Legge Regionale 29 aprile 2004, n. 6 Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali
Art. 1(Finalità) 1. La Regione, nella cornice
dei propri principi statutari, riconosce nello spettacolo una componente
fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale,
un’espressione importante dell’identità dei territori.
2. La Regione riconosce, altresì,
lo spettacolo quale strumento di comunicazione di arte, di formazione, di
promozione culturale, di incontro e dialogo sociale.
3. La Regione, con la presente
legge, definisce il quadro generale degli obiettivi e le forme del loro
raggiungimento, nonché identifica le tipologie di intervento in materia di
attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello
spettacolo viaggiante e circense, garantendo la qualità artistica, il pluralismo
culturale e le pari opportunità.
4. La Regione favorisce, in
materia di spettacolo, la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti
privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra soggetti privati fra
loro, al fine di conseguire la razionalizzazione delle risorse economiche e
organizzative.
Art. 21. La Regione, nel rispetto
dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel contesto normativo degli
articoli 23 e 24 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere,
mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali,
istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), esercita
le funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo,
con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
2. La Regione indirizza e
coordina gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo alla
produzione, alla circuitazione degli eventi, alla promozione e alla formazione
del pubblico e agevola la più ampia partecipazione dei
fruitori.
3. La Regione assicura azioni
equilibrate e omogenee nella promozione, diffusione e circuitazione delle
attività dello spettacolo, riservando speciale attenzione alle aree meno servite
e svantaggiate.
4. La Regione favorisce in
materia di spettacolo la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti
privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra
loro, anche per utilizzare in maniera proficua le risorse economiche e
organizzative.
5. La Regione riconosce e
offre il proprio sostegno alle eccellenze artistiche che si sono affermate negli
ambiti regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri che saranno
determinati dalla Giunta regionale, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 6
e la competente Commissione consiliare permanente.
6. La Regione offre sostegno
all’imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo per la creazione di
nuove occupazioni.
7. La regione promuove lo
sviluppo e la diffusione dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e
progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l’Unione europea, le università
e il sistema economico produttivo e finanziario.
Art. 3(Funzioni delle Province e dei
Comuni) 1. Le Province e i Comuni,
negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la
Regione:
a) promuovono la formazione
del pubblico e l’attività di spettacolo, anche in relazione a finalità
turistiche e di sviluppo locale;
b) partecipano, in forma
diretta o convenzionata, con l’assunzione dei relativi oneri, alla costituzione
e gestione di soggetti stabili;
c) partecipano, anche in
forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul
territorio;
d) promuovono e sostengono,
in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione delle attività di
spettacolo per le scuole e le università.
2. Le Province e i Comuni
concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di
spettacolo.
3. Le Province e i Comuni,
nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di
competenza:
a) sostengono le attività di
spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali
e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni
di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono, anche tramite
forme associative, i compiti attinenti l’erogazione dei servizi per le diverse
forme di spettacolo, anche con riguardo alla promozione, programmazione e
distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture
di soggetti privati convenzionati;
c) attuano interventi di
creazione, di adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle
attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del
patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
d) promuovono la cultura
musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale.
4. Le Province, in
particolare, nell’ambito della programmazione regionale, promuovono e
indirizzano la formazione del personale artistico, tecnico e organizzativo del
settore dello spettacolo, anche in collaborazione con le istituzioni
universitarie.
5. I Comuni, in particolare,
nell’ambito della programmazione regionale:
a) promuovono le
attività di valorizzazione delle
tradizioni teatrali e musicali locali;
b) provvedono alle funzioni
amministrative previste dalla normativa nazionale nonché dalla presente legge e
dal relativo regolamento in favore degli spettacoli di arte varia, attività
circensi e spettacoli viaggianti.
Art. 4(Tipologie dell’intervento
regionale) 1. Le finalità e gli
obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della
Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo, con riguardo alle
seguenti attività:
a) produzione di spettacoli
realizzati da soggetti che insistono e operano stabilmente sul territorio
regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
settore;
b) coproduzione di spettacoli
anche in ambito nazionale e internazionale;
c) distribuzione di
spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni
pugliesi;
d) realizzazione di festival
e rassegne finalizzate anche alla promozione dell’identità culturale
pugliese;
e) formazione del pubblico,
in particolare giovanile, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo,
le istituzioni scolastiche e le università;
f) attuazione di forme di
sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello
spettacolo;
g) programmazione di qualità
relativa al piccolo esercizio cinematografico, ai cinema dei centri urbani e
alle sale d’essai riconosciute ai sensi della normativa
nazionale;
h) definizione dei criteri di
individuazione delle aree comunali riservate allo spettacolo viaggiante e alle
attività circensi.
2. La Regione, inoltre,
concede contributi per spese di investimento per:
a) restauro, adeguamento e
riqualificazione di sedi, nonché per attrezzature destinate alle attività di
spettacolo;
b) innovazione tecnologica,
soprattutto ai fini della promozione e dell’informazione del
pubblico;
c) valorizzazione,
catalogazione, conservazione del patrimonio storico e artistico dello
spettacolo, con particolare attenzione al patrimonio storico bandistico, nonché
a quello del folklore locale.
Art. 5(Programma regionale) 1. La Giunta regionale,
sentito l’Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all’articolo 6, approva
con regolamento il programma triennale in materia di
spettacolo.
2. Il programma triennale
prevede:
a) gli obiettivi da
perseguire;
b) le priorità tra le diverse
tipologie d’intervento;
c) le procedure e le modalità
di attuazione degli interventi;
d) i criteri per la verifica
della realizzazione delle attività oggetto degli interventi di cui all’articolo
4.
3. La Regione, in attuazione
del programma triennale, stabilisce le quote da destinare agli interventi di cui
alla presente legge.
Art. 6(Osservatorio regionale dello
spettacolo) 1. E’ istituito
l’Osservatorio regionale dello spettacolo composto da cinque esperti di nomina
regionale, di cui tre designati rispettivamente dall’Associazione nazionale
Comuni italiani (ANCI) e dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) e
dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni
dello spettacolo.
2. L’Osservatorio rileva ed
elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma
regionale di cui all’articolo 5, in ordine agli operatori e alle attività di
spettacolo sul territorio regionale. Fornisce, a richiesta degli enti di cui
all’articolo 3, pareri sulle attività ivi descritte.
3. I componenti restano in
carica tre anni.
4. Alla scadenza del mandato
l’Osservatorio predispone una relazione sull’attuazione delle finalità della
presente legge.
Art. 7(Apulia Film Commission) 1. E’ istituita l’Apulia Film
Commission, di seguito denominata AFC. L’AFC è una fondazione promossa e
sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che ne
possono essere soci fondatori. Vi possono aderire anche altri enti locali,
nonché le Camere di commercio e gli organismi imprenditoriali e
associativi.
2. L’AFC assolve ai seguenti
compiti istituzionali:
a) promuovere e valorizzare
il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche,
creando le condizioni per attirare in Puglia le produzioni cinematografiche,
televisive e pubblicitarie italiane ed estere;
b) sostenere la produzione e
la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella
regione, che promuovono e diffondono l’immagine e la conoscenza della Puglia,
concedendo contributi e agevolazioni attraverso l’istituzione di un fondo
specifico: Film Fund;
c) coordinare le iniziative
del settore cinematografico e televisivo in Puglia, tra cui festival, promozione
del territorio all’estero, sostegno allo studio e alla ricerca, di concerto con
le istituzioni universitarie;ù
d) valorizzare le risorse
professionali e tecniche attive sul territorio regionale;
e) assumere e valorizzare il
patrimonio storico-culturale della Mediateca regionale pugliese e incentivare la
fruizione del materiale audiovisivo e filmico del Centro di cultura
cinematografica ABC.
Art. 8(Albo regionale) 1. La Regione istituisce l’Albo regionale dei
soggetti che operano negli ambiti dello spettacolo, distinto per settori, in
funzione di una valorizzazione delle energie e delle competenze presenti sul
territorio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito
regolamento.
Art. 9(Convenzioni) 1. La Regione, nel rispetto
degli obiettivi del programma triennale, favorisce la realizzazione delle
attività di cui all’articolo 4, comma 1, mediante apposite
convenzioni.
2. La Regione stipula
convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici che si avvalgono di
professionalità riconosciute nel settore dello spettacolo e anche con soggetti
privati, purchè inseriti nell’Albo regionale, dotati di adeguate risorse
produttive, finanziarie e organizzative, che propongono e realizzano, anche con
il coinvolgimento e l’apporto finanziario di altri partner pubblici e privati,
progetti di elevata qualità artistica d’interesse regionale, nazionale e
internazionale.
3. Gli schemi delle
convenzioni sono disciplinati dalla Giunta regionale.
Art. 10(Fondo unico regionale dello
spettacolo) 1. E’ istituito il Fondo
unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato
FURS.
2. Il FURS è finalizzato a
sostenere e a incrementare le attività nei settori del cinema, del teatro, della
musica, della danza e dello spettacolo viaggiante, con priorità per i soggetti
pubblici e privati già riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività
culturali.
3. Alla dotazione del fondo
si provvede con l’istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi
annualmente nel bilancio pluriennale della Regione.
4. Nel FURS confluiscono
inoltre le risorse finanziarie statali del Fondo unico per lo spettacolo, nonché
le risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e
privati.
Art. 11(Istituzioni e organismi d’interesse
regionale) 1. La Regione può aderire o
partecipare alla costituzione di enti o fondazioni di cui all’articolo 12 del
codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui
alla presente legge.
2. La Giunta regionale,
nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 5, ai fini della valorizzazione
della propria tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale e
internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce il ruolo
d’interesse regionale alle Fondazioni, alle ICO, ai Teatri stabili e agli
organismi di produzione, promozione ed esercizio con sede nella regione e
riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 12(Fondo di garanzia) 1. E’ istituito il Fondo di
garanzia finalizzato a favorire l’accesso al credito bancario dei soggetti
pubblici e privati che gestiscono strutture permanenti di spettacolo in
Puglia.
2. Le modalità operative e di
attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della
Giunta regionale.
Art. 13(Esecuzione) 1. Le modalità e le procedure di esecuzione della
presente legge, per quanto attiene la materia spettacolo, sono disciplinate con
apposito regolamento della Giunta regionale:
Art. 14(Esecuzione) 1. In attesa della disciplina
normativa organica delle attività culturali, la Regione promuove, anche in
collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali, le università,
le istituzioni culturali in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché
con l’associazionismo culturale qualificato, la realizzazione di iniziative e di
progetti per valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico,
figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale e per assicurarne la
conoscenza e la fruizione.
2. Per le stesse finalità di
cui al comma 1 la Regione sostiene e incentiva la realizzazione di iniziative e
di progetti culturali promossi da soggetti pubblici e da organismi privati in
possesso di comprovati requisiti di professionalità e di
specializzazione.
3.La Giunta regionale approva
il programma triennale per le attività culturali, che fissa gli obiettivi, le
priorità di intervento, le procedure e le modalità di
attuazione.
Art. 15(Norma transitoria) 1. Il programma triennale di cui all’articolo 5
sarà approvato dopo sei mesi dalla data di istituzione dell’Osservatorio di cui
all’articolo 6 e dell’Albo di cui all’articolo 8. Nelle more, la Giunta
regionale approva un programma temporalmente limitato al termine
suddetto.
Art. 16(Abrogazione) 1. La legge regionale 11 maggio 1990, n. 28 (Norme
organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di
musica, teatro e cinema) è abrogata.
Art. 17(Norma finanziaria) 1. Agli oneri rivenienti
dall’approvazione della presente legge, limitatamente all’esercizio finanziario
2004, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 3 milioni e 550 mila
da iscrivere ai capitoli di nuova istituzione epigrafati:
a) legge regionale n. ______
del _______________ “Norme di disciplina transitoria delle attività culturali”
per euro 1 milione e 500 mila;
b) legge regionale n. ______
del _______________ “Fondo unico regionale dello spettacolo” per euro 1 milione
e 500 mila;
c) ) legge regionale n.
______ del _______________ - art. 12 “Fondo di garanzia” per euro 50
mila;
d) ) legge regionale n.
______ del _______________ “Fondazione Paolo Grassi e Teatro Pubblico Pugliese”
per euro 500 mila;
e con contestuale riduzione
delle autorizzazioni di spesa dei capitoli 813012 per euro 3 milioni, 813015 per
euro 250 mila e 581000 per euro 300 mila.
2. Per gli anni successivi si
provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di
previsione.
La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
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