (RP) o circondTimes New
Romani (RC) dotati di propri regolamenti di servizio; le guardie ecologiche
sono proposte e organizzate dalle associazioni di protezione ambientale
legalmente costituite e riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge n.
349 del 1986, purché iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, alla legge regionale 16 marzo 1994, n.
11 e alla legge regionale 3 aprile 1995, n.
12. I regolamenti di servizio sono approvati dall’Autorità di Pubblica
sicurezza a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n.
1952.
2. Le GEV svolgono la propria attività nell’ambito dei programmi
predisposti dalle Amministrazioni provinciali e delle convenzioni di cui agli
articoli 9 e 10.
3. I rappresentanti legali delle associazioni di volontariato cui
appartengono i Raggruppamenti provinciali o circondTimes New Romani
costituiscono i tramiti mediante i quali le Province e gli enti o organismi
pubblici, titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
dell’ambiente, intrattengono i rapporti con le GEV.
Art. 3(Compiti e poteri delle
GEV) 1. Le GEV:
a) promuovono e diffondono l’informazione in materia ambientale, con
particolare riferimento alla legislazione relativa, favorendo una consapevole
educazione ecologica attuata sulla base di programmi di sensibilizzazione in
collaborazione con enti e istituzioni;
b) concorrono ai compiti di protezione dell’ambiente, dell’igiene
pubblica, di tutela e di valorizzazione del patrimonio
naturalistico;
c) accertano – nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 10
e nei limiti del presente articolo – violazioni: comportanti l’applicazione di
sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni di legge o dai regolamenti in materia di protezione del
patrimonio naturale e dell’ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di
parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e
attuazione;
d) collaborano con gli enti o organismi
pubblici competenti alla vigilanza in materia di:
1. inquinamento idrico (della falda,
marittimo, lacustre e fluviale), atmosferico, elettromagnetico e
acustico;
2. smaltimento dei
rifiuti;
3. uso di prodotti chimici in agricoltura,
pozzi e cave;
4. escavazione di materiali litoidi e di
pulizia idraulica;
5. protezione della fauna selvatica,
esercizio della caccia e della pesca in acque marine e
salmastre;
6. protezione della flora, dei prodotti
del sottobosco, dei funghi e dei tartufi;
7.
tutela del patrimonio naturale e paesistico;
8. difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale,
segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del
trasgressore.
Nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive
emanate dai predetti enti o organismi;
9. danno ambientale derivante
dall’imbrattamento con vernici di edifici e
manufatti;
e) collaborano con le
competenti Autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di
emergenza di carattere ecologico.
2. L’atto di nomina definisce i compiti specifici che ciascuna GEV è
chiamata a espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con
riferimento all’articolo 3 e all’allegato “A” della presente legge. In
particolare, individua l’ambito normativo entro il quale la guardia volontaria
può esercitare la propria attività e, di conseguenza, il potere di elevare
contravvenzioni in ambiti specifici.
3. Nel caso in cui, con i poteri di cui all’articolo 255 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, accertino violazioni – che comportino
l’applicazione di sanzioni pecuniarie – alle disposizioni statali e regionali in
materia ambientale, le GEV redigono il verbale con le modalità previste dalle
norme vigenti. Il verbale deve essere depositato nei termini di legge, e
comunque non oltre quarantotto ore, alla Provincia di rispettiva pertinenza,
competente a emanare l’ordinanza/ingiunzione, o al Comune, nel caso in cui il
servizio di vigilanza sia espletato in ambito comunale, così come previsto
dall’articolo 11. Il pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente
mediante versamento in appositi conti correnti postali.
4. Le GEV, nell’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza, in
virtù dell’ordinamento legislativo vigente, acquisiscono lo status di pubblici
ufficiali (articolo 357 del codice penale) e funzioni di polizia amministrativa
(articolo 13 legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni).
5. Nei casi di collaborazione con gli enti o organismi pubblici
competenti alla vigilanza, ai sensi del comma 1, lettera d), le GEV procedono,
ove possibile, all’identificazione del trasgressore e redigono un rapporto
scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare all’ente o organismo competente,
secondo le direttive ufficialmente impartite dal
medesimo.
6. I compiti di cui ai commi precedenti, ovvero altri compiti non
previsti dal presente articolo, sono disciplinati attraverso una convenzione
sottoscritta tra l’ente pubblico titolare della funzione e le associazioni di
GEV, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale
n. 11 del 1994
.
7.
L’espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a
costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo
gratuito.
8. Il servizio
di cui ai commi precedenti è approvato e posto sotto vigilanza del Questore
della Provincia nel cui territorio è disimpegnato il servizio, ai sensi degli
articoli 1 e 2 del regio decreto-legge n. 1952 del 1935.
Art. 4(Corsi di
formazione e di aggiornamento) 1. La Giunta
regionale, sentite le Province e i rappresentanti delle associazioni di cui
all’articolo 1, definisce le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi
di formazione per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica,
stabilisce il contenuto dei programmi e determina il numero massimo di soggetti
ammissibili ai corsi medesimi per ciascun ambito provinciale e circondTimes New
Romane.
2. I corsi
possono essere organizzati dalle Province e dalle associazioni ambientaliste
riconosciute iscritte presso il Ministero dell’ambiente, a norma della legge n.
349 del 1986, senza oneri a carico del bilancio regionale, e si concludono con
un esame teorico-pratico, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 1, dinanzi a una commissione costituita con le modalità di cui
al comma 3.
3. La
commissione desame, nominata con deliberazione della Giunta provinciale, è
presieduta dallAssessore provinciale all’ambiente o da un funzionario
competente in materia dallo stesso delegato ed è composta da:
a) un esperto
in legislazione in materia ambientale;
b) un esperto
in discipline ecologiche e ambientali;
c) un esperto
di settore designato dalla Regione;
d) il
responsabile dei Raggruppamenti provinciali o circondTimes New Romani presenti
nella provincia;
e) il
responsabile dell’organo organizzatore;
f) un
funzionario di pubblica sicurezza designato dal Prefetto.
Esercita le
funzioni di segretario della commissione un impiegato della
Provincia.
4. Con il
provvedimento di nomina della commissione o con atto successivo è stabilito il
calendario d’esame.
5. La Giunta
regionale, con lo stesso procedimento di cui al comma 1, definisce altresì le
modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per le GEV già in
servizio.
Art. 5(Guardie già
in servizio) 1. Alle GEV
nominate ai sensi delle leggi nazionali vigenti e alle guardie venatorie
volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a norma
dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986, nominate ai sensi dell’articolo
44, comma 1, lettera b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali
e per la regolamentazione del prelievo venatorio) e iscritte nei registri
provinciali di cui al comma 9 del medesimo articolo, che prestano attività alla
data di entrata in vigore della presente legge viene rinnovata ovvero
riconosciuta la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione
previsti dall’articolo 4; esse tuttavia sono tenute a partecipare ai corsi di
aggiornamento di cui al comma 5 del citato articolo 4. Inoltre, per la conferma
e la continuazione del servizio volontario sono tenute a dimostrare,
singolarmente o tramite il rappresentante legale dell’associazione cui
appartengono, l’avvenuto espletamento degli obblighi procedurali e il possesso
dei requisiti richiesti dall’articolo 6.
Art. 6(Nomina delle
GEV) 1. La nomina a
GEV è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui allarticolo 4
con provvedimento della Provincia competente per territorio.
2. La nomina
di cui al comma 1, per la sua efficacia, è subordinata:
a) al
giuramento davanti al Sindaco del comune di residenza della guardia, ai sensi
dell’articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
b) al possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 7(Identificazione
delle GEV) 1. Ogni GEV è
munita di tesserino personale, con apposita matricola, rilasciato dalla
Provincia, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale; nell’esercizio
dei propri compiti, la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l’esibizione del
medesimo tesserino.
2.
Nell’espletamento del servizio la GEV è tenuta, inoltre, a indossare il
contrassegno distintivo della Provincia di appartenenza da questa fornito. Il
distintivo deve contenere:
a) l’emblema della provincia;
b) il nome della provincia;
c) il nome della regione;
d) un piccolo tricolore con al centro il
simbolo della Repubblica Italiana.
3. La Regione
Puglia provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a fornire alle Province lo schema del distintivo, il materiale
con cui deve essere realizzato e le sue dimensioni. Lo schema del predetto
distintivo è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 8(Sospensione e
revoca dell’incarico) 1.
L’inosservanza degli obblighi fissati dalle convenzioni e dal regolamento
provinciale autorizzala Provincia,
sentiti i rappresentanti del Raggruppamento provinciale o circondTimes New
Romane, a comunicare al Questore l’irregolarità commessa dalla GEV o dalla
squadra in servizio e a sospenderla, con decreto, in attesa delle decisioni in
merito adottate dal Questore, ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto-legge
n. 1952 del 1935. La sospensione dell’incarico, ed eventualmente la revoca, può
essere disposta dalla Provincia anche nel caso di persistente accertata
inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di
idoneità.
2. I
provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati dalla Provincia al Questore,
alla Regione e al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
Art. 9(Compiti delle
Province) 1. Le
Province:
a) redigono i
programmi di cui all’articolo 2, comma 2, d’intesa con gli enti e gli organismi
pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
dell’ambiente, nonché con le rappresentanze dei Raggruppamenti provinciali o
circondTimes New Romani delle associazioni chiamati a concorrere alla
realizzazione dei programmi medesimi;
b) ricevono i
resoconti dell’attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni
accertate;
c) promuovono
il coordinamento con tutti gli enti od organismi pubblici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione,
anche promuovendo apposite convenzioni;
d) redigono e
inviano alla Regione, entro il mese di aprile di ciascun anno, le relazioni
sull’attività svolta nell’anno precedente dai Raggruppamenti provinciali o
circondTimes New Romani presenti nella provincia. Essi sono tenuti a inviare
la relazione sulle attività annuali alla Provincia entro il mese di febbraio di
ogni anno;
e) stipulano
direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi
per i danni causati dalle GEV nell’espletamento dell’incarico – nei casi in cui
alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni
di cui alla lettera c) del presente articolo e all’articolo 10 - senza che
quest’obbligo da parte delle Province comporti responsabilità dirette di esse su
eventuali danni cagionati a terzi. I massimali di copertura dell’assicurazione
devono essere i minimi previsti dalla compagnia con la quale si stipula il
contratto di copertura del rischio. Le Associazioni ambientaliste possono
integrare liberamente la copertura assicurativa secondo le proprie esigenze e a
proprie spese;
f) mettono a
disposizione dei Raggruppamenti provinciali e circondTimes New Romani delle
GEV mezzi e attrezzature da destinare all’espletamento del servizio, nei limiti
delle assegnazioni previste nei bilanci regionale e provinciale.
2. Nell’ambito
della propria programmazione di salvaguardia del territorio la Provincia
predispone le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 6 e le propone alla firma
delle associazioni GEV.
Art. 10(Attuazione
dei programmi) 1. I programmi
di cui al comma 2 dell’articolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9
si attuano mediante convenzioni. La convenzione costituisce lo strumento normale
per regolare i rapporti fra l’associazione cui il Raggruppamento provinciale o
circondTimes New Romane appartiene e l’ente o organismo pubblico che si avvale
dell’opera delle GEV.
Art. 11(I
Comuni) 1. Nell’ambito
della loro autonomia, i Comuni della Regione Puglia possono dotarsi di GEV a
condizione che siano state nominate, svolgano servizio e siano soggette ai
controlli e alle sanzioni secondo quanto disposto dalla presente
legge.
2. Ogni
Provincia assegna ai Comuni richiedenti un congruo numero di volontari a seconda
delle disponibilità, delle esigenze e delle emergenze, da pattuirsi mediante
accordi scritti da definirsi tra le parti e perfezionati da una deliberazione
consiliare.
3. Le Province
sono tenute a curare l’iter istruttorio conseguente le richieste dei singoli
Comuni e ne assicurano l’assistenza procedurale.
4. Le GEV in
servizio presso i Comuni svolgono il medesimo nei limiti del territorio loro
assegnato.
5. Gli
accertamenti delle violazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e le
eventuali sanzioni pecuniarie sono gestiti in ambito comunale.
6. Gli
introiti delle multe devono essere depositati su un apposito capitolo e
ripartiti secondo le seguenti modalità: il 10 per cento alla Regione Puglia, il
20 per cento alla Provincia di appartenenza e il 70 per cento al Comune. Le
percentuali si intendono al netto delle spese di gestione.
7. Le somme
nette introitate possono essere utilizzate esclusivamente dalla Regione, dalle
Province e dai Comuni per attività inerenti la salvaguardia dell’ambiente,
riservando una congrua percentuale delle stesse alla gestione del personale
volontario di cui al presente articolo e al suo attrezzamento.
8. Restano
ferme le prerogative delle Province indicate negli articoli precedenti e
successivi della presente legge.
9. Le somme di
cui ai commi 5 e 6 devono essere versate con bonifico bancario entro 30 giorni
dalla data della riscossione con la seguente causale: “Introiti multe GEV del
mese di……………, Comune di…………….”.
Art. 12(Doveri delle
GEV) 1. Le GEV
devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni
con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle Province,
nonché dalle convenzioni ai sensi degli articoli 9 e 10.
2. Se ha
notizia di un reato nell’esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata,
la GEV è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall’ente od
organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato
punibile a querela dell’offeso.
3.
Nell’espletamento dei propri compiti le GEV non possono essere
armate.
4. Alle GEV è
vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel
proprio ambito di competenza territoriale nelle giornate in cui espletano il
loro servizio.
Art. 13(Coordinamento
regionale) 1. La Giunta
regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento
del servizio di vigilanza ecologica.
2. In
particolare la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) definisce
le linee fondamentali dei programmi di attività e le direttive tecniche per
l’espletamento del servizio delle GEV, approvandone il relativo regolamento
organizzativo;
b) definisce
le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di riqualificazione e degli
esami;
c) può
adottare schemi tipo per le convenzioni di cui all’articolo 10.
3. La Giunta
regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, una
relazione sull’attività del servizio di vigilanza ecologica.
Art. 14(Norme
finanziarie) 1. La Regione
devolve una quota pari al 75 per cento delle proprie entrate, derivanti per
infrazioni amministrative dai verbali redatti dalle GEV di cui alla presente
legge, il cui utilizzo è subordinato all’effettivo introito, al fondo regionale
speciale per la vigilanza volontaria, istituito presso la Regione medesima.
Ugualmente, in favore del fondo ciascun ente locale provvede secondo quanto
previsto dai commi 5 e successivi dell’articolo 11.
2. Qualora il
fondo regionale nell’anno in corso non venga impegnato completamente, la parte
restante sarà utilizzata l’anno successivo entrando a far parte della somma
indistinta del fondo medesimo.
3. La Giunta
regionale, con propria delibera, stabilisce le modalità e i tempi di
assegnazione e della rendicontazione da parte delle associazioni dei contributi
ottenuti derivanti dal fondo regionale speciale per la vigilanza volontaria,
nonché le modalità di svolgimento dei controlli da parte della
Regione.
Art. 15(Diritto
d’informazione) 1. Le
circolari e i pareri comunque espressi, posti in essere da organi e uffici della
Regione e da enti sub-regionali relativamente alle materie di cui all’allegato
A, e che risultino utili anche ai fini dei servizi di vigilanza, sono comunicati
in copia alle associazioni di tutela ambientale che dispongono di proprie
guardie ambientali giurate nominate secondo le leggi in vigore.
Art. 16(Norme di
coordinamento, transitorie e finali) 1. Qualora le
normative regionali in vigore prevedano tra gli organi con compiti di vigilanza
o di tutela dell’ambiente personale volontario appartenente alle associazioni di
cui all’articolo 1, le stesse devono essere applicate e interpretate in
conformità della presente legge.
2. Le norme
regionali comunque in contrasto con quelle della presente legge si intendono
abrogate, ovvero – se di natura più generale – disapplicate alla materia oggetto
della presente legge.
3. Con
riferimento alle associazioni, di cui all’articolo 1, iscritte nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato, per quanto non previsto dalla
presente legge si applicano le norme dello Stato e dei regolamenti provinciali
in materia di volontariato e di guardie giurate.
4. Le
modifiche alla presente legge sono adottate previa audizione delle associazioni
ambientaliste di cui all’articolo 1 da parte della competente Commissione
consiliare permanente.
Allegato A Ambito
normativo di intervento delle Guardie Giurate Volontarie delle Associazioni di
tutela ambientale
( Guardie
Ecologiche Volontarie)
Le Guardie
giurate volontarie delle associazioni di tutela ambientale possono esercitare la
propria attività di vigilanza nell’ambito delle seguenti norme:
Settore I -
TERRITORIO e PAESAGGIO |
Ø
Legge 29
giugno 1939, n.1497: Protezione delle
bellezze naturali.
Ø
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 56: Tutela del territorio (mod. con: 11/81-
24/94 – 16/95 – 20/01);
Ø
Legge regionale 24 gennaio 1981, n.11; Legge regionale 31 maggio 1980, n.
56
– Tutela ed uso del
territorio – Regime transitorio.
Ø
Legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 32: Tutela e valorizzazione del patrimonio
speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.
Ø
Legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30: Norme transitorie di tutela delle aree di
particolare interesse ambientale – paesaggistico. (mod. con: 02/91 – 08/91 –
07/92 – 16/92 – 02/93 – 14/93 – 10/94 – 28/94 – 02/95 – 16/95 – 33/95 – 09/96 –
02/97 – 02/98 – 01/99 – 17/99 – 09/00).
Ø
Legge
regionale 15 aprile 1992, n. 9: Interventi selvicolturali ammissibili ai
sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in
materia di tutela delle zone di particolare interesse
ambientale.
Ø
Decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (limitatamente ai beni ambientali tutelati
dal titolo II e ai beni culturali oggetto di delega di funzioni amministrative
alle Regioni): Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
Ø
Legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11: Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale.
Settore
II - TUTELA della FAUNA SELVATICA e ATTIVITA’ VENATORIA |
Ø
Legge
11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.
Ø
D.M.
14 settembre 1993: Norme per
l’importazione dall’estero di lepri.
Ø
Decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della
Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica.
Ø
Legge
regionale 13 ottobre 1998, n. 27: Norme per la protezione della fauna
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell’attività venatoria.
Settore
III - TUTELA della FAUNA ITTICA e PESCA |
Ø
Regio
decreto 22 novembre 1914, n. 1486: Regolamento per la pesca fluviale e
lacuale.
Ø
Regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604:
Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.
Ø
Legge
14 luglio 1965, n. 963: Disciplina della
pesca marittima.
Ø
Legge
regionale 7 settembre 1979, n. 64: Ripresa e sviluppo della molluschicoltura,
miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi lamellibranchi a sviluppo
naturale. Ecc. ( mod. con: 20/80 – 44/80 – 36/81).
Ø
Decreti
provinciali sulla pesca.
Settore
IV – NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E DI TUTELA DEGLI ANIMALI
DAL MALTRATTAMENTO |
Ø
Legge
14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo.
Settore
V – FLORA E FORESTE |
Ø
Regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267: Riordinamento e riforma della legislazione
in materia di boschi e di terreni montani.
Ø
Regio
decreto 16 maggio 1926, n. 1126: Approvazione del regolamento per
l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1023, n. 3267, concernente il
riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani.
Ø
Decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475: Divieto di abbattimento di alberi di
olivo.
Ø
Legge
9 ottobre 1967, n. 950: Sanzioni per i
trasgressori delle norme di polizia forestale.
Ø
Legge
1 marzo 1975, n. 47: Norme integrative
per la difesa dei boschi dagli incendi.
Ø
Legge
16 dicembre 1985, n. 752: Normativa
quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo.
Ø
Legge
23 agosto 1993, n. 352: Norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi
stabiliti dalla legge n. 352/93.
Settore
VI – NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE |
Ø
Legge
13 luglio 1966, n. 615: Provvedimenti
contro l’inquinamento atmosferico.
Ø
Legge
regionale 10 dicembre 1982, n. 36: Interventi regionali in attuazione
dell’articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 – Norme delle per la tutela
delle acque dall’inquinamento – Integrata e modificata dalla legge 24 dicembre
1979, n. 650.
Ø
Legge
regionale 19 dicembre 1983, n. 24: Tutela e uso delle risorse idriche e
risanamento delle acque in Puglia.
Ø
Decreto
legge 25 novembre 1985, n. 667:
Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di
eutrofizzazione.
Ø
Legge
regionale 30 ottobre 1986, n. 30: Decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti.
Norme integrative e di prima attuazione.
Ø
Decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/676/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.
Ø
Decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole.
Ø
Decreto
del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n.471: Regolamento recante criteri, procedure e
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei
siti inquinanti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni.
Ø
Legge
regionale 12 febbraio 2002, n. 11: Norme di indirizzo per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico.
Ø
Legge
regionale 8 marzo 2002, n. 5: Norme transitorie per la tutela
dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0Hz e 300
GHz.
Ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della presente legge le GEV esercitano le
funzioni di vigilanza sulle eventuali modificazioni e integrazioni che sono
state nel frattempo apportate alle fonti normative elencate nei settori del
presente allegato A senza necessità di aggiornamento del
medesimo.
|