Anno 2003
Numero 11
Data 25/09/2003
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 26 settembre 2003, n. 110
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Regolamento Regionale 25 settembre 2003, n. 11

Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami per la caccia da appostamento. Allevamento dei cani da caccia



Art. 1

(Generalità)



 
1) Il presente regolamento, in attuazione dell’art. 16 comma 1 L.R. 27/98 disciplina:
 
a) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche a scopo alimentare;
 
b) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche con fini di ripopolamento, attività cinofila e richiami per la caccia da appostamento consentito;
 
c) Gli allevamenti e/o la detenzione di fauna delle specie selvatiche ed esotiche a scopo amatoriale ed ornamentale;
 
d) Gli allevamenti dei cani da caccia.
 
2) Gli allevamenti di cui ai punti a) e b) sono soggetti a tassa di concessione regionale di cui all’art. 53 comma 9 L.R. 27/98.
 
3) Le autorizzazioni di cui ai punti a) e b) sono rilasciate dalla Regione previo nulla osta della Provincia competente per territorio dopo aver constatato i requisiti previsti dal presente regolamento. Esse hanno durata quinquennale, sei mesi prima della scadenza il titolare deve inoltrare domanda di riconferma.
 
4) Gli allevamenti di cui ai punti c) e d) sono segnalati alla Provincia competente per territorio.
 
5) Tutti gli allevamenti sono soggetti al rispetto delle norme sanitarie vigenti, nonché al regolamento di polizia veterinaria e all’obbligo di adottare misure per garantire il benessere degli animali giusto quanto previsto dalla relativa legislazione, fermo restante gli adempimenti fiscali ove si ravvisi finalità di lucro.
 
6) Su tutti gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche di cui ai punti a) e b) la Provincia deve effettuare controlli amministrativi almeno due volte l’anno.
 
7) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, riscontrato anche a seguito dei controlli amministrativi e sanitari, su richiesta della Provincia competente, può essere disposta la revoca dell’autorizzazione ove prevista, nel caso del punto c) è previsto il sequestro della fauna con l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.
 



Art. 2

(Allevamenti di fauna a scopo alimentare)



 
1) Le specie allevabili a scopo alimentare sono:
 
a) Ungulati (Artiodactyla)
 
b) Lepri
 
c) Galliformi
 
d) Anatidi
 
2) Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta per gli eccelli.
 
3) L’allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 
a) Costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall’esterno, mediante interramento o curvatura della rete alla base verso l’esterno;
 
b) Tenere separate le specie durante il ciclo produttivo in presenza di più specie allevate;
 
c) Rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia veterinaria.



Art. 3

(Istituzione)



 
1) La richiesta di autorizzazione all’allevamento di fauna delle specie selvatiche di cui all’art. 2, va indirizzata alla Regione Puglia Assessorato all’Agricoltura – Settore Caccia ed alla Provincia territorialmente competente – ripartizione caccia. Contestualmente alla richiesta deve essere presentata la seguente documentazione:
 
a) Piano di gestione indicante la tipologia, localizzazione e planimetria dell’allevamento, numero di riproduttori a regime per specie allevata, strutture in dotazione aventi le caratteristiche di cui all’art. 2 comma 3, tecniche di allevamento e cattura;
 
b) Certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti riproduttori mediante fattura di acquisto o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuta cessione dei soggetti riproduttori;
 
c) Certificazione del servizio veterinario dell’USL competente sull’idoneità igienico-sanitaria del terreno e delle eventuali strutture preesistenti interessate dall’impianto di allevamento;
 
d) Atto comprovante la titolarità di imprenditore agricolo o commerciale.
 
2) Il titolare dell’autorizzazione, oltre ad essere in regola fiscalmente, dovrà dotarsi di un registro vidimato dalla Provincia competente dal quale dovrà evincersi il movimento della fauna allevata a partire dal carico di riproduttori, al numero dei nati, ai capi venduti, quelli giacenti e quelli deceduti. Su detto registro dovranno essere segnalati i vari controlli avuti durante l’arco dell’anno, sia sanitari che di vigilanza, da parte della Provincia.
 
3) Il titolare dell’autorizzazione dovrà apporre all’ingresso dell’allevamento la dicitura: “Allevamento di Fauna delle specie selvatiche autorizzato a scopo alimentare”.
 
4) Presso ogni Provincia competente per territorio è istituito un’Anagrafe degli Allevamenti previsti alle lettere a) e b) dell’art. 1 comma 1. Con la vidimazione del registro previsto al precedente comma 2, la Provincia assegna, riportando in prima pagina, ad ogni allevamento, una lettera corrispondente alle finalità perseguite:
 
A. = Alimentare
B. = Ripopolamento e/o  Reintroduzione e/o  Attività  Cinofila e/o Richiami Vivi per la caccia 
        da appostamento
O. = Ornamentale e/o Amatoriale
        Contenuta in una sigla del seguente tipo: AA-X-0000
AA = Sigla della Provincia in cui è ubicato l’allevamento
X  = Lettera corrispondente alle finalità dell’allevamento
0000 = Numerazione generale progressiva dell’allevatore.
 



Art. 4

(Abbattimento e Commercializzazione)



 
1) L’abbattimento dei capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell’anno solare. La macellazione può avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
 
2) Per l’abbattimento degli ungulati (Artiodactyla) è consentito anche l’uso dei mezzi previsti dall’art. 32 della L.R. 27/98, purchè effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione.
 
3) La vendita di capi vivi o morti da destinarsi ad altri allevamenti o a scopo alimentare, regolarmente autorizzati, è consentita durante tutto l’anno. I capi di cui sopra devono essere muniti di contrassegno inamovibile o indelebile da cui rilevare l’esatta provenienza.
 
4) I titolari degli allevamenti di fauna della specie cacciabile a scopo alimentare possono essere autorizzati dalla Provincia a cedere i propri prodotti a scopo di ripopolamento, in Zone Addestramento Cani e Aziende Agri-turistico-Venatorie, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro idoneità. All’atto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali attestante l’esito favorevole dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono stati sottoposti e la provenienza.



Art. 5

(Allevamenti di fauna della specie selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami vivi per la caccia da appostamento consentito)


 
1) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche previste dalla L.R. 27/98 con fini di ripopolamento e per attività cinofile sono destinati alla produzione di specie autoctone.
 
2) Le strutture dell’impianto e le tecniche di produzione e di ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali delle specie allevate.
 
3) Il carico massimo consentito per le specie di fauna stanziale più comunemente allevata è la seguente:
 
a) Galliformi – da 1 a 30 giorni: 0,02-0,50 mq/capo
                         da 30 a 70 giorni ed oltre 0,50-2,00 mq/capo in voliera
 
b) Lepri in recinti di preambientamento: 100 mq/capo
 
c) Ungulati (Artiodactyla): 5.000 mq/capo
 
I capi allevati devono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. Il prelievo con i mezzi di cui all’art. 32 L.R. 27/98 è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo apposito provvedimento dell’Autorità Sanitaria.
 
4) La richiesta di autorizzazione per allevamento di fauna con fini di ripopolamento ed attività cinofila va inoltrata con le modalità previste dall’art. 3 comma 1, mentre per la gestione si fa riferimento a quanto previsto dai commi 2-3-4 dell’art. 3.
 
5) Tutti i soggetti, ad eccezione dei galliformi (fagiano, starna, quaglia, ecc.), devono essere marcati con contrassegno riportante una sigla contenente le seguenti specifiche:
 
a) Numero progressivo di identificazione dell’Allevatore rilasciato dalla Provincia art. 3 comma 4;
 
b) Sigla della Provincia nel cui territorio è ubicato l’impianto di allevamento;
 
c) Anno di applicazione del contrassegno.
 
6) La certificazione veterinaria scortante gli animali venduti è sempre richiesta.
 



Art. 6

(Richiami vivi per la caccia da appostamento consentiti)



 
1) Gli uccelli allevabili a scopo di richiamo sono quelli appartenenti alle specie cacciabili previsti dalla L.R. 27/98 art. 35 comma 7, ai quali si aggiungono le specie cacciabili acquatiche.
 
2) L’allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 
a) Evitare la condivisione di spazi comuni in presenza di più specie allevate;
 
b) Rispettare le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria;
 
c) Utilizzare voliere, gabbie le cui dimensioni sono quelle previste per legge o su indicazione dell’INFS, come minimo;
 
d) Inanellare gli uccelli detenuti e non provvisti già di contrassegno. Per i nidiacei l’operazione va eseguita entro e non oltre i primi dieci giorni di vita. Il contrassegno, ad anello di materiale plastico o metallico, rilasciato dalla Provincia competente per territorio, deve essere inamovibile e di diametro adeguato nonché dovrà riportare il numero progressivo del soggetto, l’anno di nascita, la sigla della Provincia e le lettere “RA” ad indicare il richiamo allevato;
 
e) tenere il registro di allevamento vidimato annualmente dalla Provincia, su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:
 
   1 Il nome scientifico e volgare del soggetto allevato e le specifiche riportate sull’anello;
 
   2 La data di nascita o di acquisto degli esemplari e le generalità del cedente;
 
   3 La data dell’eventuale decesso del soggetto detenuto, in tal caso l’anello deve essere conservato, ma non utilizzato per altri soggetti;
 
   4 La data dell’eventuale cessione e le generalità dell’acquirente;
 
   5 Trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio copia del registro di allevamento relativo all’anno precedente.
 
Il titolare di Allevamento di Uccelli a scopo di richiamo rilascerà all’atto della vendita di un richiamo una certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza del soggetto attestandone di essere nato in cattività. Detta certificazione dovrà essere esibita in fase di controllo durante l’uso del richiamo stesso.
 
3) La fauna allevata di cui al comma 1 a scopo di richiamo per l’attività venatoria può essere acquistata anche da allevatori extraregionali purchè accompagnata da relativa certificazione e regolarmente inanellata.
 
4) Il cacciatore detentore di richiami vivi di allevamento consentiti per uso caccia deve denunciare entro 30 giorni, su carta semplice, in duplice copia, alla Provincia di appartenenza – Ufficio caccia – l’elenco delle specie detenute in regola con i requisiti richiesti:
   Attestazione di provenienza
   Inanellamento.
  
La denuncia vidimata dalla Provincia deve essere presentata in un qualsiasi momento di controllo.
 
5) La morte o la cessione di un soggetto da richiamo, deve essere comunicato alla Provincia competente, lo stesso vale per eventuali nuovi acquisti.
 
6) Con l’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i detentori di richiami vivi di allevamento devono adeguarsi non oltre 30 giorni.



Art. 7

(Allevamento e/o detenzione di fauna selvatica ed esotica a scopo amatoriale ed ornamentale)



 
1) Previa comunicazione alla Provincia competente per territorio è permesso, senza altra formalità, l’allevamento e/o detenzione, ai fini del presente articolo, delle specie consentite di mammiferi e di tutte le specie selvatiche di volatili da gabbia e da voliera.
 
L’allevamento e/o detenzione e possesso di tutte le specie di uccelli da gabbia e da voliera a scopo amatoriale ed ornamentale non è classificabile fra le lavorazioni insalubri previste dall’art. 216 del T.U.L.S. approvato con R.D. 1265/34 e dai relativi regolamenti locali di applicazione.
 
2) Di tutta la fauna detenuta si deve sempre poter dimostrare la provenienza lecita.
 
3) Ai fini della dimostrazione della provenienza lecita e dell’origine documentata dei soggetti riproduttori detenuti e presenti in allevamento, fanno fede:
 
La fattura (o Ricevuta Fiscale) con descrizione degli esemplari, corredata da fotocopia del documento originale che legittima il possesso da parte del venditore (Autorizzazione regionale o documento equivalente, documentazione ufficiale accompagnatoria per i soggetti importati dall’estero).
 
Nel caso si tratti di cessione non soggetta all’emissione di documento fiscale, è ritenuta valida una specifica “Dichiarazione” scritta (con assunzione di responsabilità) del cedente.
 
4) In deroga a quanto sopra, ed in attuazione dell’art. 3 comma 4, qualora l’allevatore non fosse in grado di comprovare la provenienza dei soggetti detenuti, ma avesse assolto a quanto previsto dalla L.R. 27/98 art. 61, la Provincia territorialmente competente provvede, dopo aver verificato lo stato di fatto, a marcare o inanellare la fauna come previsto e registrarla sull’apposito registro vidimato.
 
Gli esemplari appartenenti alle specie indicate nei vari regolamenti CEE e per i quali è stato previsto l’obbligo di denuncia non possono essere sprovvisti di regolare certificato CITES.
 
5) La fauna selvatica nata in cattività da riproduttori detenuti legalmente in riferimento ai precedenti commi, è segnalata alla Provincia, entro l’anno in corso e, inoltre, deve essere regolarmente marcata o inanellata:
 
a) Gli uccelli debbono essere muniti di anellino inamovibile e di diametro idoneo, riportare l’anno di nascita.
Nel caso in cui l’allevatore sia iscritto alla Federazione Orticoltori Italiani (FOI) l’anello inamovibile corrisponde a quello previsto dalla Federazione stessa. Gli anellini sono rilasciati dalla Provincia competente per territorio o dalla Federazione Orticoltori Italiani.
 
b) I mammiferi debbono essere contrassegnati o da un apposito tatuaggio indelebile e numerato e con Microchips elettronico, apposto dal veterinario che ne rilascia certificazione.
 




Art. 8


1) Le modalità sulla tenuta del registro vidimato dalla Provincia sono quelle previste all’art. 6 comma 2 lett. e).
 
2) Per la fauna nata in cattività e ceduta, il cedente e l’acquirente devono sottoscrivere entrambi una dichiarazione in duplice copia ed in carta semplice dell’avvenuto passaggio da conservare per almeno cinque anni allegandola alla comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 7.
 



Art. 9


1) Negli esercizi commerciali specializzati, nelle mostre ornitologiche, e nelle manifestazioni fieristiche possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari di fauna muniti di contrassegno inamovibile così come previsto negli articoli precedenti.

 

2) Le strutture ospitanti la fauna sia per gli Allevamenti che per la detenzione in cattività o per il trasporto, devono avere le caratteristiche previste dai Regolamenti CEE e/o da eventuali indicazioni dell’INFS.

 

3) La vigilanza e l’applicazione del presente regolamento spetta alla Provincia nonché ai soggetti previsti dalla L.R. 27/98 art. 44 lett. a) mentre alla Polizia Veterinaria spetta la vigilanza sull’applicazione del Regolamento Sanitario.

 

4) Le sanzioni previste per la detenzione illecita sono quelle previste dalla L.R. 27/98 art. 48 e art. 49.

 




Art. 10

(Allevamenti dei cani da caccia)



 
1) Gli Allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) devono essere segnalati alla Provincia competente per territorio.
 
2) Ai fini di cui al comma 1, sono ritenuti allevatori ai sensi delle leggi in materia (L. 349/93 e relativo Decreto Ministeriale del 28/1/94 n. 20504) i possessori che tengono in allevamento un numero non inferiore a cinque fattirici e che annualmente producono un numero di cuccioli non inferiore a trenta.
 
3) La segnalazione di cui al comma 1 non è necessaria in mancanza dei requisiti previsti al comma 2.
 
4) Per tutti i detentori dei cani da caccia vige il rispetto della L.R. 3/4/95 n. 12 e relative sanzioni.
 
5) Gli allevatori di cui al comma 2 hanno l’obbligo di rispettare i regolamenti sanitari e tenere un Registro vidimato dalla Provincia sul quale sono riportati i dati delle razze allevate, il relativo codice di identificazione e i controlli sanitari eseguiti.
 



Art. 11

(Norma transitoria)



 
1) Con l’entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli allevatori devono adeguarsi entro e non oltre 120 giorni.
 
2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalle vigenti normative.