Regolamento Regionale 17 novembre 2003, n. 16 Approvazione del regolamento per l'accreditamento delle sedi formative
FINALITA’ ED OBIETTIVI
L’accreditamento si propone di realizzare politiche di sviluppo delle risorse umane, attraverso l’introduzione di standard di qualità dei soggetti operanti nel sistema della formazione professionale, sulla base di parametri oggettivi, per il miglioramento e l’ammodernamento qualitativo del sistema. E’ un atto con cui l’amministrazione regionale riconosce ad un organismo l’idoneità a realizzare iniziative di formazione, a determinate condizioni e regole. L’accreditamento fa riferimento, pertanto, ad un insieme di criteri (soglie minime), che potranno essere progressivamente elevati in relazione alle caratteristiche che assumerà nel tempo il sistema di offerta locale ed ai mutamenti dei contesti di riferimento. Il presente documento definisce gli ambiti, i requisiti e le modalità per l’accreditamento delle sedi operative degli organismi, pubblici e privati, di formazione professionale, operanti nel territorio regionale, tenuto conto del D.M. 25.05.01 e della normativa di riferimento. La Regione Puglia, soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 4 del succitato decreto della procedura di accreditamento, in relazione all’offerta formativa programmata e realizzata sul territorio, istituisce l’elenco regionale degli organismi che dispongono di una o più sedi operative accreditate, allocate sul territorio regionale pugliese. La Regione Puglia, per l’attuazione delle azioni previste dalla programmazione regionale e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, si avvarrà esclusivamente di organismi iscritti nell’elenco regionale. L’inclusione nell’elenco regionale costituisce condizione necessaria per proporre e realizzare interventi di formazione professionale; essa può essere sospesa o revocata in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione. Alla concessione, sospensione o revoca dell’accreditamento provvede il Settore Formazione Professionale della Regione Puglia, sulla base dei criteri e delle procedure definite dal presente regolamento nonché sulla base anche delle segnalazioni delle Province ed a seguito di apposito avviso pubblico, da emanare periodicamente. Obiettivo primario del sistema di accreditamento è migliorare l’efficacia della formazione professionale rispetto al mercato del lavoro. In sintesi, il modello di accreditamento persegue le seguenti opportunità strategiche: - definizione degli standard minimi di riferimento per il sistema formativo; - introduzione di processi di miglioramento nel sistema formativo; - selezione, nell’accesso a fondi pubblici, attraverso garanzie preventivamente offerte ed accertate; - semplificazione, razionalizzazione e sviluppo dei processi amministrativi e gestionali; - rafforzamento di vincoli sistemici nell’intero processo formativo.
DESTINATARI
In applicazione dell’art. 24 della L.R. 7 agosto 2002 n. 15, sono tenuti all’accreditamento delle proprie sedi operative, gli organismi, pubblici e privati, che in conformità alla normativa regionale in vigore, intendono organizzare ed erogare attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento delle sedi operative: - i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte dell’amministrazione regionale. Rientrano nel regime di accreditamento anche gli organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata (cosiddetti corsi liberi), secondo standard riferiti al possesso di requisiti parzialmente differenziati rispetto a quelli previsti per le attività finanziate con fondi pubblici. Le sedi operative, per essere accreditate secondo gli standard predefiniti indicati nel presente regolamento, devono possedere specifici requisiti economico-finanziari e di organizzazione, disporre di determinate risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale. Per sede operativa si intende un’organizzazione strutturata ed autosufficiente di beni, professionalità e servizi, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza, in grado di erogare concretamente azioni formative, ed alla quale facciano capo, in modo continuativo e verificabile, tutte le funzioni di governo, di processo e di prodotto dei servizi erogati. Sono considerate parte integrante della sede operativa anche tutte le strumentazioni e le strutture (aule e laboratori) necessarie per lo svolgimento di attività formative, che possono essere anche fisicamente separate dalla sede operativa stessa. Per lo svolgimento delle attività formative, l’organismo potrà utilizzare, oltre alle proprie sedi operative accreditate, anche aule e laboratori di sedi accreditate di altri organismi, limitatamente al medesimo ambito di accreditamento. Le attività formative rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale, svolte presso il luogo di restrizione, devono comunque fare riferimento ad una sede operativa accreditata secondo gli specifici requisiti previsti nelle schede tecniche riportate nel presente regolamento. Nel rispetto delle varie forme organizzative, autonomamente adottate dagli organismi, l’accreditamento mette l’accento sulle garanzie offerte dalla “unità locale” presso la quale viene realizzata la formazione, e sul raccordo esplicito con il territorio per il quale tale sede operativa deve rappresentare un luogo di incontro e un potenziale fattore di sviluppo. Il processo di accreditamento, una volta posto a regime, prevede: a) sedi operative esistenti, già accreditate; b) sedi operative di nuova costituzione, intese sia come sedi di organismi di nuova costituzione che come nuove sedi di organismi già operanti. Qualora una sede operativa già esistente presenti domanda di accreditamento per un ambito/macrotipologia di attività in cui la sede in questione non ha mai operato, relativamente a quell’ambito/macrotipologia tale sede viene considerata sede di nuova costituzione. Le Università possono presentare domanda di accreditamento considerando quali sedi operative i singoli dipartimenti.
AMBITI
Il sistema di accreditamento della Regione Puglia utilizza la scelta operata dal D.M. 25.05.01, distinguendo i seguenti macroambiti di intervento: - orientamento; - formazione. Per attività di formazione si intendono, in particolare, gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, formazione dei formatori, ecc., realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in aula, in alternanza o a distanza. L’accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a quattro distinte macrotipologie formative: - obbligo formativo; - formazione superiore; - formazione continua; - formazione nell’area dello svantaggio. Di seguito si riportano le specificazioni delle varie filiere per ciascuna macrotipologia: a) obbligo formativo: percorsi previsti dalla legge 144/99, art. 68, comma 1, lett. b) e c), realizzati nel sistema della formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato; b) formazione superiore: interventi formativi, corsali od individualizzati, post-qualifica, post-diploma e post-laurea; rientrano in tali interventi anche i percorsi IFTS previsti dalla legge 144/99, art. 69, l’alta formazione relativa agli interventi all’interno di cicli universitari; c) formazione continua: interventi formativi, corsali o individualizzati, destinati a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all’occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo. d) formazione nell’area dello svantaggio: interventi formativi, corsali o individualizzati destinati a: tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, nomadi, prostitute ed ex prostitute, ristretti ed ex ristretti, persone positive HIV, disabili in età non scolare, portatori di handicap, minori ad alto rischio, persone invalide e malati mentali. L’accreditamento per le attività formative rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale viene rilasciato all’interno delle macrotipologie interessate, a condizione che vengano rispettati gli ulteriori specifici requisiti. Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie. L’accreditamento ottenuto per le attività di formazione ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell’ambito di progetti formativi, purchè il costo di tali azioni non superi il 10% del costo complessivo del progetto nel cui ambito esse si svolgono. Diversamente l’organismo dovrà avvalersi di sedi operative accreditate per l’orientamento. L’accreditamento ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici, in un determinato ambito, ha validità automaticamente anche come accreditamento per realizzare attività autonomamente finanziate nello stesso ambito, a condizione che le stesse siano nettamente distinte e separate, dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile. La realizzazione delle azioni formative può essere attuata attraverso due macromodalità: - formazione corsale: intervento finalizzato all’acquisizione di competenze professionali da parte di un gruppo omogeneo di utenti, mediante sistemi di formazione in presenza, alternati a stage aziendali, sulla base di progettazione e pianificazione predefinite; - formazione individualizzata: intervento finalizzato all’acquisizione di competenze professionali mediante partecipazione individuale, con utilizzazione di “bonus” finanziari, fruizione di congedi lavorativi, tutoring sul lavoro (individualmente o a piccoli gruppi), utilizzazione di FAD con materiale cartaceo e/o multimediale.
REQUISITI E CRITERI
Ai fini dell’accreditamento la sede operativa deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti: a1) capacità gestionale: coerenza giuridica dell’organismo rispetto alla legislazione regionale ed adeguatezza organizzativa in termini di funzioni e di risorse umane rispetto alle attività formative; a2) capacità logistica: corrispondenza funzionale e normativa degli spazi e delle attrezzature per lo sviluppo delle attività formative; b) situazione economica: verifica della affidabilità economica-finanziaria, sia dell’organismo che degli amministratori; c) competenze professionali: disponibilità di risorse professionali, di cui la sede operativa si avvale, in possesso di competenze accertabili per le funzioni di sistema e per la qualità dei processi di apprendimento/insegnamento; d) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate: adozione di un sistema di procedure formalizzate per lo sviluppo ed il controllo dell’attività, ai fini della verifica della efficacia ed efficienza realizzativi; e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio: rispondenza a criteri di efficacia formativa, professionalizzante, occupazionale e sociale. Tali requisiti, di carattere “generale”, assumono contenuti diversi in rapporto agli ambiti di intervento, e si articolano in una serie di requisiti “specifici”, individuati in schede tecniche strutturate in maniera distinta rispetto ai singoli requisiti. La verifica della sussistenza di tali requisiti presuppone l’impianto di un adeguato sistema di valutazione. La Regione Puglia prendendo come base il DM 166/01, ha proceduto alla definizione di metodi, strumenti e procedure, in un’ottica di strategia complessiva regionale del sistema di accreditamento, in relazione al più generale processo di riforma della formazione professionale. Il sistema valutativo si articola nella verifica della sussistenza di: - requisiti specifici: criteri cui le sedi degli organismi devono rispondere; - indicatori (individuati per ciascun requisito): fenomeni da porre sotto osservazione per verificare la corrispondenza della sede al criterio; - parametri (riferiti a ciascun indicatore): caratteristiche qualitative o quantitative dei fenomeni posti sotto controllo. In fase di prima applicazione del presente regolamento, tutte le sedi operative sono da ritenersi come sedi di nuova costituzione rispetto solo alla rilevazione dei risultati di efficacia delle attività realizzate, che quindi non vanno documentati. La fase a regime è da considerarsi quella immediatamente successiva al primo biennio di applicazione del sistema regionale di accreditamento. L’applicazione dei requisiti relativi al criterio e “competenze professionali”, eccezion fatta per le competenze manageriali, viene rinviata in attesa dell’adozione della definizione degli standard minimi di competenze professionali, relative alle funzioni di docenza, tutoraggio, analisi e valutazione.
PROCEDURE
L’organismo di formazione interessato ad accreditare la/e propria/e sede/i operativa/e, è invitato a presentare richiesta di accreditamento in bollo, secondo tempi e modalità indicati in apposito avviso pubblico, alla cui approvazione si provvederà con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale. Poiché il processo di accreditamento intende favorire una selezione dinamica dei soggetti che vogliono candidarsi per la gestione di attività di formazione professionale, non precludendo quindi la possibilità di ingresso nel sistema regionale, nel tempo ad organismi in possesso dei requisiti previsti, l’amministrazione regionale procederà, a scadenze prefissate, ad un esame periodico delle richieste avanzate dai soggetti che intendono accreditare le proprie sedi operative formative. La Regione Puglia prevede di procedere a tale esame con avviso pubblico biennale. In fase di prima applicazione del presente regolamento si procederà con un avviso contenente due differenziati termini di scadenza, al fine di agevolare, anche progressivamente, l’adeguamento alle condizioni previste dal sistema di accreditamento. La Regione Puglia controlla il possesso dei requisiti secondo modalità diversificate in relazione alla natura dei requisiti da accertare. Le fasi della verifica comprendono: a) la verifica documentale, anche attraverso autocertificazioni rese ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni e modificazioni, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta; b) l’audit in loco, a campione, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della documentazione prodotta. Le visite di audit, da parte della Regione, si svolgeranno presso le sedi operative delle quali si è richiesto l’accreditamento, subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria documentale svolta dagli uffici regionali. La proceduta di scelta a campione delle sedi su cui condurre l’audit in loco sarà effettuata secondo criteri definiti in modo trasparente e verificabili, a cura dell’apposito servizio assessorile. La Regione Puglia si riserva comunque la facoltà di disporre audit in loco dovunque, quando lo ritenga. A conclusione della visita di audit verrà predisposto un report, che sarà controfirmato in segno di notifica dal responsabile della sede. Considerato che la procedura di accreditamento prevede la presentazione di una domanda con la quale l’organismo fornisce una vasta gamma di informazioni in ordine all’esistenza ed alle caratteristiche delle strutture, alle relazioni sul territorio, al personale ed ai risultati pregressi, dichiarando la veridicità di tutte le informazioni presentate, e che la domanda di accreditamento è pertanto anche basata sull’autodichiarazione, in applicazione della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) la Regione si riserva la facoltà di effettuare a campione verifiche, rispetto alla veridicità delle dichiarazioni prodotte. A seguito di esito positivo delle verifiche effettuate, viene rilasciato l’accreditamento della sede operativa, per una durata di due anni. La Regione verificherà annualmente il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l’accreditamento, mediante acquisizione di autocertificazione a tal fine rilasciata dal rappresentante legale dell’organismo, fatta salva comunque la facoltà di controllo della veridicità della dichiarazione. Gli organismi di nuova costituzione, nati per fusione di organismi che hanno usufruito negli ultimi 2 anni di finanziamenti pubblici, possono dimostrare i criteri relativi alle relazioni con il territorio ed ai livelli di efficacia ed efficienza riferendosi a quelli maturati dalle sedi accreditate degli organismi che hanno costituito il nuovo ente. In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data della pubblicazione dell’elenco delle sedi accreditate nel B.U.R. Puglia a quella del successivo avviso pubblico di accreditamento, gli organismi accreditati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, delle eventuali modifiche intervenute rispetto ai requisiti prescritti. La Regione valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l’ottenimento dell’accreditamento. Alle strutture cui appartengono le sedi che non otterranno il rilascio dell’accreditamento, devono essere comunicate le motivazioni di non conformità ai requisiti richiesti. Le sedi operative accreditate per la formazione, con la specificazione della tipologia di accreditamento, vengono inserite in un apposito elenco regionale, approvato dalla Giunta Regionale e dalla stessa aggiornato ai sensi del comma 2, art. 44, della L.R. n. 13/2000. Detto elenco, articolato in due sezioni, una relativa alle sedi di organismi che intendono accedere a finanziamenti pubblici, e l’altro relativo alle sedi di organismi che organizzano corsi autonomamente finanziati, conterrà: - la denominazione e la natura giuridica dell’organismo, con l’indicazione della sede legale, della/e sede/i operativa/e accreditata/e e della relativa ubicazione; - l’indicazione della macrotipologia formativa, per ciascuna sede operativa accreditata. L’esame della documentazione e delle evidenze oggettive avverrà nel pieno rispetto dei diritti di privacy della struttura oggetto di accreditamento. L’accreditamento avrà validità a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’elenco. Gli organismi, le cui sedi sono state accreditate, sono tenuti: - al rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di formazione professionale; - all’accettazione dei controlli della Regione Puglia; - al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali, nonché all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie; per gli organismi che richiedono l’accreditamento per svolgere l’attività dell’obbligo formativo, all’impegno dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale, secondo quanto disposto dall’art. 11 del D.M. 25.05.01; - al rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale, in materia di sicurezza ed in materia di lavoro dei disabili. Per quanto riguarda le sedi operative già in possesso del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni, la Regione Puglia controllerà il possesso dei requisiti riguardanti i criteri d)“livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate” ed e) “interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio”, sulla base della documentazione di qualità (manuale, procedure ed altri documenti di registrazione della qualità) che la sede dovrà fornire. La certificazione, per consentire l’iter innanzi descritto, deve essere rilasciata da organismi di certificazione del Sistemi Qualità nell’area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA), accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).
ALLEGATO REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA SEDE PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SCHEDE TECNICHE - MACROTIPOLOGIA: “obbligoformativo” - MACROTIPOLOGIA:“formazione superiore” - MACROTIPOLOGIA:“formazione continua” - MACROTIPOLOGIA:“formazione nell’area dello
svantaggio”
A1.
CAPACITA’ GESTIONALE |
|
Requisiti
Specifici |
Parametri |
Indicatori |
Note |
A
1.1 |
Configurazione
giuridica |
Coerenza
dei fini statutari con la legislazione regionale
Coerenza
della natura giuridica con la legislazione regionale |
Presenza
dei requisiti previsti dall’art. 23 della L.R. 15/2002 e da normative
specifiche. |
|
A
1.2 |
Assetto
organizzativo |
Ripartizione
dei ruoli e delle funzioni all’interno dell’organismo |
La
sede operativa deve disporre di un organigramma che descriva il proprio assetto
organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti all’interno della
struttura.
Disponibilità
cioè di un organico di personale docente ed amministrativo conforme allo
standard dell’attività formativa da gestire, da documentare attraverso un elenco
di personale dipendente già in carico o attraverso curricula di esperti esterni
o di personale da assumere successivamente. Tra il personale dovrà essere
garantita la presenza di figure, con adeguata competenza e qualificazione, di
coordinatore didattico, di tutor, di valutatore di processi formativi, di
progettista di formazione, di animatore di stage e di forme di alternanza
formazione/lavoro.
Disponibilità
di un organico di personale qualificato per le funzioni affidate alla sede di
coordinamento, per i soggetti con organizzazione centralizzata della gestione
amministrativa, contabile e didattica. |
Per
quanto riguarda le attività formative destinate all’area dello svantaggio deve
essere prevista la presenza di una equipe di sostegno socio – psico – medico
–pedagogico.
Per
quanto riguarda le sedi operative di istituti scolastici o Università va
indicato l’organigramma da utilizzare per le attività formative che la sede
intende realizzare. |
A
1.3 |
Competenze
gestionali |
Funzione
“direzione e coordinamento della sede operativa” |
-
Coerenza con il CCNL di riferimento.
-
Almeno 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o
gestione delle risorse umane nel settore della formazione professionale o delle
politiche attive del lavoro. |
Per
quanto riguarda le sedi operative di istituti scolastici o Università va
specificata la funzione interna di responsabile della direzione e del
coordinamento della sede operativa, ai fini della realizzazione delle attività
formative. |
Funzione
“gestione economico amministrativa” |
-
Coerenza con il CCNL di riferimento.
-
Almeno 2 anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie
pubbliche. |
Per
quanto riguarda le sedi operative di istituti scolastici o Università va
specificata la funzione interna di responsabile della gestione
economico-amministrativa della sede operativa, ai fini della realizzazione delle
attività
formative. |
A2. CAPACITA’
LOGISTICHE |
|
Requisiti Specifici |
Parametri |
Indicatori |
Note |
A
2.1 |
Adeguatezza complessiva dei locali della sede
operativa |
Rispetto della
normativa vigente in materia di:
-
igiene e sanità
-
accessibilità
-
sicurezza sul lavoro
-
prevenzione incendi
-
antinfortunistica |
-
Relazione sulla valutazione dei rischi e piano di sicurezza, ai sensi del D. Lgs
626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
-
Certificato igienico-sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente
competente;
-
Certificato prevenzione incendi;
-
Verbali di collaudo e di verifica periodica degli
impianti. |
Per le
attività formative rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative
della libertà personale,il riconoscimento della idoneità dei locali interni
all’istituto di pena, da adibire alla formazione, concessi in disponibilità
d’uso alla sede operativa che richiede l’accreditamento, avverrà sulla base di
una dichiarazione sottoscritta dal direttore dell’istituto di prevenzione e pena
che attesti sia la rispondenza dei locali stessi all’uso cui sono destinati che
il rispetto delle prescrizioni della vigente normativa in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 626/94 e Regolamento approvato con D.M. n.
338/97).
Per le
sedi operative di istituti scolastici o Università il rispetto della normativa
vigente in materia di igiene e sanità, accessibilità, sicurezza sul lavoro,
prevenzione incendi ed antinfortunistica, avverrà sulla base di una
dichiarazione sottoscritta dalla competente autorità scolastica o
universitaria. |
Adeguatezza del numero e della tipologia dei locali, anche
in riferimento all’assetto organizzativo dichiarato. |
- Planimetria
generale della sede
- Copia del
titolo di possesso
-
Dichiarazione di assenza di barriere architettoniche |
Le
sedi operative di istituti scolastici o di Università, sono escluse dall’obbligo
della presentazione della copia del titolo di
possesso. |
Disponibilità garantita e stabile nel tempo di una o più
aule attrezzate |
Planimetria di
ogni singola aula, laboratorio o/e reparto, con indicazione di arredi,
attrezzature e macchine in dotazione, da cui risulti il rispetto dello spazio
minimo prescritto, per ciascun allievo, dalla vigente
normativa. |
|
A
2.2 |
Adeguatezza e congruità
tecnologica |
Disponibilità garantita e stabile nel tempo di laboratori,
con relativa strumentazione, specifica per gli indirizzi formativi nei quali la
sede intende operare |
Attrezzature e
strumentazione coerenti con l’assetto tecnologico del sistema produttivo locale
di settore, in riferimento all’indirizzo formativo da attivare (una postazione
completa di lavoro per ogni allievo): elenco dettagliato delle macchine, arredi
ed attrezzature e trasmissione del relativo titolo di
possesso. |
Per le
attività formative nell’area dello svantaggio le attrezzature devono essere
munite dei dispositivi tecnici adeguati allo specifico
svantaggio. |
Disponibilità garantita e stabile nel tempo di attrezzature
informatiche |
Laboratorio
informatico attrezzato, composto da computer e stampanti, collegati in rete,
dalle strumentazioni di supporto necessarie e dal collegamento Internet (una
postazione di lavoro per ogni allievo e una stampante ogni cinque allievi):
elenco dettagliato delle macchine, arredi ed attrezzature e trasmissione del
relativo titolo di possesso. |
Per le
attività formative nell’area dello svantaggio le attrezzature devono essere
munite dei dispositivi tecnici adeguati allo specifico
svantaggio.
Requisito non richiesto per le sedi operative in cui non si
svolgono corsi di informatica o non vi è insegnamento di
informatica. |
Disponibilità garantita e stabile nel tempo di attrezzature
e strumenti didattici ed informatici ad uso
collettivo |
Possesso
di:
- lavagna o
lavagna a fogli mobili (per ogni aula);
- lavagna
luminosa (per ogni aula);
- attrezzatura
di proiezione e/o di video protezione da PC (per ogni sede
operativa);
- rete locale
per gli uffici, predisposta a collegamento Internet (per ogni sede
operativa). |
Per le
attività formative nell’area dello svantaggio le attrezzature devono essere
munite dei dispositivi tecnici necessari per lo specifico
svantaggio. |
B. SITUAZIONE
ECONOMICA |
|
Requisiti Specifici |
Parametri |
Indicatori |
Note |
B
1 |
Affidabilità economico
finanziaria generale |
Affidabilità economico-finanziaria generale
dell’organismo |
Relazione delle attività svolte negli ultimi due anni e
dati riepilogativi di bilancio relative alle medesime
annualità. |
Requisito non applicabile agli enti pubblici ed alle sedi
di organismi di nuova costituzione. |
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
che l’organismo non si trova in stato di liquidazione, ovvero non è sottoposto a
procedura concorsuale. |
B
2 |
Affidabilità patrimoniale e
finanziaria |
Situazione patrimoniale e finanziaria
dell’organismo |
Idonee
attestazioni di referenze rilasciate da banche o da altri istituti con i quali
gli organismi intrattengono rapporti finanziari.
Piani
di risanamento o idonea documentazione attestante accordi raggiunti con gli
istituti di credito, nell’ipotesi di situazioni di bilancio e di patrimonio che
presentino passività o sofferenze. |
Requisito non applicabile agli enti pubblici ed alle sedi
di organismi di nuova costituzione. |
B
3 |
Affidabilità economico
finanziaria degli amministratori dell’organismo |
Integrità e
correttezza personali |
Autocertificazione degli amministratori attestante
l’assenza di condanne, con sentenza anche non passata in giudicato, per
qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale, per delitti finanziari o
contro la P.A. |
Requisito non applicabile agli enti
pubblici. |
C.
COMPETENZE PROFESSIONALI
|
L’applicazione dei requisiti relativi alle competenze
professionali, eccezion fatta per le competenze della funzione “direzione e
coordinamento della sede operativa” e della funzione “gestione economico –
amministrativa”, viene rinviata, in attesa della definizione degli standard
minimi di competenze professionali, per le funzioni di docenza, tutoraggio,
analisi e valutazione.
|
D1. EFFICACIA
(*) |
|
Requisiti Specifici |
Parametri |
Indicatori |
Note |
a) |
Livello di
attuazione |
Ore
allievo rendicontate / ore allievo approvate |
- Scostamento
non superiore al 20% per la macrotipologia “obbligo
formativo”;
-
Scostamento non superiore al 25% per la macrotipologia “formazione superiore” e
“formazione continua”;
-
Scostamento non superiore al 30% per la macrotipologia “formazione nell’area
dello svantaggio”. |
Requisito non applicabile alle attività formative rivolte a
persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà
personale. |
b) |
Livello di
abbandono |
Allievi frequentanti alla metà delle ore programmate /
allievi iscritti |
Scostamento
non superiore a 30% |
Requisito non applicabile alle attività formative rivolte a
persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà
personale. |
c) |
Livello di successo
formativo |
Allievi qualificati (non occupati) / allievi frequentanti
al 75% delle ore programmate |
- Scostamento
non superiore al 30% per le macrotipologie “obbligo formativo” e formazione
“nell’area dello svantaggio”;
- Scostamento
non superiore al 20% per la macrotipologia “formazione
superiore”. |
Requisito non applicabile sia alle attività formative
rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà
personale che alla formazione per apprendisti. |
Allievi qualificati (occupati) / allievi frequentanti al
75% delle ore programmate |
Scostamento non superiore al
20% |
Requisito applicabile alla sola macrotipologia “formazione
continua” |
d) |
Livello di occupazione o rientri
nel sistema scolastico |
Allievi occupati o reinseriti nella scuola / allievi
qualificati |
Scostamento da
determinarsi in relazione ai tassi d’ingresso nella vita attiva della Regione
Puglia |
Requisito non applicabile alle attività formative rivolte a
persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale,
all’area dello svantaggio ed alla formazione per
apprendisti.
Per la
macrotipologia “formazione continua”, requisito da applicare solo alla
formazione per non occupati. |
e)
|
Livello di
soddisfazione |
Valutazione positiva espressa da
utenti/operatori/destinatari finali |
Valutazione
positiva non inferiore a 60%, da parte di ciascuna delle componenti
seguenti:
- allievi
formati
- docenti /
tutor impegnati nell’intervento formativo
-
aziende |
Per la
componente “aziende”, indicatore applicabile solo per la macrotipologia
“formazione continua” e per la macrotipologia “obbligo formativo”, applicabile
solo per la formazione per
apprendisti. | (*) Requisito da non documentare in fase di prima
applicazione del sistema di accreditamento
D2.
EFFICIENZA |
|
Requisiti Specifici |
Parametri |
Indicatori |
Note |
a) |
Livello di
spesa |
Importi rendicontati / importi
approvati |
Scostamento non superiore al 20% |
|
b) |
Costo
allievo |
Importo rendicontato/numero allievi frequentanti al primo
quarto delle ore programmate |
Scostamento non superiore al 10% rispetto al valore
calcolato sulla base dell’importo preventivato |
|
c) |
Costo allievo formato (per
allievi non occupati) |
Importo rendicontato/numero allievi
formati |
Scostamento non superiore al 20% rispetto al valore
calcolato sulla base dell’importo preventivato |
|
d) |
Costo allievo formato (per
allievi occupati) |
Importo rendicontato/numero allievi
formati |
Scostamento non superiore al 10% rispetto al costo allievo
preventivato |
Requisito applicabile solo per la macrotipologia
“formazione continua”, con esclusione delle attività per non
occupati. |
E. SISTEMA DI
RELAZIONI |
|
Requisiti Specifici |
Parametri |
Indicatori |
Note |
E
1 |
Relazioni con il sistema istituzionale e sociale
locale |
Frequenza e tipologia di rapporti con soggetti
istituzionali (servizi per l’impiego, province, comuni, comunità montane,
servizi socio-sanitari etc) e sociali (associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, enti bilaterali, ordini professionali, associazioni
socio culturali no-profit, etc), per analisi del fabbisogno territoriale e
settoriale. |
Documentazione
attestante:
-
l’esistenza ed il contenuto di rapporti con le tipologie di soggetti
indicate;
-
adesione a partenariati formalmente attivati con le tipologie di soggetti
indicate;
-
costituzione/adesione ad organismi misti;
-
progetti realizzati in partenariato come capofila o come
partner;
-
partecipazione non occasionale a sedi istituzionali di confronto su tematiche
della formazione;
-
protocolli d’intesa, accordi formalizzati. |
Requisito non applicabile alle sedi di organismi di nuova
costituzione |
E
2 |
Relazioni con il sistema
produttivo |
Aziende disponibili a stage |
Documentazione
attestante, nei corsi realizzati, l’effettuazione di periodi di stages,
proporzionali alla durata dell’intervento formativo, per tutti gli allievi delle
macrotipologie “obbligo formativo”, “formazione superiore” e “formazione
nell’area dello svantaggio”. |
Requisito non applicabile alle attività relative alla
formazione per apprendisti, ad attività formative rivolte a persone sottoposte a
misure privative o limitative della libertà personale e alle sedi di organismi
di nuova costituzione. |
Archivio di
aziende disponibili ad ospitare stages, significativo a livello regionale, sia
qualitativamente che quantitativamente, rapportato ai settori produttivi
pertinenti con gli indirizzi di formazione (dati identificativi dell’azienda,
settore economico prevalente, tematiche della collaborazione, tipo di
formalizzazione della collaborazione). |
Requisito non applicabile alle attività relative alla
formazione per apprendisti, ad attività formative rivolte a persone sottoposte a
misure privative o limitative della libertà
personale. |
Aziende partners di formazione |
Elenco delle
aziende (medio-piccole e/o grandi, secondo la definizione comunitaria) che hanno
commissionato o che sono disponibili a commissionare all’organismo di formazione
interventi formativi per le proprie necessità. |
Requisito applicabile solo per la macrotipologia
“formazione
continua”,
esclusa quella per non occupati, e per le attività
finalizzate nell’ambito di macrotipologie. |
E
3 |
Relazioni con il sistema scolastico ed
universitario |
Frequenza e tipologia di rapporti istituzionali con
soggetti del mondo della Scuola e dell’Università |
Documentazione
attestante:
- adesione a
partenariati formalmente attivati con soggetti della scuola e
dell’Università
- costituzione
o adesione ad organismi misti cui partecipino anche soggetti della scuola e
dell’Università
- progetti
realizzati in partenariato come capofila o come partner
- protocolli
d’intesa o formalizzati di collaborazione |
Requisito non applicabile, alle sedi di organismi si nuova
costituzione e alle sedi operative delle Università.
Non
vanno considerati i rapporti finalizzati alla sola concessione di eventuale
nulla-osta a docenti per lo svolgimento di attività formative al di fuori della
propria istituzione, così come quelli esclusivamente finalizzati ad aspetti
logistici (utilizzo di aule, strumentazione
etc). |
E
4 |
Relazioni con famiglie
allievi |
Frequenza e tipologia di
rapporti |
Documentazione
attestante l’attività di incontro con le famiglie nei progetti realizzati nei
due anni precedenti alla domanda di accreditamento. |
Requisito non applicabile agli organismi che erogano
formazione superiore e formazione continua e a sedi di organismi di nuova
costituzione. |
|