Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 20 Partenariato per la cooperazione
CAPO 1CRITERI
Art. 1(Obiettivi) 1. La Regione:
a) riconosce nelle comunità locali i reali destinatari
degli interventi di partenariato internazionale;
b) favorisce il rafforzarsi della cultura del partenariato
fra comunità e istituzioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la
realizzazione di più elevati livelli di efficacia nei servizi erogati a favore
delle comunità e si pone, in particolare, i seguenti
obiettivi:
a) la sostenibilità degli interventi;
b) la formazione di unità amministrative a personale
misto;
c) la diffusione di un’adeguata informazione su finalità e
risultati degli interventi.
Art. 2(Interventi) 1. La Regione, nel rispetto della legislazione nazionale e
in armonia con gli indirizzi dell’Unione europea e delle organizzazioni
internazionali, promuove, sulla base degli accordi di collaborazione
sottoscritti con realtà omologhe:
a) iniziative per il partenariato fra comunità locali;
b) la cooperazione internazionale;
c) la cultura dei diritti umani.
Art. 3(Partenariato fra comunità
locali) 1. Il partenariato fra comunità locali, in particolare
transfrontaliere, prevede iniziative finalizzate a sostenerne processi di
sviluppo culturale, sociale ed economico, mediante:
a) l’istituzione di una Conferenza permanente delle
università balcaniche e dell’Europa orientale, con sede in Puglia, al fine di
promuovere la partecipazione di tali realtà allo “spazio europeo dell’istruzione
superiore”;
b) la partecipazione all’Osservatorio interregionale sulla
cooperazione allo sviluppo (OICS) e ad associazioni anche costituite in
relazione alle attività dell’Unione europea e del Consiglio
d’Europa;
c) la collaborazione fra istituzioni locali e centrali, fra
soggetti privati e del terzo settore;
d) la promozione di specifici progetti per sostenere la
conoscenza della cultura e della lingua italiana.
2. Gli interventi riguardano:
a) la promozione di iniziative proprie o la partecipazione
a iniziative promosse dall’Unione europea, dal Governo italiano, da
associazioni, da organizzazioni non governative, da organizzazioni
internazionali;
b) l’impiego di volontari e di proprio personale
qualificato, con compiti di assistenza tecnica, progettazione, amministrazione,
gestione, monitoraggio delle attività.
3. Le iniziative sono definite e attuate con il
coinvolgimento della componente giovanile delle comunità locali
interessate.
Art. 4(Cooperazione
internazionale) 1. La cooperazione internazionale con Paesi in via di
sviluppo prevede iniziative finalizzate a promuovere, su scala locale, lo
sviluppo umano sostenibile, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e
delle fasce sociali più svantaggiate, mediante l’attuazione di azioni in favore
di popolazioni e di territori coinvolti in eventi eccezionali causati anche da
conflitti, da calamità, da situazioni di denutrizione e da carenze
igienico-sanitarie.
2. La Regione, anche in sintonia con la cooperazione
governativa e nell’ambito di programmi di cooperazione dell’Unione europea e di
organizzazioni internazionali, attua interventi in grado di valorizzare le
risorse umane e le strutture pubbliche disponibili nell’area dell’intervento,
promovendo e coordinando la partecipazione di soggetti della società
pugliese.
3. Gli interventi riguardano:
a) il soccorso e l’assistenza a popolazioni colpite
dall’emergenza;
b) il recupero di dignitose condizioni di vita delle
popolazioni con attenzione prioritaria ai minori e persone svantaggiate e il
sostegno alla realizzazione di strutture a carattere socio-culturale e di
infrastrutture civili;
c) l’elaborazione, la partecipazione a progetti di sviluppo
integrato, per la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi;
d) il sostegno a istituzioni locali, l’aggiornamento
professionale, amministrativo e manageriale, la promozione sociale dei cittadini
dei paesi interessati, in coordinamento con altre attività regionali in tema di
servizi sociali e di formazione e lavoro, anche al fine di favorire il rientro
di cittadini immigrati in Puglia nei propri paesi di
origine;
e) la partecipazione a interventi di organizzazioni non
governative, anche mediante l’invio di volontari e di proprio personale nei
paesi in via di sviluppo e in quelli con economia in via di transizione;
f) il sostegno al commercio equo e
solidale;
g) la promozione di esperienze di microcredito per lo
sviluppo locale;
h) l’impiego di proprio personale qualificato e di
volontari, con compiti di assistenza tecnica, amministrazione, gestione,
monitoraggio delle attività.
4. Le iniziative sono definite e attuate con il
coinvolgimento della componente giovanile delle comunità locali
interessate.
Art. 5(Promozione della cultura dei diritti
umani) 1. La promozione della cultura dei diritti
umani prevede, in un’ottica europeista, iniziative di sensibilizzazione e di
educazione a sostegno della cultura della pace e dei diritti umani, con
particolare riferimento alla componente giovanile delle comunità
interessate
2. Le iniziative
riguardano:
a) la ricerca, la produzione di materiale finalizzato a
sensibilizzare la comunità regionale sui temi della promozione della cultura dei
diritti umani, soprattutto nel rispetto delle singole identità culturali e
religiose, seminari di studio;
b) la promozione della interculturalità, con particolare
riguardo all’ambito scolastico e agli educatori;
c) gli interventi atti a tutelare i diritti umani e la pari
dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e
religiose, anche mediante il sostegno ad apposite strutture, idonee a sostenere
la persona umana in situazioni di particolare disagio.
CAPO 2PROGRAMMAZIONE DELLE
ATTIVITA’
Art. 6(Piano
triennale) 1. Le attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono definite
in specifico piano triennale che riporta:
a) la valutazione dei risultati conseguiti con le attività
precedenti;
b) l’analisi dell’evoluzione del quadro
internazionale;
c) l’analisi della situazione di Paesi e aree in cui si
svolgono le iniziative;
d) l’indicazione delle finalità da perseguire e degli
obiettivi da realizzare;
e) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra
gli interventi.
2. Il piano triennale è predisposto sulla base di criteri e
finalità definiti dalla Giunta regionale, è adottato dalla stessa Giunta,
trasmesso al Consiglio regionale e inviato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per gli adempimenti di competenza.
Art. 7(Programma
annuale di attuazione) 1. Il piano triennale è realizzato attraverso un programma
annuale di attuazione delle attività approvato dalla Giunta
regionale.
2. Il programma annuale, approvato dalla Giunta regionale
entro il mese di gennaio, contiene:
a) le indicazioni delle priorità geografiche e tematiche
per la realizzazione degli interventi proposti;
b) le iniziative da attuare e la relativa ripartizione di
risorse;
c) i criteri da adottare e le procedure da seguire per
l’attuazione degli interventi;
d) i criteri e le procedure di
valutazione.
3. Il programma annuale è trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Eventuali modifiche dello stesso sono adottate con le
medesime modalità.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione procede a
regolamentare l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 10.
CAPO 3ORGANISMI
Art. 8(Struttura
regionale) 1. Gli adempimenti rivenienti dall’attuazione della
presente legge sono affidati al Gabinetto del Presidente, “Ufficio cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo” in funzionale raccordo con l’ “Ufficio rapporti
internazionali”.
2. La Regione può istituire antenne operative all’estero,
utilizzando proprio personale specificamente qualificato.
3. Ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio
presso le antenne operative di cui al comma 2 è corrisposta un’indennità di sede
speciale mensile a titolo di rimborso forfetario delle spese relative alla
permanenza nella sede di servizio, ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio
1998, n.62.
4. Il personale regionale impegnato in attività di
partenariato per la cooperazione può essere collocato in aspettativa senza
assegni, ma con oneri previdenziali e assistenziali a carico della Regione. Tale
aspettativa fa salvi i benefici di carriera.
Art. 9(Albo regionale) 1. Possono essere soggetti promotori di attività previste
dalla presente legge: enti locali, organizzazioni non governative, associazioni
iscritte in albi regionali, istituzioni scolastiche e universitarie, enti
pubblici e privati, organismi intergovernativi, soggetti della ricerca,
associazioni e ordini professionali, associazioni di categoria, istituti di
formazione, istituzioni del credito, organizzazioni sindacali, imprese e
cooperative.
2. Possono essere iscritti in un apposito “Albo regionale
dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di
promozione della cultura dei diritti umani”, istituito con funzione consultiva
presso la Giunta regionale, i soggetti di cui al comma 1 e che abbiano
presentato al Presidente della Giunta regionale specifica istanza corredata
di:
a) copia dell’atto costitutivo e dello
statuto;
b) relazione dettagliata e documentata sull’attività
svolta.
3. L’Albo regionale è istituito con decreto del Presidente
e l’iscrizione nell’Albo è disposta con decreto dello stesso.
CAPO 4NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 10(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione per
l’esercizio 2003 del capitolo di nuova istituzione epigrafato “Interventi
regionali in materia di partenariato per la cooperazione”.
2. Per l’esercizio 2003 il suddetto capitolo è dotato di
uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro 225 mila mediante
contestuale riduzione dello stanziamento iscritto al cap.3185 UPB
3.2.2.
3. Per gli esercizi successivi si provvederà a definire lo
stanziamento, in relazione al programma di attività, in sede di redazione della
legge annuale di bilancio.
Art. 11(Rinvio) 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si
rinvia alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti, in quanto
compatibili.
Art. 12(Norma
transitoria) 1. In fase di prima applicazione viene definito dalla
Giunta regionale un programma annuale per l’anno in corso, per interventi di
particolare urgenza.
Art. 13(Abrogazioni) 1. E abrogata la legge regionale 2 agosto 1993, n. 11.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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