Il comma 2, dell’art. 7 è così sostituito:
2. Sino all’avvenuto riordino delle strutture sanitarie rientranti nel territorio regionale, la possibilità di convenzionamento è limitata alle strutture protette regolarmente iscritte nell’apposito albo regionale, ai sensi della legge regionale n. 49 del 1981, alla data del 31 dicembre 2002.
All’art. 7 è aggiunto il seguente comma:
3. Il termine ultimo di presentazione delle domande di classificazione da parte dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. è fissato al 30 novembre di ogni anno.