Anno 2003
Numero 29
Data 23/12/2003
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 29 dicembre 2003, n. 152
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Legge Regionale 23 dicembre 2003, n. 29

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi



Art. 1

(Parco dei tratturi della Puglia)


1. I tratturi, in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, vengono conservati al demanio armentizio regionale di cui allarticolo 1 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 e costituiscono il Parco dei tratturi della Puglia.



Art. 2

(Piano comunale dei tratturi)


1. E fatto obbligo ai Comuni, nel cui ambito territoriale ricadono tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del ministro 23 dicembre 1983, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:

a) i tronchi armentizi che conservano loriginaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale;

   b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

   c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

3. Il piano comunale dei tratturi ha valenza di Piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (PRG).


4. Il piano comunale dei tratturi apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.

5. Esso è proposto dal Comune, che convoca una Conferenza dei servizi che si svolge ai sensi dellarticolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dallarticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. La convocazione della Conferenza dei servizi è resa pubblica e alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dallapprovazione del piano comunale dei tratturi.

7. II verbale recante le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi, con i vincolanti pareri della Regione Puglia, della Soprintendenza archeologica e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio, costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale.

8. II parere definitivo della Soprintendenza archeologica è espresso anche ai fini dellarticolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente alle fattispecie delle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

9. II piano comunale dei tratturi comprende l elenco di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
 
10. II piano, approvato dal Consiglio comunale, ha una validità pari a cinque anni e, se non modificato con la medesima procedura di cui al presente articolo, si rinnova automaticamente per lo stesso periodo di tempo.
 
11. In caso di inerzia, allo scadere del termine prefissato, il Presidente della Giunta regionale, nei trenta giorni successivi, invita il Sindaco a provvedere fissando un nuovo termine.

12. In caso di persistente inadempienza del Comune obbligato, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore al demanio e patrimonio, nomina con proprio decreto un Commissario ad acta, scelto tra funzionari regionali ed esperti in materia, perché provveda secondo i termini e le procedure del presente articolo.

13. Tutti gli oneri finanziari derivanti dalla redazione del piano comunale dei tratturi, inclusi quelli del Commissario ad acta, sono a carico del Comune obbligato.



Art. 3

(Aree fratturali di interesse archeologico)


1. I tronchi tratturali di cui all articolo 2, comma 2, lettera a), sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, può autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse in deroga al  comma 1.

3. Fermi restando tutti gli altri vincoli territoriali, sono regolarizzabili secondo la vigente normativa le costruzioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle seguenti condizioni:
 
   a) parere della Soprintendenza archeologica per le sole opere eseguite successivamente al vincolo storico introdotto con d.m. 23 dicembre 1983;

   b)acquisto del suolo pertinenziale, nella misura strettamente necessaria alla costruzione, al prezzo di cui al articolo 4.


4. Le opere non regolarizzabili sono sottoposte alla specifica disciplina di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dellattività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e integrazioni.



Art. 4

(Aree tratturali prive di interesse archeologico)


1. I tronchi tratturali di cui all articolo 2, comma 2, lettere b) e c), a domanda, previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, sono rispettivamente alienati:

   a) a favore degli enti locali con il vincolo permanente di destinazione;

   b) a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il prezzo della vendita è così stabilito:

   a) per i suoli urbanisticamente tipizzati agricoli, dal valore di esproprio, relativamente al fondo non migliorato, determinato dalla Commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni;
 
   b) per i suoli tipizzati diversamente dalla lettera a), dal valore stabilito dalla Commissione regionale di valutazione già operante e istituita ex articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, avuto riguardo della loro destinazione urbanistica.

3. Gli immobili liberi ovvero per i quali non sia stata avanzata istanza di acquisto da parte degli attuali utilizzatori sono alienati secondo le procedure dellarticolo 27 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, fatto salvo il diritto di esercizio della prelazione prevista dalla normativa vigente in materia.
 
4. In caso di comprovata difficoltà finanziaria dellacquirente, la Giunta regionale può concedere dilazione nel pagamento, fino al massimo di dieci anni, gravata di interessi al tasso legale.




Art. 5

(Norme di attuazione)


1. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative connesse alla presente legge, provvede a istituire, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, quale struttura incardinata nellAssessorato agli affari generali - Settore demanio e patrimonio, lUfficio demanio armentizio, fissandone la sede in Foggia, così come previsto dallarticolo 3 della l.r. 67/1980.

2. LUfficio demanio armentizio avrà competenza sullistruttoria dei piani comunali dei tratturi, sullistruttoria delle procedure di autorizzazione e di alienazione e sulla vigilanza e la tutela dei Parco al pari dei soggetti di cui allarticolo 7 della l.r. 67/1980.



Art. 6

(Reimpiego proventi dellalienazione)


1. I proventi derivanti dallalienazione dei tratturi sono impiegati:

   a) per il 30 per cento ai fini di cui all articolo 30, comma 2, della l.r. 27/1995;

   b) per il 60 per cento ai fini della conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e, in particolare, degli stessi tratturi;

   c) per il 10 per cento ai fini della copertura degli oneri derivanti dalleventuale reintegra dei tratturi da inserire nel Parco e dalla gestione del Parco medesimo.



Art. 7

(Abrogazione)


1. Sono abrogate tutte le norme che, contenute in precedenti leggi regionali, risultano con in contrasto conla presente legge, in particolare gli articoli 8 e 14 della l.r. 67/1980 e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, commi 2 e 3 e larticolo 13 della l.r. 5/1985.



Art. 8

(Norma finanziaria)


1. Allonere derivante dalla prima applicazione e attuazione della presente legge, previsto in euro 260 mila per lanno 2003, in euro 250 mila per lanno 2004, in euro 1 milione 40 mila per lanno 2005, si provvede nel seguente modo:

Esercizio finanziario 2003

u.p.b .4.1.2.

Capitolo di entrata di nuova istituzione:

Proventi da alienazione di beni tratturali         Euro 260.000,00

u.p.b. 2.3

Capitolo di spesa di nuova istituzione

Spese per lattuazione della legge regionale n. del
- art. 6                                                          Euro 260.000,00

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio.