Regolamento Regionale 1 settembre 2004, n. 2 Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi struure di vendita(1) (2)
(1) Vedi il Reg. reg. 7/2009, art. 1, c. 2, che così dispone : “ Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono, altresì, il quadro di riferimento procedurale per l’attuazione del regolamento previsto alla lettera b del comma 1 dell’art. 2 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita” della legge, d’ora innanzi per brevità, citato come regolamento “b”.” (2) Regolamento abrogato dal reg. reg. 27/2011, art. 20 che dispone che tutti i procedimenti e gli atti avviati all’entrata in vigore dello stesso continuano ad essere disciplinati e sono definiti secondo le norme e la disciplina del r.r. 2/2004.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
[- Visto l art.
42, comma 1°, lett. c) dello Statuto della Regione
Puglia;
- Vista la L.R.
01/08/2003, n. 11 che, allart. 2, comma 1, lett.b), prevede ladozione di
un regolamento attuativo della legge;
- Vista la Delibera di Giunta
Regionale n 1340 del 31/08/2004 di attuazione del Regolamento
suddetto;]
EMANA
Il seguente Regolamento:
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1Oggetto del regolamento(•) [1. Oggetto del presente
regolamento è lapplicazione di quanto previsto dallart. 2,
comma 1, lettera b) della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 dora innanzi, per brevità, citata
nel testo come legge. 2. Le presenti norme
attuano altresì quanto contenuto nel regolamento previsto alla lettera a) del
comma 1 dellart. 2
della legge,
dora innanzi per brevità citato come regolamento a).
3. Linsediamento e
lampliamento di grandi strutture di vendita deve comunque avvenire nel rispetto
di quanto previsto dallalegge
e dal regolamento a). ]
(•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 2Obiettivi e strumenti della programmazione(•) [1. La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le seguenti finalità: perequare le dotazioni di grandi strutture di vendita fra le diverse province, tenendo conto delle specificità territoriali e del livello di servizio garantito dalle stesse. Ogni provincia avrà quindi specifici obiettivi di sviluppo che potranno giustificare scostamenti dal parametro medio regionale. perseguire un equilibrio territoriale anche allinterno dei territori provinciali, valutando anche i poli demografici di medie dimensioni, al fine di ridurre la mobilità verso i poli primari. In questi comuni verranno privilegiati gli insediamenti di strutture di tipo intermedio. favorire la trasformazione e lampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree, allinterno del comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio. favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio; prevedere linsediamento di grandi strutture non alimentari - beni persona prevalentemente allinterno di centri commerciali o di aree commerciali integrate, prevedere la possibilità di attivare iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione e del territorio e/o di innovazione della rete distributiva.]
(•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 3Periodo di validità e procedure per il rinnovo(•) [1. Le norme del presente regolamento hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino allapprovazione del provvedimento successivo con esclusione delle previsioni di cui al successivo articolo 5. 2. Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione la Regione, avvalendosi anche degli studi predisposti dallOsservatorio regionale sul commercio, predispone 120 gg. prima della scadenza dei tre anni, la proposta di nuovo regolamento che verrà approvato con le modalità previste dalla legge.]
(•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
TITOLO II Previsioni di sviluppo di grandi strutture di vendita
Art. 4 Norme di carattere generale(•) [1. I Centri commerciali di interesse locale sono previsti dai comuni allinterno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e non rientrano nelle previsioni del presente regolamento. 2. Lautorizzazione di aree commerciali integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita non è consentita al di fuori delle esplicite previsioni del presente documento. 3. E possibile autorizzare strutture di interesse pubblico, di rilevanza regionale, con la presenza di strutture alimentari e non alimentari, su tutto il territorio regionale; per la realizzazione di tali strutture è riservata una quota degli obiettivi di programmazione. Tali strutture devono essere comunque collocate in aree urbanisticamente idonee. 4. Le strutture di rilevanza regionale devono essere previste da accordi fra regione e comune o fra comune e soggetto privato attuatore, che definiscano la rilevanza pubblica delliniziativa. Tale rilevanza può essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative in grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere, oppure da caratteristiche di particolare innovatività e interesse della formula distributiva per il territorio regionale, in relazione alla proposta assortimentale, alle tecniche di vendita.]
(•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 5 Previsioni di nuove strutture (•) (•) [1. Nel presente articolo vengono definite le caratteristiche delle nuove strutture di vendita autorizzabili nel periodo di vigenza del presente regolamento con riferimento alla classificazione contenuta all art. 5, commi 2, 3 e 4 della legge, così come specificati dallart. 2 del regolamento a). 2. Le superfici si intendono come superfici di vendita massime autorizzabili, le superfici delle grandi strutture di vendita sono comprese allinterno del massimo previsto per linsediamento. 3. Dove non altrimenti specificato le dimensioni delle strutture autorizzabili possono raggiungere il massimo della tipologia prevista dalla legge e dal regolamento a) e la localizzazione può avvenire in tutto il territorio provinciale. 4. Nel caso di aree commerciali integrate almeno il 70% delle superfici di vendita devono essere costituite da medie e grandi strutture di vendita. Gli esercizi di vicinato possono essere realizzati anche in forma di centro commerciale.] STRUTTURE DI INTERESSE REGIONALE Nellambito delle
strutture di interesse regionale previste dallart. 4 del presente regolamento
sono autorizzabili:
Settore alimentare |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
provinciale |
20.000
mq. |
Modalità insediative |
Centro
commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2
alimentare |
10.000
mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
Settori non alimentari |
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
provinciale |
20.000
mq |
Modalità insediative |
area
commerciale integrata |
|
|
o
struttura isolata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 -
altri beni |
15.000
mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
PROVINCIA DI BARI |
|
Settore alimentare |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
provinciale |
25.000
mq |
Modalità insediative |
Centro
commerciale |
|
|
o area
commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2
alimentare |
10.000
mq. |
Indicazioni territoriali |
Allinterno dellarea
territoriale |
|
|
comprendente i comuni di:
Barletta, |
|
|
Andria, Trani, Bisceglie,
Canosa, |
|
|
Molfetta, Ruvo di Puglia |
|
Priorità specifiche |
Comune
privo di grandi |
|
|
strutture alimentari |
|
|
|
|
|
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
Intermedio |
10.000
mq. |
Modalità insediative |
Centro
commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G1
alimentare |
4.500
mq. |
Indicazioni territoriali |
Allinterno dellarea
territoriale |
|
|
comprendente i comuni di:
Gravina |
|
|
di
Puglia, Altamura, Santeramo in |
|
|
Colle,Cassano delle Murge |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
|
Settori non alimentari |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
provinciale |
|
Modalità insediative |
area
commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 -
altri beni |
15.000
mq |
|
1
struttura G1 - beni persona |
. |
Indicazioni
territoriali |
Sud est Barese allinterno dellarea comprendente i
comuni(Polignano, Conversano, Castellana Grotte,
Monopoli) |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
|
|
PROVINCIA DI BRINDISI |
|
Settore alimentare |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
provinciale |
16.000
mq. |
Modalità insediative |
Centro
commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2
alimentare |
7.000
mq. |
Indicazioni territoriali |
Capoluogo |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
|
Non alimentare |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
provinciale |
20.000
mq. |
Modalità insediative |
area
commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 -
altri beni |
|
|
1
struttura G1 - beni persona |
12.000
mq. |
Indicazioni territoriali |
nessuna |
Priorità specifiche |
nessuna |
|
|
PROVINCIA DI FOGGIA |
|
Settore alimentare |
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
provinciale |
15.000
mq. |
Modalità insediative |
Centro
commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2
alimentare |
10.000
mq. |
Indicazioni territoriali |
nessuna |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
|
|
|
|
|
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
intermedio |
|
Modalità insediative |
Centro
commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G1
alimentare |
4.500
mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
Priorità specifiche |
Comune
privo di grandi |
|
|
strutture alimentari |
|
|
|
|
|
|
|
Settori non alimentari |
|
|
Sono autorizzabili i seguenti interventi:
|
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
provinciale |
|
Modalità insediative |
area
commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 -
altri beni |
|
|
1
struttura G1 - beni persona |
15.000
mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
PROVINCIA DI LECCE |
|
Settore alimentare |
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
provinciale |
25.000
mq. |
Modalità insediative |
Centro
commerciale o area |
|
|
commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2
alimentare |
10.000
mq. |
|
|
|
Indicazioni territoriali |
Al di
fuori del capoluogo |
|
|
e
comuni limitrofi |
|
Priorità specifiche |
Ubicazione in un comune che |
|
|
per
collocazione territoriale e |
|
|
sistema viario sia in grado
di |
|
|
servire un ampio bacino di utenza
|
|
|
|
|
|
|
|
Settori non alimentari |
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
provinciale |
|
Modalità insediative |
area
commerciale integrata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G2 -
altri beni |
|
|
1
struttura G1 - beni persona |
15.000
mq. |
Indicazioni territoriali |
Al di
fuori del capoluogo |
|
|
e
comuni limitrofi |
|
Priorità specifiche |
nessuna |
|
|
|
PROVINCIA DI TARANTO |
|
Settore alimentare |
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
Intermedio |
|
Modalità insediative |
Centro
commerciale |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
G1
alimentare |
3.500
mq. |
|
|
|
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
|
|
|
|
Settori non alimentari |
|
|
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
|
4.500
mq. |
Modalità insediative |
allinterno di centri
commerciali |
|
|
o aree
commerciali integrate esistenti |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
1
struttura G1 - beni persona |
4.500
mq. |
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
Numero 3 strutture isolate con le
caratteristiche di seguito indicate: |
|
descrizione |
Limiti dimensionali |
Livello dellinsediamento |
|
4.500
mq. |
Modalità insediative |
Struttura isolata |
|
Tipologie dimensionali delle grandi
strutture |
1
struttura G1 - beni persona 4.500 mq. |
|
Indicazioni territoriali |
Nessuna |
Priorità specifiche |
Nessuna |
|
|
| ]
(•) Ai sensi dell'art. 1, Reg. 28 ottobre 2005, n. 26 sono sospesi fino al 30 aprile 2006 gli effetti del presente articolo. L'art. 9, comma 1, L.R. 19 luglio 2006, n. 22 ha ulteriormente sospeso gli effetti del presente articolo (vedi anche i successivi commi del medesimo articolo). Ulteriore sospensione è stata disposta dall'art. 15, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5 con il quale è stato soppresso in pari tempo il suddetto art. 9, L.R. n. 22/2006. (•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 6Ampliamenti e accorpamenti di strutture esistenti(•) [1. Gli ampliamenti delle strutture commerciali sono comunque subordinati al possesso dei requisiti di legge e in ogni caso la struttura non potrà superare i massimi di superficie previsti dalla legge. 2. Nelle strutture complesse (centri commerciali e aree commerciali integrate), regolarmente autorizzate ed in possesso dei requisiti di legge, sono sempre consentiti i seguenti ampliamenti: - ampliamenti di gallerie commerciali di centri commerciali e di aree commerciali integrate, nellambito del 15% della superficie complessiva originariamente autorizzata e comunque fino al raggiungimento del minimo di legge (20% della superficie complessiva) se riguardanti solo strutture di vicinato. - ampliamenti di gallerie commerciali e di aree commerciali integrate, nellambito del 10% della superficie complessiva autorizzata se riguardanti anche medie strutture di vendita.
3. Al fine di favorire la ristrutturazione della rete, lampliamento di centri commerciali autorizzati da almeno sei anni (ovvero strutture autorizzate sulla base della L. 426/71, D. L.vo 114/98) è possibile, una tantum, entro i seguenti limiti e condizioni: - Ampliamento della grande struttura alimentare fino al 30% della superficie attualmente autorizzata, con contestuale ampliamento della galleria con esercizi di vicinato e strutture M1 e M2 per una superficie almeno pari allampliamento richiesto. La superficie di vendita della grande struttura alimentare risultante dallampliamento non può superare i limiti di 4500 mq. se di tipo G1, di 10.000 mq. se di tipo G2 e la superficie di vendita autorizzata del centro non può superare il doppio della struttura alimentare.]
(•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
TITOLO III Procedure per lautorizzazione di strutture soggette a vincoli numerici
Art. 7Modalità di autorizzazione delle diverse tipologie di grandi strutture(•) [1. Le modalità di assegnazione delle disponibilità rappresentano una parte integrante delle scelte di programmazione. 2. Le domande di autorizzazione per nuove strutture o per lampliamento di strutture esistenti per le quali non siano previsti limiti numerici, possono essere liberamente presentate sulla base di quanto previsto dalla legge e dal regolamento a) 3. Le domande di autorizzazione nel caso di tipologie di strutture soggette a limitazioni numeriche, così come specificato allart. 5 del presente regolamento dovranno essere presentate e valutate secondo quanto previsto negli articoli seguenti.]
(•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 8Concorrenza delle domande(•) [1. Al fine di favorire la concorrenza fra diverse proposte, le domande per autorizzazioni soggette a limitazioni numeriche di cui allart. 5 del presente regolamento potranno essere presentate esclusivamente entro i periodi di cui al comma successivo. 2. Per lanno 2004 le richieste di autorizzazione potranno essere presentate a partire dal 60° giorno e fino al 90° giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento. Per gli anni successivi i termini per la presentazione delle domande sono i seguenti: - dal 1 al 30 aprile di ogni anno - dal 1 al 30 novembre di ogni anno. 3. Le domande presentate al di fuori dei predetti termini sono da considerarsi irricevibili.
4. Sono considerate concorrenti le domande, relative alla stessa disponibilità, presentate nel medesimo periodo.][
(•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 9Graduazione nel tempo delle realizzazioni (•) (•) [1. Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per ciascun periodo e ricavabile dallo schema seguente: | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Interesse regionale | 1 centro commerciale provinciale alimentare 1 area commerciale integrata provinciale non alimentare o struttura isolata(3) | | | | Bari | 1 centro commerciale provinciale alimentare o area commerciale integrata | 1 area commerciale integrata provinciale non alimentare | 1 centro commerciale intermedio alimentare | | Brindisi | 1 centro commerciale provinciale alimentare | 1 area commerciale integrata provinciale non alimentare | | | Foggia | 1 centro commerciale provinciale alimentare | 1 area commerciale integrata provinciale non alimentare | 1 centro commerciale intermedio alimentare | | Lecce | 1 centro commerciale provinciale alimentare o area commerciale integrata 1 area commerciale integrata provinciale non alimentare | | | | Taranto | | 1 centro commerciale intermedio alimentare | 2 G1 non alimentare Altri beni | 1 G1 non alimentare Altri beni 1 G1 non alimentare Beni persona | 2. Le previsioni non assegnate nei diversi periodi possono essere assegnate in quelli successivi, ma comunque entro il periodo di validità del presente provvedimento.]
(•) Articolo soppresso dalla l.r. 5/2010, art. 15, c. 3 (•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (3) Dizione così corretta con Delib.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1970.
Art. 10Criteri di priorità(•) [1. Nel caso di domande concorrenti i criteri di priorità nellassegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti: a.Impatto socio economico: - impegno del proponente alla priorità nellinserimento di piccole e medie imprese aventi sede nel comune in cui avviene linsediamento o in quelli limitrofi;
- impegno del proponente per misure compensative per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale nel comune di insediamento e/o in quelli limitrofi. La valutazione di tali misure verrà ponderata per importi compresi tra _ 30 e _ 50 per ogni mq. di superficie di vendita autorizzata.
b.Impatto occupazionale: - impegno al riassorbimento e alla riqualificazione di mano dopera nel settore a rischio di disoccupazione;
- numero degli occupati, con applicazione del contratto di lavoro, previsti allavvio, valutati in proporzione al numero delle ore lavorate.
c. Impatto ambientale: - parcheggi eccedenti lo standard eventualmente utilizzabili da altre funzioni in orari non di picco per la funzione commerciale;
- accessibilità della struttura sulla base di quanto previsto dallart. 6 comma 2 del regolamento a) (viabilità esistente o a carico del proponente)
- misure di contenimento dei consumi energetici, idrici e di riduzione dellinquinamento;
2. Gli impegni dei proponenti devono essere dimostrati da atti unilaterali dobbligo o da convenzioni con il comune da cui si desumano lentità delle misure adottate. 3. A parità prevale il criterio cronologico di presentazione della domanda corredate a norma. 4. Il 10% delle somme versate dai proponenti ai sensi del comma 1 del presente articolo è utilizzato per le finalità ed attività dell’Osservatorio regionale per il Commercio come definito dagli artt. 2 e 3 del regolamento regionale n. 10/04. (4)
(•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (4) Comma aggiunto dal regolamento reg. 26/2005 art. 2.
Art. 11Modalità di esame delle richieste concorrenti in conferenza dei servizi(•) [1. Le domande vengono presentate con i contenuti e le modalità previste dallart. 13 del regolamento a).
2. I comuni provvedono a trasmettere alla regione entro 30 gg. dal ricevimento le proprie valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio, in conformità con quanto previsto dallarticolo 14 del regolamento a), in caso di mancato inoltro del parere questo si intende positivo.
3. La conferenza valuta innanzitutto la rispondenza delle singole domande ai requisiti di legge, a tale votazione partecipano, sulla base di quanto previsto dallart. 8 della legge, la regione la provincia ed il comune competente per territorio. 4. La comparazione delle diverse alternative viene realizzata in una conferenza dei servizi convocata dalla regione alla presenza dei rappresentanti dei comuni interessati, della provincia e della regione.
5. Le domande considerate ammissibili vengono poi ordinate dalla regione sulla base dei criteri di priorità di cui allart. 10.
6. La conferenza dei servizi autorizza la domanda avente grado di priorità maggiore e respinge le altre.]
(•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Art. 12Utilizzo dei fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva(•) [1. Tutti gli ampliamenti previsti dal precedente articolo 6 sono subordinati allimpegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio nel comune di insediamento e/o in quelli limitrofi. Limporto del contributo deve essere almeno pari a 40 per ogni mq. di superficie di vendita ampliata. 2. Lutilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito dellattuazione del comma 3 dellart. 6 e dallart 10 lettera a), per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale avviene con le modalità di cui ai successivi commi.
3. I fondi devono essere destinati esclusivamente alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva, identificate sulla base dei documenti di programmazione e incentivazione di cui allart. 15 della legge. I fondi dovranno essere versati alla regione, che provvederà a costituire un apposito capitolo di entrata e di spesa, e ad assegnarli ai comuni interessati.
4. Nel caso in cui il comune interessato dallinsediamento non abbia provveduto ad individuare tali aree nel proprio documento di programmazione, i fondi verranno destinati ad altri comuni, limitrofi allinsediamento previsto, che abbiano provveduto a detto adempimento.]
(•) Il presente regolamento è stato abrogato dell'art. 20, comma 3, del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27
Disposizioni finali [Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dellart. 44,
comma 3, dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.]
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