Legge Regionale 23 dicembre 2003, n. 29 Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi
Art. 1(Parco dei tratturi della Puglia) 1. I tratturi, in quanto monumento della storia economica e sociale del
territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in
quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, vengono
conservati al demanio armentizio regionale di cui allarticolo 1 della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67 e costituiscono il Parco dei tratturi
della Puglia.
Art. 2(Piano comunale dei tratturi) 1. E fatto obbligo ai Comuni, nel cui ambito territoriale ricadono tratturi,
tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche
ai fini del piano quadro di cui al decreto del ministro 23 dicembre 1983, entro
e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il piano, nel
rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve
individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi
che conservano loriginaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione
turistico-culturale;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare
riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella
di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto
permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
3. Il piano comunale
dei tratturi ha valenza di Piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi della vigente
normativa regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento
urbanistico generale vigente (PRG).
4. Il piano comunale dei
tratturi apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così come previste dagli
articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il livello di interazione
con gli altri ambiti territoriali distinti.
5. Esso è proposto dal
Comune, che convoca una Conferenza dei servizi che si svolge ai sensi
dellarticolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata
dallarticolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. La convocazione della
Conferenza dei servizi è resa pubblica e alla stessa possono partecipare i
soggetti portatori di interessi pubblici o privati cui possa derivare un
pregiudizio dallapprovazione del piano comunale dei
tratturi.
7. II verbale recante le determinazioni
assunte dalla Conferenza dei servizi, con i vincolanti pareri della Regione
Puglia, della Soprintendenza archeologica e della Soprintendenza per i Beni
architettonici e per il paesaggio, costituisce proposta di variante sulla quale
si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale.
8. II parere definitivo della
Soprintendenza archeologica è espresso anche ai fini dellarticolo 55 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente alle
fattispecie delle lettere b) e c) del comma 2 del presente
articolo.
9. II piano comunale dei tratturi
comprende l elenco di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
10. II piano, approvato dal Consiglio
comunale, ha una validità pari a cinque anni e, se non modificato con la
medesima procedura di cui al presente articolo, si rinnova automaticamente per
lo stesso periodo di tempo.
11. In caso di inerzia, allo scadere del
termine prefissato, il Presidente della Giunta regionale, nei trenta giorni
successivi, invita il Sindaco a provvedere fissando un nuovo
termine.
12. In caso di persistente inadempienza
del Comune obbligato, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore al demanio e patrimonio, nomina con proprio decreto un
Commissario ad acta, scelto tra funzionari regionali ed esperti in materia,
perché provveda secondo i termini e le procedure del presente articolo.
13. Tutti gli oneri finanziari derivanti
dalla redazione del piano comunale dei tratturi, inclusi quelli del Commissario
ad acta, sono a carico del Comune obbligato.
Art. 3(Aree fratturali di interesse archeologico) 1. I tronchi tratturali di cui all articolo 2, comma 2, lettera a), sottoposti
a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di
gestione.
2. La Giunta regionale,
acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, può
autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di
pubblico interesse in deroga al comma
1.
3. Fermi restando tutti
gli altri vincoli territoriali, sono regolarizzabili secondo la vigente
normativa le costruzioni già esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, alle seguenti condizioni:
a) parere della Soprintendenza archeologica
per le sole opere eseguite successivamente al vincolo storico introdotto con
d.m. 23 dicembre 1983;
b)acquisto del suolo pertinenziale, nella
misura strettamente necessaria alla costruzione, al prezzo di cui al articolo
4.
4. Le opere non
regolarizzabili sono sottoposte alla specifica disciplina di cui alla legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dellattività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 4(Aree tratturali prive di interesse archeologico) 1. I tronchi tratturali di cui all
articolo 2, comma 2, lettere b) e c), a domanda, previa delibera di Giunta
regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, sono rispettivamente
alienati:
a) a favore degli enti locali con il vincolo permanente di
destinazione;
b) a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il prezzo della
vendita è così stabilito:
a) per i suoli urbanisticamente tipizzati
agricoli, dal valore di esproprio, relativamente al fondo non migliorato,
determinato dalla Commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n.
865 e successive modifiche e integrazioni;
b) per i suoli tipizzati diversamente dalla
lettera a), dal valore stabilito dalla Commissione regionale di valutazione già
operante e istituita ex articolo 10 della legge
regionale 15 febbraio 1985, n. 5, avuto riguardo della loro
destinazione urbanistica.
3. Gli immobili liberi ovvero per i quali non
sia stata avanzata istanza di acquisto da parte degli attuali utilizzatori sono
alienati secondo le procedure dellarticolo 27 della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27, fatto salvo il diritto di esercizio
della prelazione prevista dalla normativa vigente in
materia.
4. In caso di comprovata difficoltà
finanziaria dellacquirente, la Giunta regionale può concedere dilazione nel
pagamento, fino al massimo di dieci anni, gravata di interessi al tasso
legale.
Art. 5(Norme di attuazione) 1. La Giunta regionale, per lo
svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative connesse alla presente
legge, provvede a istituire, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997,
n.7, quale struttura incardinata nellAssessorato agli affari generali - Settore
demanio e patrimonio, lUfficio demanio armentizio, fissandone la sede in
Foggia, così come previsto dallarticolo 3 della l.r.
67/1980.
2. LUfficio demanio
armentizio avrà competenza sullistruttoria dei piani comunali dei tratturi,
sullistruttoria delle procedure di autorizzazione e di alienazione e sulla
vigilanza e la tutela dei Parco al pari dei soggetti di cui allarticolo 7 della
l.r.
67/1980.
Art. 6(Reimpiego proventi dellalienazione) 1. I proventi derivanti dallalienazione dei tratturi sono
impiegati:
a) per il 30 per cento ai fini di cui all articolo 30, comma 2, della
l.r.
27/1995;
b) per il 60 per cento ai fini della conservazione e la valorizzazione
del patrimonio immobiliare regionale e, in particolare, degli stessi
tratturi;
c) per il 10 per cento ai fini della copertura degli oneri derivanti
dalleventuale reintegra dei tratturi da inserire nel Parco e dalla gestione del
Parco medesimo.
Art. 7(Abrogazione) 1. Sono abrogate tutte le norme che, contenute in precedenti leggi regionali,
risultano con in contrasto conla presente legge, in particolare gli articoli 8 e
14 della l.r.
67/1980 e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, commi 2 e 3 e larticolo
13 della l.r.
5/1985.
Art. 8(Norma finanziaria) 1. Allonere derivante dalla prima applicazione e attuazione della presente
legge, previsto in euro 260 mila per lanno 2003, in euro 250 mila per lanno
2004, in euro 1 milione 40 mila per lanno 2005, si provvede nel seguente
modo:
Esercizio finanziario
2003
u.p.b .4.1.2.
Capitolo di entrata di nuova istituzione:
Proventi da alienazione di
beni tratturali Euro
260.000,00
u.p.b. 2.3
Capitolo di spesa di nuova
istituzione
Spese per lattuazione
della legge regionale n. del
- art. 6 Euro
260.000,00
2. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede in sede di approvazione della legge di
bilancio.
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