Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 13 Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi
Art. 1(Finalità) 1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16
dicembre 1985, n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della
raccolta, la coltivazione, la conservazione e il commercio dei tartufi allo
scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo
della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto
destinato al consumo.
Art. 2(Specie commestibili) 1. I tartufi destinati al consumo devono appartenere a uno
dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro
tipo:
a) Tuber Melanosporum Pico – detto volgarmente tartufo nero
pregiato di Norcia o di Spoleto;
b) Tuber Magnanum Pico – detto volgarmente tartufo bianco
del Piemonte o di Alba e tartufo bianco Acqualagna;
c) Tuber Brumale Vitt. – detto volgarmente tartufo nero
d’inverno o trifola nero;
d) Tuber Melanosporum var. Moschatum De Ferry – detto
volgarmente tartufo moscato;
e) Tuber aestivum Vitt. – detto volgarmente tartufo
d’estate o Scorzone;
f) Tuber Mesentericum Vitt. – detto volgarmente tartufo
nero ordinario o tartufo di Bagnoli;
g) Terfezia Leonis;
h) Tuber aestivum Vitt. forma uncinatum (Chatin) Montecchi
e Borelli;
i) Tuber brumale Vitt. forma moschatum (Ferry) Montecchi e
Lazzari;
l) Tuber Macrosporum
Vitt.;
m) Tuber borchi Vitt. (Tuber albidum Pico 1788).
2. Sono considerate protette, ai fini della presente legge,
tutte le specie di tartufi.
Art. 3(Ambiti di raccolta) 1. La
raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il
proprietario del terreno può riservarsela con la semplice apposizione di
cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa o imposta, posti ad almeno tre
metri d’altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale che
essi siano visibili da ogni punto d’accesso, e che da ogni cartello sia visibile
il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello e ben visibile da
terra “Raccolta di tartufi riservata”.
2. Nulla è innovato in merito a
quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e
dall’articolo 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Art. 4(Costituzione di consorzi) 1. I
titolari di aziende agricole e forestali: proprietari, coltivatori diretti,
affittuari, mezzadri e coloni possono costituire consorzi volontari per la
ricerca e la vendita di tartufi.
2.
Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del
consorzio di cui al comma 1, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono riservate
ai soci del consorzio stesso, nonché ai membri delle rispettive famiglie. Detta
superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all’articolo
3.
Art. 5(Contributi)
1. I consorzi costituiti a norma dell’articolo 4 che
perseguono anche i seguenti scopi:
a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per
l’osservanza della presente legge;
b) cernita, classificazione e preparazione del prodotto, al
fine di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente
legge;
c) conservazione e commercializzazione del
prodotto;
d) tutele e incremento della coltura del prodotto, possono
usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalle normative vigenti senza
oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6(Modalità di raccolta
dei tartufi) 1. La
ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non
arrecare danno alle tartufaie.
2. La
raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l’impiego del “vanghetto” o
“venghella” o dello “zappetto”, aventi la lama di lunghezza non superiore a cm.
15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata alle specie
commestibili.
3. E’ vietata la raccolta dei tartufi immaturi o
avariati.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate
durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata
del sole.
5. Le buche o le forate aperte per l’estrazione devono
essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo e
livellate.
6. E’ permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso
di due cani da ricerca dei tartufi.
Art. 7(Autorizzazione alla
raccolta) 1. Per
praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di
apposito tesserino di identità che li autorizza alla ricerca e alla
raccolta.
2. Il
tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere
conforme al modello predisposto dall’Assessorato regionale all’agricoltura entro
novanta giorni dalla data d’entrata in vigore della presente
legge.
3. Il
tesserino è valido per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 5
della legge 752/1985, ed è rilasciato, previo esame, dalla
Provincia.
4.
L’età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici
anni.
5. Il
tesserino ha validità quinquennale ed è rinnovato alla scadenza, su richiesta
dell’interessato, senza ulteriori esami.
6.
Sono esenti dall’esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Non
sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi
sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
8. La
domanda per il rilascio del tesserino va inoltrata al Presidente della Provincia
competente e deve essere corredata di:
a) certificato di residenza;
b) attestato comprovante il superamento dell’esame di
idoneità;
c) due foto formato tessera, di cui una
autenticata;
d) ricevuta del versamento della tassa di concessione
regionale.
Art. 8(Esame di idoneità alla
raccolta) 1. Il rilascio del tesserino di cui all’articolo 7 è
subordinato al superamento di un esame di idoneità dinnanzi ad apposita
commissione costituita presso ciascuna Provincia e composta
da:
a) un rappresentante della Provincia, che la
presiede;
b) un funzionario regionale del Settore
agricoltura;
c) un rappresentante del Corpo forestale dello
Stato;
d) un esperto designato dalle Associazioni micologiche più
rappresentative a livello provinciale o regionale;
e) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più
rappresentative a livello regionale;
f) un esperto della Facoltà di agraria, designato
dall’Università degli studi;
g) un rappresentante dell’Ordine degli agronomi e
forestali.
2. Le
materie d’esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di
miglioramento della tartufaia, le vigenti normative nazionali e regionali, la
biologia e il riconoscimento delle varie specie di
tartufo.
3. La
commissione di cui al presente articolo non comporta oneri finanziari a carico
del bilancio regionale.
Art. 9(Raccolta a fini didattici e
scientifici) 1. In
occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare
interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità
didattiche e scientifiche, gli istituti universitari e gli enti culturali o di
ricerca possono essere autorizzati, dall’Assessore regionale all’agricoltura,
alla raccolta di tartufi anche appartenenti a specie non elencate nell’articolo
2.
2.
Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone
addette alla raccolta, il luogo e il periodo della raccolta.
Art. 10(Calendario e orario di
raccolta) 1. I
Comuni sono autorizzati a disciplinare:
a) la raccolta e la vendita dei
tartufi;
b) i divieti;
c) le sanzioni;
d) la vigilanza.
2. La
disciplina di cui al comma 1 è adottata nell’ambito delle disposizioni della l.
752/1985, della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e della
presente legge.
Art. 11(Norma
finanziaria) 1. La presente legge non
comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
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