Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 25 Disposizioni di carattere tributario
Art. 1(Esenzione tassa automobilistica
disabili) 1. I soggetti
di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’articolo 50
della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all’articolo 30 della legge 20 dicembre
2000, n. 388, hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo. L’esenzione può
essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto
di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, inoltrando apposita istanza alla
competente struttura tributaria regionale.
2. Le
variazioni che comportino mutamenti nel regime di esenzione di un autoveicolo
devono essere comunicate alla Regione nel termine di sessanta giorni dal loro
verificarsi. Per la violazione della presente disposizione si applica una
sanzione amministrativa pari a un quarto della tassa
dovuta.
3. Ai
fini del riconoscimento dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la
competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste
dalle leggi di cui al comma 1 apponendo,
in calce al certificato, la dizione “ricorrono le condizioni previste dalla
legge ai fini dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale”. Sono fatte
salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della
presente legge, per le quali non si farà luogo e nuova visita
medica.
Art. 2(Tariffa massa
rimorchiabile) 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta in
relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose è
determinata in base ai parametri individuati nella seguente tabella, secondo le
risultanze della carta di circolazione:
Tariffa |
Tipo veicolo |
Importo annuo |
Importo 4 mesi |
|
|
Euro |
Euro |
1 |
Per
autoveicoli di massa complessiva superiore a |
|
|
|
6
tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate |
258,00 |
86,00 |
2 |
Per
autoveicoli di massa complessiva o superiore |
|
|
|
a 18
tonnellate |
568,00 |
189,00 |
3 |
Per
trattori stradali: |
|
|
|
a 2
assi |
568,00 |
189,00 |
|
a 3
assi |
800,00 |
266,00 |
2. La tassa
automobilistica regionale non è dovuta qualora, per i tipi di veicolo di cui ai
punti 1 e 2 della tabella di cui al comma 1, sulla carta di circolazione risulti
l’annotazione “sospensione al traino”.
Art. 3(Mancato pagamento per la perdita di
possesso) 1. I soggetti
obbligati alla tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del
veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo non sono tenuti
al versamento del medesimo. Qualora il versamento sia stato già effettuato, è
riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate. Sia l’esenzione dal
pagamento che il diritto al rimborso sono subordinati all’avvenuta relativa
annotazione al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico
(PRA).
2. In
caso di mancato pagamento della tassa a seguito di furto del veicolo, qualora il
medesimo sia stato ritrovato e la relativa annotazione non ancora eseguita, è
dovuto l’importo per l’intero periodo senza applicazione di sanzioni e
interessi.
3. Nel
caso di reimmissione del veicolo in circolazione senza aver annotato la relativa
formalità e senza aver assolto al pagamento della tassa automobilistica
regionale, è dovuta la sanzione amministrativa pari al triplo della tassa, oltre
la tassa medesima.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti
ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4(Sospensione della tassa
automobilistica) 1. La consegna
di veicoli, mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o
comunque abilitate al commercio degli stessi non costituisce titolo per la
sospensione del pagamento della tassa automobilistica regionale. Non
costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della
tassa l’esibizione della fattura di vendita al concessionario senza l’avvenuta
presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di
proprietà.
2. Le
violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 sono constatate dalla competente
struttura tributaria della Regione, anche mediante verifiche presso le imprese
autorizzate alla rivendita di autoveicoli e motoveicoli.
3. Per
le violazioni di cui al comma 2 la Regione applica la disciplina prevista
dall’articolo 1, comma 55, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, intendendosi le
pene pecuniarie sostituite da sanzioni amministrative da un minimo di euro 1000
a un massimo di euro 4000.
Art. 5(Veicoli storici) 1. Gli
autoveicoli e motoveicoli a uso privato destinati esclusivamente al trasporto di
persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro
costruzione, sono assoggettati esclusivamente alla tassa automobilistica
regionale, qualora posti in circolazione su area pubblica, secondo le seguenti
misure fisse annuali:
a) autoveicoli euro 30
b) motoveicoli euro 20.
2. La
tassa di cui al comma 1 si applica, altresì, ai veicoli e motoveicoli a
decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione,
purchè muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil club Storico
Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Federazione
Motociclistica Italiana, recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto
nel registro dei predetti enti.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai veicoli adibiti a uso
professionale.
4. Gli
organi preposti al controllo su strada avranno cura di verificare l’avvenuto
pagamento della tassa di circolazione dei veicoli di cui al presente articolo,
trasmettendo gli eventuali processi verbali di constatazione alla
Regione.
5. Il
mancato pagamento della tassa di circolazione è sanzionato con l’applicazione
della tariffa prevista per la tassa automobilistica regionale di proprietà
maggiorata con la sanzione del 30 per cento e con la decadenza dal beneficio
dell’esenzione fino alla riproposizione di una nuova
istanza.
Art. 6(Integrazione articolo 4 legge regionale 4
dicembre 2001, n. 31) 1. All’articolo
4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 sono
aggiunti i seguenti commi:
<<1 bis. A decorrere dal 1° gennaio
2004 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale le
autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie
locali e ospedaliere, nonché quelle di proprietà delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale iscritte all’anagrafe delle ONLUS istituite ai
sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e
regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia al trasporto e al soccorso, la cui
destinazione, l’uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di
circolazione.
1 ter. Ai fini della fruizione dei
benefici di cui al comma 1 bis, i soggetti interessati devono far pervenire alla
competente struttura tributaria della Regione apposita istanza corredata della
documentazione attestante il possesso dei requisiti
previsti>>.
2. In
applicazione dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
a decorrere dal 1° gennaio 2004 le tasse di ispezione dovute per la detenzione
di apparecchi di radioterapia e radiumterapia di cui al numero 2 d’ordine 2
della tariffa annessa alla l.r. 31/2001 sono abrogate.
Art. 7(Rapporti con gli
enti) 1. Nelle more
dell’emanazione del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 3
dell’articolo 23 del d. lgs. 446/1997, al fine di consentire un efficace
espletamento delle attività previste dal comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32, è data
facoltà alla Giunta regionale di applicare quanto previsto dal comma 4
dell’articolo 24 del d. lgs. 446/1997.
2. In deroga a
quanto disposto dall’articolo 21 del decreto del Ministro delle finanze 26
novembre 1986, a decorrere dal 1° gennaio 2004 il rimborso dei costi sostenuti
per le attività di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31,
esercitate dall’ACI ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del
Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, è corrisposto al citato Ente
dietro presentazione di fattura. Con le medesime modalità si provvede a
eventuali conguagli di rimborsi relativi agli anni precedenti.
Art. 8(Tasse sulle concessioni
regionali sanzioni amministrative) 1. Ferme
restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65, nel caso
di mancato o ritardato pagamento delle tasse annuali si applica una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento del tributo dovuto ai sensi dell’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta nei casi
e nella misura previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il comma 3
dell’articolo 6 della l.r. 65/1980 è abrogato.
Art. 9(Ripetibilità spese
postali) 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto del Ministro delle finanze dell’8 gennaio 2001, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001, sono ripetibili, nella misura di
euro 3,10, le spese postali sostenute dalla Regione per la notifica degli atti
di cui all’articolo 1 del citato decreto effettuati mediante invio di
raccomandata, nella misura di euro 5,16 per i rimanenti atti di cui all’articolo
2 dello stesso decreto.
Art. 10(Rateizzazione di
crediti) 1. Le somme
dovute a titolo di sanzioni, unitamente ai crediti e ai tributi corrispondenti,
su motivata richiesta del contribuente in condizioni economiche disagiate,
possono essere versate in un massimo di venti rate mensili di pari importo con
l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di tre
punti percentuali.
2. Al
contribuente persona fisica la rateizzazione non può essere concessa qualora gli
importi da rateizzare risultino inferiori al 4 per cento del reddito complessivo
annuo riferito al nucleo familiare del richiedente, risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi. L’importo da rateizzare non può essere in ogni caso
inferiore a 250 euro per le persone fisiche e 1.500 euro per tutti gli altri
contribuenti.
3. Qualora
l’importo della rateazione ecceda i 10 mila euro, il riconoscimento del
beneficio è subordinato alla prestazione di apposita garanzia mediante polizza
fidejussoria o fidejussione bancaria.
4.
All’accoglimento dell’istanza di rateazione provvede il dirigente regionale
preposto alla struttura tributaria competente entro sessanta giorni dalla data
di ricezione della medesima.
5. Le rate
mensili scadono l’ultimo giorno lavorativo del mese. Il mancato pagamento anche
di una sola rata comporta la decadenza automatica dal beneficio, con il
conseguente obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla
rata non pagata.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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