Legge Regionale 4 novembre 2004, n. 20 Nuove norme di riordino delle Comunità Montane
TITOLO 1ORDINAMENTO E AMBITI TERRITORIALI
Art. 1(Finalità) 1. La presente legge disciplina lordinamento, i compiti e il funzionamento
delle Comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della
Regione.
2. La Regione, ai sensi dellarticolo 44
della Costituzione, tutela e valorizza la specificità dei territori montani
compresi nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia
mediante idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e
culturale delle popolazioni interessate nonché la loro partecipazione alla
predisposizione e attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro degli
obiettivi strategici stabiliti dallUnione europea, dallo Stato, dalla
programmazione regionale e dalla pianificazione provinciale.
Art. 2(Natura delle Comunità montane) 1. Le Comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni
montani, parzialmente montani e contigui, anche appartenenti a province diverse,
per la valorizzazione delle zone montane, per lesercizio delle funzioni
proprie, delle funzioni conferite e per lesercizio associato delle funzioni
comunali.
2. Fatta salva la costituzione delle
Comunità montane già avvenuta con la legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12
(Riordino delle Comunità montane), listituzione delle nuove Comunità è disposta
con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa emanazione di
apposita legge regionale ai sensi dellarticolo 27, comma 3, del testo unico
delle leggi sullordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato t.u. emanato con d.lgs.
267/2000.
3. Le Comunità montane operano in
ciascuna delle zone omogenee di cui allarticolo 3 ritenute adeguate alla
dimensione degli stessi enti, anche rispetto allattuazione dellarticolo 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. Non possono far parte delle Comunità
montane i comuni con popolazione superiore a 40 mila
abitanti.
5. Lesclusione di cui al comma 4 non
priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali
per la montagna stabiliti dallUnione europea o da leggi statali e
regionali.
6. Il regime delle indennità degli
amministratori delle Comunità montane è disciplinato dalla parte I, titolo III,
capo IV del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000. Non trova applicazione la
disposizione di cui allarticolo 82, comma 4, di cui al medesimo d.lgs.
267/2000.
7. Leventuale spesa grava sul bilancio
delle Comunità stesse e trova copertura con i finanziamenti previsti
dallarticolo 24 della presente legge.
Art. 3(Costituzione delle zone omogenee) 1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali ai sensi
della legislazione vigente prima della data di entrata in vigore dellabrogata
legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali) ed
espressamente identificati con la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9
(Costituzione delle Comunità montane) e successive modificazioni e
integrazioni.
2. I territori di cui al comma 1, nel
rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui allarticolo 27, comma 3,
del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, sono ripartiti, in base ai criteri di
unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone
omogenee:
A - Zona omogenea del Gargano,
comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte
S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S.
Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano,
Vieste;
B1 - Zona omogenea dei Monti Dauni
settentrionali, comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino,
Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia,
Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore,
San Marco la Catola, Volturara Appula,Volturino;
B2 - Zona omogenea dei Monti Dauni
meridionali, comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli
Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri,
Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,
Rocchetta SantAntonio, SantAgata di Puglia, Troia;
C1 - Zona omogenea della Murgia barese
nord-ovest, comprendente i comuni di Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di
Puglia, Spinazzola;
C2 - Zona omogenea della Murgia barese
sud-est, comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge,
Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle,
Toritto;
C3 - Zona omogenea della Murgia
tarantina, comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza,
Montemesola, Palagianello, Palagiano, Castellaneta,
Ginosa.
3. I rappresentanti del comune di Gravina
di Puglia e del comune di Toritto eletti in seno allorgano rappresentativo
comunitario della Murgia barese nord-ovest cessano dalle rispettive cariche
comunitarie alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. In applicazione dellarticolo 27,
comma 5, del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, in considerazione della
omogeneità con i territori montani confinanti con i quali costituisce parte
integrante del sistema geografico e socio-economico, il comune di Rodi Garganico
è incluso nella zona omogenea A del Gargano, il comune di Castelluccio dei Sauri
è inserito nella zona omogenea B2 dei Monti Dauni meridionali e i comuni di
Montemesola, Palagiano e Palagianello nella zona omogenea C3 della Murgia
tarantina.
5. Tra i comuni il cui territorio ricade
in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti Comunità
montane le cui sedi, nellambito della loro autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonché nel rispetto del principio della
sussidiarietà, saranno individuate dalle stesse, ognuna per la propria
competenza:
a) Comunità montana del Gargano, con sede
a Monte SantAngelo;
b) Comunità montana dei Monti Dauni
settentrionali, con sede a Casalnuovo Monterotaro;
c) Comunità montana dei Monti Dauni
meridionali, con sede a Bovino;
d) Comunità montana della Murgia barese
nord ovest, con sede a Ruvo;
e) Comunità montana della Murgia barese
sud est, con sede a Gioia del Colle;
f) Comunità montana della Murgia
tarantina, con sede a Mottola.
Art. 4(Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane)
1. La variazione delle
zone omogenee di cui allarticolo 3 è disposta, previo parere della Consulta di
cui allarticolo 23 e consultazione degli enti e organismi interessati, con
deliberazione della Giunta regionale.
2. Le leggi regionali che nellambito dei
territori montani istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni dei
comuni esistenti, ai sensi dellarticolo 15 del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative
Comunità montane.
Art. 5(Fusione di Comuni) 1. Al Comune montano sorto a seguito della fusione dei Comuni, il cui territorio
complessivamente considerato risulti coincidente con il comprensorio di una
Comunità montana, sono attribuite le funzioni e le risorse assegnate alle stesse
Comunità montane ai sensi della presente legge. In tal caso, la legge regionale
istitutiva del nuovo Comune prevede lo scioglimento della Comunità montana e il
conseguente passaggio del personale dipendente da questultima nella dotazione
organica dellAmministrazione comunale nata dalla fusione dei predetti Comuni.
Art. 6(Fasce altimetriche di territorio) 1. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza
della Regione e delle Comunità montane, la Regione, con propria legge, sentita
la Consulta permanente Regioni - Enti locali montani di cui allarticolo 23,
provvede a individuare nellambito territoriale delle singole Comunità montane
fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dellandamento orografico, del
clima, della vegetazione, delle difficoltà nellutilizzazione agricola del
suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e delle realtà
socio-economiche.
2. Le Comunità montane, anche avvalendosi
dellopera di consulenti esterni, formulano adeguate proposte al Presidente
della Giunta regionale in merito allenucleazione delle fasce altimetriche
relative al rispettivo territorio.
Art. 7(Funzioni) 1. Le Comunità montane, anche riunite in Consorzio con le altre Comunità montane
dello stesso sistema montuoso e/o con i comuni montani con popolazione superiore
a 40 mila abitanti già compresi in una Comunità montana, esercitano funzioni a
esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni conferite dai
Comuni, dalle Province e dalla Regione. In particolare:
a) gestiscono gli interventi speciali per
le zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dallUnione europea, dalle leggi dello
Stato e della Regione e attuano gli interventi speciali per la montagna definiti
dalla Regione ai sensi dellarticolo 1, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n.
97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
b) esercitano le funzioni dei Comuni,
proprie o conferite, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono
di svolgere in forma associata ai sensi dellarticolo 11 della legge
97/1994;
c) esercitano le altre funzioni
amministrative a esse attribuite dalla legge o conferite dalla Provincia o dalla
Regione;
d) realizzano le proprie finalità
istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico;
e) definiscono, nel quadro della
pianificazione urbanistica provinciale, il razionale assetto del territorio in
funzione dello sviluppo sostenibile caratterizzato dalla contestuale necessità
di garantire la difesa del suolo e di tutela dellambiente e la crescita
economica, civile e sociale delle popolazioni;
f) realizzano le infrastrutture e i
servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base
di un adeguato sviluppo economico;
g) concedono contributi finanziari per
sostenere le iniziative di natura economica, volte alla valorizzazione delle
risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana basata
sulle opportunità dello sviluppo sostenibile;
h) in caso di istituzioni di parchi
regionali il cui ambito territoriale coincide in tutto o in parte con quello di
una zona omogenea, la loro gestione viene delegata alla Comunità montana in cui
tale parco regionale ricade.
2. La Regione, in attuazione della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi della Regione e degli Enti locali), emana, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
legislativi di adeguamento delle normative di settore e di individuazione delle
risorse umane e strumentali necessarie in relazione alle funzioni amministrative
conferite alle Comunità montane mediante le leggi regionali 30 novembre 2000, n.
16 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di
agricoltura), 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli
incendi boschivi), e 11 dicembre 2000, n.24 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio,
turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica,
diritto allo studio e formazione professionale).
3. La Regione può conferire ulteriori
funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di
particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone
montane e dei rapporti istituzionali nellambito provinciale
stesso.
4. Possono altresì essere conferite alle
Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine, su
proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità
montane, provvede la Giunta regionale.
5. Ai fini di cui al presente articolo,
la Comunità montana:
a) adotta e attua il piano triennale di
sviluppo economico e sociale della propria zona con le caratteristiche indicate
al comma 1, lett. e); a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli
operatori pubblici e privati, singoli o associati;
b) adotta piani pluriennali di opere e di
interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di
sviluppo;
c) promuove la costituzione e sostiene
consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti
alla Comunità montana, alla Regione, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e
privati;
d) promuove, anche in associazione con
altre Comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui
allarticolo 9 della legge 97/1994;
e) stipula convenzioni, accordi di
programma e di collaborazione e può costituire consorzi o gestire i servizi
secondo le forme di cui allarticolo 9.
6. E di competenza delle Comunità
montane lattuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori
territoriale, economico, sociale e culturale di cui allarticolo 113 del t.u.
emanato con d.lsg. 267/2000, finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e
permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari
opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile,
economico e sociale, nonché lattuazione degli interventi speciali demandati
dallUnione europea.
7. Le Comunità montane favoriscono
lautonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In
ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica larticolo 12
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
Art. 8(Riordino organismi associativi e quadro unitariodelle funzioni delle
Comunità montane) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Regione, sulla base delle funzioni conferite e del parere fornito dalla Consulta
permanente Regione-Enti locali montani di cui allarticolo 23
:
a) provvede al riordino degli organismi
associativi, con riferimento anche allattuazione della normativa di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo);
b) adotta specifici atti finalizzati a
fornire un quadro unitario delle funzioni delle Comunità
montane.
Art. 9(Esercizio associato di funzioni e gestione singola o associata di servizi
pubblici locali) 1. Ove due o più Comuni appartenenti a una stessa zona omogenea intendano
esercitare in forma associata funzioni a essi spettanti, o conferite,
lesercizio di queste spetta alla Comunità montana corrispondente. Lorgano
rappresentativo della Comunità, su richiesta degli enti interessati, può
comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi
degli articoli 113 e seguenti del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000.
2. Per la gestione singola o associata di
servizi pubblici locali la Comunità montana può avvalersi delle forme previste
dagli articoli 113 e seguenti del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000.
3. Trovano applicazione le disposizioni di
cui allarticolo 11 della legge 97/1994.
Art. 10(Statuto comunitario) 1 Le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e
amministrativa, nel rispetto dei principi che costituiscono limite inderogabile
dal t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.
2. Lo Statuto stabilisce le norme
fondamentali per lorganizzazione dellente e, in particolare, specifica le
attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dellente, anche in
giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di
organizzazione dellente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province,
della partecipazione popolare, dellaccesso dei cittadini alle informazioni e ai
procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente
previsto dalla presente legge.
3. Lo Statuto stabilisce norme per
assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge
10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro), e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle
giunte, negli organi esecutivi e negli organi collegiali della Comunità montana,
nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi
dipendenti.
4. Lo Statuto è deliberato dallorgano
rappresentativo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
5. Decorso il termine, previsto ai fini
dellesecutività del correlativo provvedimento di approvazione, lo Statuto è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia ed è affisso allalbo
pretorio dellente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla data di affissione allalbo pretorio
dellente.
Art. 11(Regolamenti) 1. Lorganizzazione delle Comunità montane è disciplinata dai regolamenti nel
rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dellorganizzazione,
dello svolgimento e della gestione delle funzioni delle Comunità montane è
riservata alla potestà regolamentare della stessa, nellambito della
legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di
uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto
dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della
Costituzione.
TITOLO 2ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 12(Durata in carica e composizione dellOrgano rappresentativo) 1. L Organo rappresentativo comunitario ha la stessa durata dei Consigli
comunali, così come stabilito dalla legge in vigore allatto dellinsediamento,
e comunque dura in carica sino allinsediamento di quello successivo. Il numero
dei rappresentanti di ciascun comune della Comunità montana in seno allOrgano
rappresentativo viene determinato, nel rispetto dei requisiti soggettivi
legittimanti di cui allarticolo 27, comma 2, del d. lgs. 267/2000, dallo
Statuto comunitario, in misura non superiore a tre unità personali per ciascun
Comune. Resta, comunque, esclusa la possibilità per le Comunità montane di
introdurre, in sede statutaria, differenziazioni numeriche in termini di
rappresentatività comunale, sulla base delle caratteristiche geografiche e
demografiche dei singoli comuni appartenenti ad una delle zone omogenee di cui
allarticolo 3, comma 2, della presente legge.
2. L Organo rappresentativo comunitario
viene rinnovato nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione
contestuale di oltre la metà dei Consigli dei comuni che compongono le Comunità
montane.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,
lOrgano rappresentativo comunitario resta in carica sino a quando tutti i
Consigli comunali dei comuni facenti parte della Comunità montana non abbiano
provveduto a designare i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla
presente legge.
4. Nel caso di consultazione elettorale
parziale che non rientra nel caso di cui al comma 2, lOrgano rappresentativo
comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei
sindaci, assessori o consiglieri nominati dai Consigli comunali rinnovati
e, con atto ricognitivo, procede a ratificare la sua nuova
composizione.
5. In caso di decadenza o di cessazione
per qualsiasi causa di un componente dellOrgano rappresentativo, il Consiglio
comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta
immediatamente successiva alla comunicazione della
vacanza.
6. I componenti lOrgano rappresentativo
comunitario dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro
successori.
7. I componenti lOrgano rappresentativo
comunitario decaduti cessano dalla carica entro dieci giorni dalla data in cui è
venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di
incompatibilità.
8. Lelezione dei componenti, in seno
allorgano rappresentativo, di ciascun comune della Comunità montana non è
revocabile e decade con il Consiglio comunale che lo ha
eletto.
9. I Consigli comunali procedono
allelezione dei propri rappresentanti in seno allOrgano comunitario, con
votazioni separate dei gruppi di maggioranza e di minoranza. Il gruppo di
maggioranza esprime due rappresentanti, il gruppo di minoranza esprime un
rappresentante.
Art. 13(Competenze dellOrgano rappresentativo) 1. LOrgano rappresentativo è lorgano di indirizzo e di controllo politico
amministrativo della Comunità.
2. LOrgano rappresentativo ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dellente e delle aziende
speciali, regolamenti salva lipotesi di cui allarticolo 48, comma 3, del t.u.
emanato con d.lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli
uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, eventuali deroghe a essi, pareri da rendere per dette
materie;
c) convenzioni tra la Comunità montana e
i Comuni e quelle tra la Comunità montana e la Provincia, costituzione e
modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul
funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dellente locale a società di capitali, affidamento di
attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi,
con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti
espressamente in atti fondamentali dellorgano rappresentativo ed emissione dei
prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli
esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari,
relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in
atti fondamentali dellOrgano rappresentativo o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza dellOrgano esecutivo, del Segretario generale,
dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
m) definizione degli indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti delle Comunità montane presso enti,
aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dellOrgano
rappresentativo presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente
riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti
di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da
altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio, da sottoporre a ratifica dellOrgano rappresentativo nei sessanta
giorni successivi a pena di decadenza.
Art. 14(Funzione di revisione economico-finanziaria) 1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate, in ossequio a
quanto stabilito dallarticolo 234 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000, da un
solo revisore, eletto dalla maggioranza dei componenti lOrgano rappresentativo
e scelto tra esperti iscritti nel registro dei revisori
contabili.
2. Il revisore dura in carica tre anni,
non è revocabile, salvo inadempienza, e può essere confermato una sola
volta.
3. Il revisore, nei modi, con le facoltà
e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le
funzioni di cui allarticolo 239 del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000.
Art. 15(Competenze e composizione dellOrgano esecutivo) 1. LOrgano esecutivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla presente legge allOrgano rappresentativo e che non rientrino
nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del
Segretario generale, dei dirigenti o responsabili dei
servizi.
2. LOrgano esecutivo svolge azione
propositiva e di impulso nei confronti dellOrgano rappresentativo, ne attua gli
indirizzi generali riferendo annualmente sulla propria
attività.
3. E altresì di competenza dellOrgano
esecutivo ladozione del regolamento generale sullordinamento degli uffici e
servizi.
4. Il numero dei componenti lOrgano
esecutivo, da determinarsi, in concreto, nellambito dello Statuto comunitario,
non può, in ogni caso, risultare superiore a sei unità, alle quali va aggiunto
il Presidente del medesimo organo. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, ove il numero dei componenti lOrgano esecutivo, escluso il
Presidente, risulti superiore a sei unità, lOrgano rappresentativo è tenuto a
individuare i componenti dellOrgano collegiale esecutivo, da dichiarare
decaduti dalla rispettiva carica, entro il termine perentorio di quindici
giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo
da ricondurre lOrgano esecutivo a un numero massimo di sei componenti, escluso
il Presidente.
Art. 16(Presidente dellOrgano esecutivo) 1. Il Presidente dellOrgano esecutivo rappresenta la Comunità montana. La
carica di Presidente dellOrgano esecutivo è incompatibile con quella di
Parlamentare, Consigliere regionale e Sindaco.
2. Il Presidente dellOrgano esecutivo
convoca e presiede lOrgano esecutivo e lOrgano rappresentativo. Il Presidente
è tenuto a riunire lOrgano rappresentativo, salvo diversa previsione
statutaria, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un
quinto dei componenti, con arrotondamento per difetto, inserendo allordine del
giorno le questioni richieste.
3. Il Presidente dellOrgano esecutivo
esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Nel caso in cui lOrgano
rappresentativo non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi
di cui allarticolo 13, comma 2, lettera m), vi provvede il Presidente
dellOrgano esecutivo, nel termine massimo di quindici giorni, nellambito di un
rapporto di leale collaborazione con lOrgano rappresentativo, attraverso la
conferenza dei Capigruppo, anche al fine di tutelare i diritti della minoranza,
che dovranno comunque essere rappresentati nei casi in cui ne corra
lobbligo.
5. Il Presidente dellOrgano esecutivo
esercita le proprie funzioni e resta in carica, anche in deroga a quanto
previsto dallarticolo 12, sino a quando lOrgano rappresentativo non abbia
provveduto alla sua sostituzione.
TITOLO 3UFFICI E PERSONALE
Art. 17(Uffici) 1. Ciascuna Comunità montana ha una propria dotazione organica secondo la
vigente legislazione.
2. Al personale delle Comunità montane si
applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei
lavoratori dipendenti del comparto Regione-Autonomie
locali.
3. Allordinamento degli uffici della
Comunità montana si applicano le norme previste dal capo I e dal capo III,
titolo IV, parte I, del t.u. 267/2000, nonché dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.
4. Agli oneri relativi al personale
impiegato per lo svolgimento di funzioni conferite provvedono, per quanto di
loro competenza, gli enti deleganti che conferiscono le
funzioni.
Art. 18(Segretario) 1. La Comunità montana ha un Segretario - Dirigente titolare che deve possedere
i requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale e
provinciale, oppure deve esercitare tale funzione presso la Comunità montana,
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Segretario sovraintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone
lattività; cura lattuazione dei provvedimenti; è responsabile dellistruttoria
delle deliberazioni; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle
riunioni dellOrgano esecutivo e dellOrgano
rappresentativo.
3. Lo Statuto e il regolamento possono
prevedere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del
Segretario nei casi di assenza o impedimento.
4. Al Segretario titolare sono attribuite
le funzioni di cui allarticolo 108 del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000.
TITOLO 4PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICAE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 19(Piano pluriennale di sviluppo socio-economico) 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto
mesi dalla data di insediamento dellOrgano rappresentativo, ha come finalità
principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e il
miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza,
lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione
territoriale di coordinamento.
2. Il piano individua gli obiettivi e le
priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio,
definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le iniziative
ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità
di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dellambiente
ai sensi dellarticolo 7 della legge 97/1994.
3. Il piano pluriennale promuove il
coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli
enti che concorrono allattuazione del piano medesimo.
4. Gli enti e le amministrazioni
pubbliche ricadenti nellambito territoriale della Comunità montana,
nellesercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte e
iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli
strumenti di programmazione della Comunità montana e adeguano i loro piani e
programmi al piano della Comunità montana.
5. Il piano pluriennale di sviluppo della
Comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene
data informazione per consentire eventuali osservazioni, che devono essere
presentate entro trenta giorni dallavvenuta
pubblicazione.
6. LOrgano rappresentativo, esaminate le
osservazioni e apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per lesame
e lapprovazione, allAmministrazione provinciale competente per
territorio.
7. LAmministrazione provinciale
competente per territorio approva il piano pluriennale della Comunità montana
entro novanta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della
compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale
e territoriale della Regione. Trascorso tale termine il piano si intende
approvato.
8. LAmministrazione provinciale
competente per territorio, quando non approva il piano, lo rinvia entro i
successivi trenta giorni allOrgano rappresentativo comunitario con motivate
osservazioni attinenti la compatibilità con i piani territoriali e di settore
sovraordinati. LOrgano rappresentativo comunitario adotta le opportune
integrazioni e modificazioni.
9. La procedura disposta dai commi
precedenti va seguita anche per leventuale revisione del
piano.
10. Ai fini del coordinamento,
lAmministrazione provinciale competente per territorio, nella formazione dei
propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle Comunità montane come
parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del
programma regionale e, nellambito delle proprie disponibilità, concorre alla
realizzazione dei piani e programmi della Comunità
montana.
11. Ai sensi dellarticolo 11, comma 1,
secondo periodo, della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di
governo e uso del territorio), nei Comuni ricadenti allinterno del comprensorio
di una Comunità montana, il Documento programmatico preliminare rispetto al
piano urbanistico generale deve prendere in considerazione le previsioni
contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al
singolo Comune.
Art. 20(Programmi di opere e interventi) 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso
programmi triennali di opere e interventi, aggiornati annualmente con i
programmi operativi di esecuzione articolati in progetti che devono
prevedere:
a) la globalità di risorse disponibili
nonché le forme di finanziamento che si ritiene di poter
utilizzare;
b) gli obiettivi e i risultati che si
intendono raggiungere;
c) i soggetti attuatori degli interventi
nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;
d) i criteri di localizzazione
territoriale;
e) i modi e i tempi di
attuazione.
2. I programmi triennali di opere e
interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dallOrgano rappresentativo
della Comunità montana, conformemente alle previsioni recate dal rispettivo
piano pluriennale di sviluppo socio-economico sono immediatamente
efficaci.
Art. 21(Accordi di programma) 1. Per la definizione e lattuazione di opere e di interventi previsti da piani
e programmi della Comunità montana che richiedono, per la loro complessità,
lazione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente
dellOrgano esecutivo della Comunità montana è autorizzato a promuovere accordi
di programma nei limiti e con la disciplina prevista dallarticolo 34 del t.u.
emanato con d.lgs. 267/2000.
Art. 22(Partecipazione al piano territoriale di coordinamento) 1. La Comunità montana concorre e
partecipa, ai sensi dellarticolo 28, comma 4, del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000, allelaborazione del piano territoriale di coordinamento della
Provincia formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio
territorio.
2. La proposta di piano determina gli
indirizzi generali di assetto del territorio della Comunità montana e, in via
principale, indica:
a) la localizzazione degli interventi di
rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di
sviluppo;
b) la localizzazione delle attrezzature
pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse
comunitario;
c) i criteri e i vincoli per la tutela
del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e
per le autorizzazioni delle trasformazioni duso che ne modifichino le strutture
e lassetto;
d) le destinazioni del territorio in
relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
e) le linee di interventi per la
sistemazione idrica, idrologica e idraulica forestale per il consolidamento del
suolo e la regimazione delle acque.
3. La Provincia approva il piano di
coordinamento territoriale provinciale tenendo conto della proposta di piano
della Comunità montana. La Provincia comunica eventuali modifiche che intende
introdurre alla Comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di
quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche
stesse.
Art. 23(Consulta permanente Regione-Enti locali montani) 1. La Regione, nellambito delle proprie competenze e attribuzioni e in
applicazione dei principi enunciati dalla legge 59/1997, istituisce la Consulta
permanente Regione-Enti locali montani, quale organo consultivo della Giunta e
del Consiglio regionale.
2. Fanno parte della
Consulta:
a) il Presidente della Giunta regionale o
suo delegato, che la presiede;
b) il Presidente della Commissione
consiliare competente per la materia degli enti locali;
c) i Presidenti delle Comunità
montane;
d) i Presidenti della delegazione
regionale dellUnione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM),
dellAssociazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dellUnione delle
Province dItalia (UPI) o loro delegati;
e) i Presidenti delle Province nei cui
territori hanno sede le Comunità montane o loro delegati;
f) un rappresentante dei Comuni fino a
mille abitanti, designati dintesa fra ANCI e UNCEM;
g) un rappresentante dei Comuni fino a
cinquemila abitanti, designati dintesa fra ANCI e UNCEM;
h) un rappresentante dei Comuni fino a
diecimila abitanti, designati dintesa fra ANCI e UNCEM;
i) un rappresentante dei Comuni fino a
ventimila abitanti, designati dintesa fra ANCI e UNCEM;
j) il funzionario regionale responsabile
delleconomia montana o suo delegato, con funzioni di
segretario.
3. La Consulta nomina un Vice Presidente
fra i componenti nominati dagli Enti locali montani.
4. La Consulta è nominata dal Presidente
della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e sulla base delle indicazioni fornite dallANCI e dallUNCEM
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di mancata designazione la Consulta sarà insediata con i soli componenti di
diritto.
5. La Consulta è convocata almeno due
volte lanno dal Presidente della Giunta regionale,o dallAssessore competente,
se delegato.
6. La Consulta formula proposte e pareri
sui seguenti punti:
a) riordino degli organismi associativi
di cui allarticolo 8, lettera a);
b) adozione di leggi e atti regionali di
cui allarticolo 8, lettera b);
c) criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie attribuite agli enti locali montani;
d) relazione annuale sullo stato delle
montagne pugliesi;
e) atti di programmazione di competenza
della Giunta e del Consiglio e in particolare nelle materie attribuite dalla
legge 97/1994, dalla legge 59/1997 e dei relativi decreti;
f) ogni argomento che il Presidente della
Giunta o del Consiglio regionale ritiene utile sottoporre allesame della
Consulta o richiesto secondo le procedure del comma 5.
7. La sede della Consulta è stabilita
presso la Regione, che ne garantisce il funzionamento senza oneri a carico del
bilancio regionale.
TITOLO 5FINANZA E CONTABILITA
Art. 24(Fonti di finanziamento) 1. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da:
a) i fondi di cui allarticolo 1 della
legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre
1971, n. 1102, recante Nuove norme per lo sviluppo della montagna) e
successive modificazioni e integrazioni;
b) i fondi di cui allarticolo 2 della
legge 97/1994;
c) i fondi previsti dalle altre leggi
statali trasferiti alle Regioni;
d) i fondi previsti dalle leggi
regionali.
2. Oltre che dal Fondo regionale per la
montagna le fonti di finanziamento per le Comunità montane sono costituite
da:
a) finanziamenti provenienti da Comuni,
Province e Regioni per lesercizio delle funzioni
conferite;
b) fondi dello Stato e dellUnione
europea assegnati direttamente alla Comunità montana;
c) lasciti e
donazioni.
3. Le Comunità montane possono estendere
i benefici economici derivanti dalla legge 97/1994 in favore dei Comuni di cui
allarticolo 3, comma 4, della presente legge.
4. In favore delle Comunità montane, per
i Comuni di cui allarticolo 3, comma 4, la Regione può prevedere finanziamenti
esclusivamente per spese di investimento.
Art. 25(Riparto dei fondi) 1. Il Fondo regionale per la montagna di cui allarticolo 24 è ripartito tra le
Comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) 10 per cento in parti uguali fra tutte
le Comunità montane;
b) 30 per cento in proporzione diretta
alla popolazione montana delle Comunità comunicata dallUNCEM e riferita alla
più recente pubblicazione ufficiale;
c) 60 per cento in proporzione diretta
alla superficie territoriale montana secondo i dati risultanti dalla più recente
pubblicazione ufficiale dellUNCEM.
2. I programmi annuali operativi,
esecutivi dei programmi triennali di opere e interventi adottati dallOrgano
rappresentativo della Comunità montana, sono trasmessi alla Regione per il
totale o parziale finanziamento e, comunque, nei limiti delle risorse
finanziarie del Fondo regionale per la montagna assegnate a ciascuna Comunità
montana.
3. Una quota pari al 2 per cento del
Fondo regionale per la montagna di cui allarticolo 24 è assegnata alla
delegazione regionale UNCEM in relazione a ciascun esercizio finanziario
nellambito della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale.
Art. 26(Gestione finanziaria e contabile) 1. Alla gestione finanziaria e contabile della Comunità montana si applicano per
quanto compatibili le norme previste dalla parte II del t.u. emanato con
d.lgs.267/2000.
TITOLO 6NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 27(Controlli) 1. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dal capo
II, titolo VI, parte I, del t.u. emanato con d.lgs.
267/2000.
2. Il controllo sugli atti emanati dagli
organi delle Comunità montane è soppresso, ai sensi dellarticolo 2, comma 1,
della legge regionale 25 giugno 2002, n. 10, attuativa della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione).
Art. 28(Abrogazione di norme e disposizioni finali) 1. Lentrata in vigore della presente legge comporta labrogazione della l.r.
12/1999, nonché di tutte le disposizioni incompatibili con la presente
legge.
2. Restano ferme, a seguito della entrata
in vigore della presente legge, tutte le abrogazioni già disposte dallarticolo
32 della l.r. 12/1999, abrogata, a sua volta, dal comma 1.
3. In relazione a tutte le materie non
disciplinate espressamente dalla presente legge le Comunità montane esercitano
la potestà normativa, di cui allarticolo 4, comma 5, della legge 5 giugno 2003,
n.131 (Disposizioni per ladeguamento dellordinamento della Repubblica alla
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nel rispetto dei principi derivanti
dal quadro ordinamentale repubblicano.
Art. 29(Norma finanziaria) 1. Alla copertura finanziaria di cui allarticolo 24, comma 2, si provvede
mediante listituzione di un nuovo capitolo n.121063 avente la seguente
descrizione: Spese per interventi di cui alla legge regionale n. 20 del
-04/novembre/2004 Assegnazione a favore delle Comunità montane, con contestuale
riduzione dellautorizzazione di spesa di cui al capitolo 113039 (u.p.b. 4.3.5.)
del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2004.
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