Legge Regionale 10 ottobre 2003, n. 23
Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale
Art. 1(Disposizioni in materia di Consorzi di
bonifica)
1. A decorrere
dall’esercizio finanziario 2003, le assegnazioni di fondi in favore dei Consorzi
di bonifica ai sensi dell’articolo 16 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni
non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche
d’ufficio dal giudice, purchè vengano specificatamente destinate
a
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e
dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi
successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti
obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento di attività indispensabili a garantire il
funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi.
2. A
tal fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con
deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del
Consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione,
al Tesoriere regionale e al tesoriere dei Consorzi di
bonifica.
3. Le
disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure
di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in
vigore della presente legge.