Anno 2003
Numero 13
Data 25/08/2003
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 29 agosto 2003, n. 99
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Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 13

Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi



Art. 1

(Finalità)


1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione e il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.



Art. 2

(Specie commestibili)


1. I tartufi destinati al consumo devono appartenere a uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
 
a) Tuber Melanosporum Pico – detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;
 
b) Tuber Magnanum Pico – detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco Acqualagna;
 
c) Tuber Brumale Vitt. – detto volgarmente tartufo nero d’inverno o trifola nero;
 
d) Tuber Melanosporum var. Moschatum De Ferry – detto volgarmente tartufo moscato;
 
e) Tuber aestivum Vitt. – detto volgarmente tartufo d’estate o Scorzone;
 
f) Tuber Mesentericum Vitt. – detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli;
 
g) Terfezia Leonis;
 
h) Tuber aestivum Vitt. forma uncinatum (Chatin) Montecchi e Borelli;
 
i) Tuber brumale Vitt. forma moschatum (Ferry) Montecchi e Lazzari;
 
l) Tuber Macrosporum Vitt.;
 
m) Tuber borchi Vitt. (Tuber albidum Pico 1788).
 
2. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.



Art. 3

(Ambiti di raccolta)


1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del terreno può riservarsela con la semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa o imposta, posti ad almeno tre metri d’altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto d’accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello e ben visibile da terra “Raccolta di tartufi riservata”.
 
2. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dall’articolo 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.



Art. 4

(Costituzione di consorzi)


1. I titolari di aziende agricole e forestali: proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni possono costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita di tartufi.
 
2. Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma 1, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono riservate ai soci del consorzio stesso, nonché ai membri delle rispettive famiglie. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all’articolo 3.



Art. 5

(Contributi)


 
1. I consorzi costituiti a norma dell’articolo 4 che perseguono anche i seguenti scopi:
 
a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l’osservanza della presente legge;
 
b) cernita, classificazione e preparazione del prodotto, al fine di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;
 
c) conservazione e commercializzazione del prodotto;
 
d) tutele e incremento della coltura del prodotto, possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalle normative vigenti senza oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 6

(Modalità di raccolta dei tartufi)


1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
 
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del “vanghetto” o “venghella” o dello “zappetto”, aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata alle specie commestibili.
 
3. E’ vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.


4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole.


5. Le buche o le forate aperte per l’estrazione devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo e livellate.


6. E’ permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca dei tartufi.



Art. 7

(Autorizzazione alla raccolta)


1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di identità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.


2. Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al modello predisposto dall’Assessorato regionale all’agricoltura entro novanta giorni dalla data d’entrata in vigore della presente legge.


3. Il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 752/1985, ed è rilasciato, previo esame, dalla Provincia.


4. L’età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.


5. Il tesserino ha validità quinquennale ed è rinnovato alla scadenza, su richiesta dell’interessato, senza ulteriori esami.


6. Sono esenti dall’esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.


7. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.


8. La domanda per il rilascio del tesserino va inoltrata al Presidente della Provincia competente e deve essere corredata di:


a) certificato di residenza;
 
b) attestato comprovante il superamento dell’esame di idoneità;
 
c) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
 
d) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.
 



Art. 8

(Esame di idoneità alla raccolta)


1. Il rilascio del tesserino di cui all’articolo 7 è subordinato al superamento di un esame di idoneità dinnanzi ad apposita commissione costituita presso ciascuna Provincia e composta da:
 
a) un rappresentante della Provincia, che la presiede;
 
b) un funzionario regionale del Settore agricoltura;
 
c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
 
d) un esperto designato dalle Associazioni micologiche più rappresentative a livello provinciale o regionale;
 
e) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale;
 
f) un esperto della Facoltà di agraria, designato dall’Università degli studi;
 
g) un rappresentante dell’Ordine degli agronomi e forestali.
 
2. Le materie d’esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento della tartufaia, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo.


3. La commissione di cui al presente articolo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Art. 9

(Raccolta a fini didattici e scientifici)


1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari e gli enti culturali o di ricerca possono essere autorizzati, dall’Assessore regionale all’agricoltura, alla raccolta di tartufi anche appartenenti a specie non elencate nell’articolo 2.


2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo della raccolta.



Art. 10

(Calendario e orario di raccolta)


1. I Comuni sono autorizzati a disciplinare:


a) la raccolta e la vendita dei tartufi;
 
b) i divieti;
 
c) le sanzioni;
 
d) la vigilanza.


2. La disciplina di cui al comma 1 è adottata nell’ambito delle disposizioni della l. 752/1985, della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e della presente legge.



Art. 11

(Norma finanziaria)


1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.