Legge Regionale 2 aprile 2004, n. 5 Legge quadro sulla famiglia
TITOLO 1PRINCIPI, FUNZIONI E OBIETTIVI
Art. 1(Principi) 1. La Regione Puglia riconosce e garantisce i diritti della famiglia quale
formazione sociale di primario interesse pubblico secondo i principi dettati
dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica e pone ogni
persona umana al centro della sua azione legislativa, politica e amministrativa,
in attuazione del principio democratico di cui agli articoli 1 e 2 della
Costituzione.
2. La Regione, affermando la basilarità
della famiglia nel processo di costruzione sociale, ne riconosce il ruolo di
soggetto sociale primario, con funzioni specifiche fondamentali, fondato su
legami socialmente assunti di convivenza, solidarietà, mutuo aiuto, solidarietà
tra le generazioni, responsabilità nella cura delle persone che la compongono e
nelleducazione dei minori.
3. Gli interventi regionali di
programmazione socio-assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale saranno
orientati alla famiglia come ambito di intervento unitario in coerenza con
quanto disposto allarticolo 2, comma 1, della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato dinterventi e servizi
sociali in Puglia).
4. Nel quadro di attuazione del principio
costituzionale del pluralismo sociale e istituzionale, la Regione riconosce e
promuove i valori propri dellordinamento della famiglia e il suo ruolo
fondamentale per lo sviluppo di ogni singola persona umana, ai sensi dei
principi di cui agli articoli 2, 3, 29 e seguenti della
Costituzione.
Art. 2(Funzioni e strumenti) 1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuove il
servizio pubblico integrato per favorire il libero svolgimento delle funzioni
della famiglia e valorizzare la solidarietà nella famiglia, tra le famiglie e a favore delle
famiglie.
2. La Regione riconosce e garantisce il ruolo
dellassociazionismo familiare e ne promuove lo sviluppo.
3. Ogni iniziativa tesa
ad attuare le finalità e gli obiettivi della presente legge, sia essa promossa
da enti pubblici o da soggetti privati non profit, é considerata parte
integrante del servizio pubblico integrato, purché ne rispetti le finalità, gli
obiettivi e i criteri guida.
4. La Regione favorisce
la libertà di scelta della famiglia tra servizi pubblici e privati facenti parte
del servizio pubblico integrato.
5. I Comuni svolgono le proprie funzioni
riconoscendo e promuovendo lautonoma iniziativa delle formazioni sociali di
base.
Art. 3(Obiettivi) 1. Nel quadro
dellindirizzo e programmazione e dellerogazione dei servizi
sociali a favore della persona e della famiglia, la Regione individua i seguenti
obiettivi:
a) favorire la formazione di
nuovi nuclei familiari attraverso interventi che concorrono a eliminare gli
ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo
sviluppo;
b) predisporre specifici
programmi di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni disagiate
e/o che violano la dignità della persona umana;
c) valorizzare la
corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito
educativo e distruzione, favorendo la solidarietà tra generazioni anche per la
permanenza dellanziano nella famiglia;
d) promuovere iniziative
di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di solidarietà nonché forme di
autorganizzazione e imprenditorialità per favorire le funzioni familiari
particolarmente nellattenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai
disabili;
e) promuovere le
iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale
tendenti a sviluppare la responsabilità familiare e la capacità della famiglia
ad assumere in pienezza le proprie funzioni educative e
sociali;
f) consentire ai
genitori la libera scelta della scuola per i propri figli, garantendo parità di
trattamento tra utenti di scuole statali e non statali secondo il principio di
eguaglianza;
g) tutelare gli
immigrati e le loro famiglie in stato di bisogno anche attraverso iniziative e
servizi di enti privati senza scopo di lucro;
h) favorire la natalità
anche attraverso interventi per la cura della sterilità, sostenendo lalto
valore personale e sociale dei ruoli genitoriali, promuovendone le
corresponsabilità nei confronti della prole e il diritto-dovere allimpegno di
cura ed educazione della stessa;
i) tutelare la maternità
favorendo e realizzando interventi per prevenire e rimuovere le cause di natura
economica e sociale che possano indurre allinterruzione della
gravidanza;
j) sviluppare
nellattività dei consultori pubblici e privati la valorizzazione personale e
sociale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna,
lunità e la stabilità familiare, la solidarietà sociale;
k) promuovere attività
finalizzate al sostegno dei minori orfani abbandonati e/o privi di
assistenza;
l) favorire
linformazione, la consulenza, il sostegno e lassistenza alle vittime di
violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori che abbiano subìto
maltrattamenti e abusi;
m) promuovere la
ricerca, lo studio e linformazione sulle tematiche relative alla famiglia e
sullo stato delle famiglie residenti articolando una specifica sezione dedicata
alla famiglia nellambito del Centro regionale di documentazione per le
politiche sociali di cui allarticolo 11 della l.r.
17/2003.
TITOLO 2INTERVENTI E MODALITÀ ATTUATIVE
CAPO 1
Art. 4 (Modalità attuative) 1. Le risorse di cui allarticolo 15, comma 2, lettera b), della l.r.17/2003 sono finalizzate allattuazione del
programma delle politiche familiari, con una specifica e distinta previsione
allinterno del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,
riservando priorità agli interventi previsti dallarticolo 46, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) nonché alle
iniziative di assistenza alla maternità.
2. Le priorità di cui al
comma 1 assumono valore vincolante nella definizione dei piani di zona
nellambito dei quali sono obbligatoriamente recepite e trasformate in
interventi attuativi annuali.
CAPO 2SERVIZI ALLA FAMIGLIA E CONTRIBUTI
Art. 5(Assistenza personalizzata e permanenza
nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di persone non autosufficienti) 1. La Regione favorisce lassistenza a domicilio alla famiglia come risposta
personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri, particolarmente se
portatori di handicap o anziani ed eroga contributi per le prestazioni
assistenziali e socio-sanitarie da svolgere in famiglia secondo quanto previsto
e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui
allarticolo 8 della l.r.
n.17/2003.
2. La Regione promuove
iniziative mirate a rendere possibile la permanenza nel proprio domicilio o nel
nucleo familiare di appartenenza alle persone prive di autonomia fisica o
psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in istituto o in
strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione ex articolo 26 legge
23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale).
Art. 6(Consulenza alla famiglia) 1. La Regione Puglia, riconoscendo il diritto alla vita fin dal momento del
concepimento, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194
(Norme per la tutela sociale della maternità e sullinterruzione volontaria
della gravidanza), valorizza e sostiene i servizi di consulenza familiare
gestiti dagli enti locali, dallassociazionismo o dalle organizzazioni di
volontariato promuovendone lutilizzo coordinato nellambito della
programmazione regionale e locale secondo quanto previsto e nei limiti del piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui allarticolo 8 della
l.r.17/2003. Gli interventi sono rivolti
a:
a) prevenire e rimuovere
le difficoltà che possono indurre la donna allinterruzione della gravidanza,
anche attraverso lerogazione di specifici contributi, per favorire una
maternità consapevole per come previsto dagli articoli 2 e 5 della l.
194/1978;
b) promuovere e
sviluppare la rete dei servizi socio-sanitari nonché altre iniziative dirette a
rimuovere le cause dellaborto;
c) predisporre e
organizzare piani personalizzati di sostegno psicologico, socio-assistenziale e
sanitario per i non abbienti, utilizzando le risorse di enti pubblici e del
privato sociale, del volontariato nonché delle reti informali di
solidarietà;
d) effettuare programmi relativi
allaffido familiare e alladozione, intesi come esercizio della paternità e
maternità responsabile.
2. I consultori pubblici e privati autorizzati
devono assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al
futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e informativi
riguardanti la procreazione responsabile.
Art. 7(Famiglia e lavoro) 1. La Regione promuove iniziative per favorire la stipula di accordi tra le
organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano la
sospensione dellattività lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai
familiari e ai figli.
2. La Regione, in
occasione di una nuova nascita, favorisce il ricorso al part-time e flessibilità
di orario per uno dei due genitori.
Art. 8(Interventi per la prima casa) 1. La Regione, anche al fine di promuovere la costituzione di nuove famiglie e
agevolare le famiglie in stato di bisogno, con particolare riferimento a quelle
numerose, può prevedere, nei limiti e con le modalità fissate dal piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui allarticolo 8 della
l.r. 17/2003, gli interventi finanziari di cui
al comma 2 dellarticolo 46 della l. 289/2002.
CAPO 3LIBERTÀ DI EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 9(Servizi allinfanzia) 1. Nel rispetto dei diritti del bambino e al fine di prevenire i processi di
disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono
modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie,
con particolare attenzione a quelle numerose e
monoparentali.
2. La Regione promuove e
sostiene, nellambito e nei limiti del piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali di cui allarticolo 8 della l.r.
17/2003, ladozione, anche con lintervento dei Comuni, di iniziative
innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale,
finalizzate a:
a) realizzare forme di
auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i nidi famiglia. Per nido
famiglia sintende lattività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza
fini di lucro;
b) potenziare i servizi
di asili nido, anche mediante convenzionamento con i soggetti che gestiscono
tali servizi, secondo gli standards qualitativi e organizzativi definiti dalla
Giunta regionale;
c) realizzare
unadeguata politica del tempo libero utilizzando anche le risorse
dellassociazionismo e fornire le strutture e i supporti tecnico-organizzativi
per la realizzazione di attività ludiche ed educative particolarmente per
linfanzia e per gli adolescenti;
d) favorire lattività
di organizzazione delle banche del tempo interfamiliari e/o di altre attività
di formazione, ricreazione e cura dei componenti la famiglia;
e) organizzare servizi
nido presso la sede di istituzioni e/o imprese pubbliche e private anche
mediante apposite convenzioni;
f) contrastare in
collaborazione con le famiglie le devianze sociali, con particolare riguardo
alla tossicodipendenza.
Art. 10(Formazione) 1. La Regione, nellambito dellattività di formazione professionale, coordina e
finanzia con risorse comunitarie programmi di aggiornamento e riconversione
professionale al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del
genitore o di altro membro della famiglia che abbia interrotto lattività
lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o per la cura di componenti del
nucleo familiare.
Art. 11(Diritto allo studio) 1. La Regione favorisce le forme di associazionismo e di autogestione dei
genitori ed educatori come modalità idonea a garantire leffettiva
partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale
per la famiglia.
2. Nella definizione
degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto allo studio, al
fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di
disagio economico, la Regione può prevedere,tra laltro:
a) buoni scuola alle
famiglie finalizzati allabbattimento delle spese sostenute per la frequenza di
asili nido, scuole materne, scuole dellobbligo, statali e non statali senza
fini di lucro;
b) contributi per
progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e della
dispersione scolastica e universitaria.
TITOLO 3PRINCIPIO DI
SUSSIDARIETÀ
Art. 12(Azioni positive per la promozione dellassociazionismo familiare) 1. La Regione, al fine
di garantire la partecipazione attiva dei cittadini allattuazione delle
politiche regionali per la famiglia, promuove e sostiene, nellambito e nei
limiti del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui
allarticolo 8 della l.r. 17/2003, anche in
forma coordinata con gli enti locali, le associazioni e le formazioni del
privato sociale dedite alla realizzazione delle seguenti
iniziative:
a) sensibilizzazione,
formazione, informazione, orientamento e ricerca sullidentità e il ruolo
sociale della famiglia;
b) incentivazione e
attuazione del mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare anche
mediante la promozione delle banche del tempo di cui allarticolo
9.
2. Le associazioni e le
organizzazioni del privato sociale iscritte nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, ai sensi delle leggi
regionali 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro
sul volontariato), 1° settembre 1993, n. 21
(Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative
della legge 8 novembre 1991, n. 381 concernente Disciplina delle cooperative
sociali) e 11 febbraio 2002, n. 2 (Modifica
della legge regionale 1° settembre 1993, n.
21), possono stipulare convenzioni con enti pubblici per la gestione dei
servizi alla persona di sostegno alla famiglia, così come previsto dallarticolo
5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato dinterventi e servizi sociali).
Art. 13(Consulta delle associazioni familiari) 1. E istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni familiari
composta da:
a) il Presidente della
Giunta regionale o Assessore delegato;
b) un rappresentante del
Forum regionale delle associazioni familiari;
c) due rappresentanti
delle associazioni di famiglie costituite, operanti e iscritte nel registro di
cui allarticolo 12;
d) tre rappresentanti
delle università pugliesi;
e) tre rappresentanti
dei servizi, delle strutture private di solidarietà sociale e
volontariato;
f) un rappresentante dei
Comuni designato dallANCI Puglia;
g) un rappresentante delle
Province designato dallUPI;
h) il dirigente del Settore competente per
le politiche della famiglia;
i) tre rappresentanti
delle organizzazioni sindacali regionali.
2. La Consulta é
nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio
seno il Presidente e delibera un proprio regolamento interno per
lorganizzazione e la disciplina dei lavori.
3. La Consulta dura in
carica per la legislatura nel corso della quale è stata
insediata.
4. La Consulta esprime
pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di
programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in
ordine allattuazione della medesima.
5. La Consulta è
istituita senza oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 14(Osservatorio permanente sulla famiglia) 1. La Regione,
nellambito dellOsservatorio per le politiche sociali previste dalla l.r. 17/2003, istituisce l Osservatorio permanente
sulle famiglie e le politiche della famiglia. In particolare lOsservatorio, in
coerenza con quanto previsto dalla lettera l) dellarticolo
3:
a) studia e analizza
levoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione
alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e
famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e
levoluzione complessiva delle esigenze familiari;
b) verifica lefficacia
degli interventi in favore della famiglia realizzati dalla Regione, da enti e
istituzioni pubbliche e private;
c) si avvale, per le sue
attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della
Regione;
d) si rapporta con altri
Osservatori istituiti nellambito della sicurezza sociale, anche al fine di
creare un sistema informativo coordinato;
e) focalizza i fenomeni
di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali
marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna
persona.
Art. 15(Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge si fa fronte con le
risorse riservate ai sensi dellarticolo 15, comma 2, lettera b), della l.r.
17/2003
a carico del capitolo 784025 Fondo nazionale
politiche sociali - l.r. 17/2003 - Piano regionale socio-assistenziale - U.P.B.
9.2 Servizi sociali del bilancio della Regione, preventivate per lanno 2004
in euro 11.232.828,47.
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