Legge Regionale 29 giugno 2004, n. 10 Disciplina dei regimi regionali di aiuto(1)
(1) Vedi anche la l.r. 1/99, artt. 5 e 6.
TITOLO 1Principi generali
Art. 1Oggetto e finalità. 1. Gli aiuti oggetto della presente legge sono quelli a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune [e non soggetti allobbligo di notificazione] (2) ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE. La Regione Puglia con appositi regolamenti disciplina i regimi regionali di aiuto in attuazione dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla presente legge.
2. La Giunta regionale nellesercizio della potestà regolamentare deve assicurare il conseguimento delle seguenti finalità: a) sviluppo della competitività e dellinnovazione; b) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo; c) ampliamento della base produttiva; d) diffusione dellingegneria finanziaria; e) promozione del capitale umano; f) sviluppo delle filiere produttive e dei settori innovativi; g) sviluppo del settore turistico; h) incremento occupazionale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai seguenti settori di attività: artigianato, industria, turismo commercio e servizi. Sono altresì applicabili, compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello comunitario, per i settori considerati sensibili, quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, lindustria automobilistica. Sono esclusi i settori di attività relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui allallegato II del trattato CE, alla pesca e allindustria carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria.
4. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e lamministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dellarticolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59).
(2) Parole soppresse dalla l.r. 18/2008, art. 13.Vedi i Regolamenti regionali attuativi della presente legge: nn. 7, 8,9,10,11 e 12 del 2005 , n. 10/2006, nn. 4, 20, 24, 259 e 26 del 2008 e nn. 1, 2 e 36 del 2009
Art. 2Tipologie di aiuto. 1. Le finalità di cui
allarticolo 1 e gli interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti
tipologie di aiuto: a)
contributo in c/impianti; b)
contributo in c/esercizio; c)
contributo in c/interessi; d) credito
dimposta; e) bonus
fiscale; f)
partecipazione al capitale di rischio; g)
promozione e partecipazione a fondi di garanzia; h) sostegno
allo sviluppo del capitale umano. 2. La concessione degli aiuti è
effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale.
3. Lintensità di aiuto, calcolata in
Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL)
prevista per ogni tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può
eccedere, complessivamente, quelle previste o approvate dalla Commissione UE,
nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Regione Puglia dalla carta degli
aiuti a finalità regionale. Lintensità di aiuto può essere adeguata
automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione UE.
Art. 3Soggetti beneficiari. 1. I destinatari dei regimi di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di piccola, media e grande impresa. (3) 2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.
3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.
(3) Comma già integrato dalla l.r. 32/2006, art. 4 è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 18/2008, art. 13
Art. 4Regimi di aiuto. 1. La Giunta regionale, in coerenza, e nel
rispetto delle regole comunitarie e statali, rende operativi i regimi di aiuto
di cui allarticolo 1, comma 1, attraverso regolamenti attuativi (4) contenenti le condizioni e le modalità di accesso
allaiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie
alleffettiva applicabilità del regime. I regolamenti devono altresì contenere: a) le ragioni che giustificano
listituzione del regime di aiuto; b) la dimostrazione della
coerenza e della compatibilità con il trattato CE e con tutte le altre
disposizioni in materia di aiuti a finalità regionali; c) gli obiettivi generali e
specifici che il regime intende perseguire. 2. I regolamenti di attuazione
dei regimi di aiuto devono inoltre: a) indicare dettagliatamente le
singole tipologie di intervento ammissibili; b) escludere lammissibilità di
progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della
richiesta di agevolazione; c) prevedere lobbligo di
mantenimento dellinvestimento incentivato per cinque anni dalla relativa data
di entrata in funzione; d) esplicitare le modalità e le
procedure per la valutazione e selezione dei progetti; e) esplicitare le modalità e le
procedure per lerogazione degli aiuti nonché le ispezioni, i controlli e il
monitoraggio dei progetti, le sanzioni, la revoca degli aiuti e la prestazione
di idonea garanzia per il recupero delle somme erogate.
3. Le agevolazioni di cui alla
presente legge saranno revocate e si provvederà al recupero delle somme erogate
nel caso in cui le imprese, terminato lintervento ammesso a finanziamento, non
risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo l999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili).
(4) Vedi, al riguardo, il Reg. 18 marzo
2005, n. 7, il
Reg. 18 marzo
2005, n. 8, il
Reg. 18 marzo
2005, n. 9, il
Reg. 18 marzo
2005, n. 10, il
Reg. 18 marzo
2005, n. 11, il
Reg. 18 marzo
2005, n. 12 , il
Reg. 18
luglio 2006, n. 10
e il Reg.
22 aprile 2008, n. 4.
Art. 5Procedimenti. 1. I procedimenti attuativi dei
singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento
delle procedure valutative.
2. Nei casi in cui la tipologia
e/o le procedure previste per lapplicazione dei singoli regimi di aiuto lo
prevedano, nonché per motivate ragioni di carattere organizzativo o di
accelerazione di spesa, le attività relative alla gestione degli aiuti possono
essere affidate a soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria.
TITOLO 2Norme finali
Art. 6Abrogazioni. 1. Sono abrogate la legge
regionale 4 gennaio 2001, n. 3 (Disciplina dei regimi regionali di
aiuto) e la legge
regionale 10 agosto 2001, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 4
gennaio 2001, n. 3.)
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