Anno 2004
Numero 23
Data 13/12/2004
Abrogato No
Materia Commercio;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 14 dicembre 2004, n. 148
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Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 23

Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti



TITOLO 1

NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO REGIONALEDI RAZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTODELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI





CAPO 1

Finalità e disposizioni generali, obiettivi e rinvii





Art. 1

(Oggetto e finalità)


1. La Regione Puglia, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, disciplina gli indirizzi di programmazione per la razionalizzazione e lammodernamento della rete distributiva dei carburanti al fine di:

a) migliorare lefficienza complessiva del sistema distributivo;

b) favorire il contenimento dei prezzi;

c) garantire il servizio;

d) incrementare anche qualitativamente i servizi resi allutenza, in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dellambiente.



Art. 2

(Articolazione dellintervento regionale)


1. Lattuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti regolamenti:

a) rete stradale ordinaria contenente:

  1) semplificazione delle procedure per lapertura e modifica degli impianti;

  2) definizioni delle zone omogenee comunali e indici di edificabilità;

  3) definizioni delle tipologie, superfici e distanze tra impianti;

  4) criteri dincompatibilità degli impianti;

  5) flessibilizzazione degli orari minimali di apertura e turnazioni;

  6) sviluppo delle attività commerciali integrative sugli impianti;

  7) funzionamento del sistema informativo regionale della rete distributiva dei carburanti;

  8) costituzione Commissione consultiva regionale carburanti;
 
  9) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione alla presente legge.

b) rete autostradale e raccordi autostradali contenente:

      1) requisiti, modalità e procedure per il rilascio delle concessioni.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti.



CAPO 2

Disposizioni riguardanti gli impianti





Art. 3

(Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni)


1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per linstallazione e lesercizio per i nuovi impianti, per le modifiche o lammodernamento degli stessi, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera a).

2. Il Comune rilascia il titolo edilizio in maniera contestuale o successiva allautorizzazione che deve essere inviata in copia al Servizio regionale carburanti.

3. I Comuni, entro quindici anni dallautorizzazione o dalla precedente verifica, accertano lidoneità tecnica degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

4. Nei Comuni in cui è istituito e operante lo Sportello unico, lo stesso è competente alla procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni e altri titoli necessari per lesercizio dellimpianto, nel rispetto della presente legge.



Art. 4

(Tipologie e attività commerciali integrative)


1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento.

2. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi allautomobile e allautomobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil sono consentite in deroga alle norme di settore.

3. Le autorizzazioni comunali alle attività commerciali integrative previste dal comma 2 devono contenere lesplicita dichiarazione che le stesse sono strettamente connesse allimpianto dì distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi autonomamente e decadono qualora limpianto chiuda per qualsiasi motivo.

4. Gli impianti possono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza limitazioni di orario e autorizzati esclusivamente alle condizioni e prescrizioni disciplinate dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera a), purchè sia comunque garantita adeguata sorveglianza.

5. Possono essere autorizzati impianti monocarburanti di metano autotrazione secondo i criteri e parametri che saranno definiti dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera a).



Art. 5

(Modifica e ristrutturazione degli impianti)


1. Costituisce modifica allimpianto:

a) la variazione del numero di colonnine;

b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
 
c) laggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;

d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;

e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dellimpianto;

g) linstallazione di dispositivi self-service post-pagamento;

h) linstallazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dellimpianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere b), d), g), h) e i) devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione al Comune.

3. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al comma 1, lettere a), e) e j) è asseverata attraverso la perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici.

4. Le modifiche di cui al comma 1, lettere c) ed f) devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

5. La detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica allimpianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune, al Comando provinciale Vigili del fuoco (VVFF), allUfficio tecnico di finanza (UTF).



Art. 6

1. Costituisce modifica allimpianto: 


a) la variazione del numero di colonnine;

b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
 
c) laggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;

d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;

e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dellimpianto;

g) linstallazione di dispositivi self-service post-pagamento;

h) linstallazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dellimpianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere b), d), g), h) e i) devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione al Comune.

3. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al comma 1, lettere a), e) e j) è asseverata attraverso la perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici.

4. Le modifiche di cui al comma 1, lettere c) ed f) devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

5. La detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica allimpianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune, al Comando provinciale Vigili del fuoco (VVFF), allUfficio tecnico di finanza (UTF).

1. Gli impianti, situati nelle località caratterizzate da turismo stagionale per un determinato periodo dellanno, possono acquisire la qualifica di stagionali, previa richiesta al Comune competente da parte del titolare dellimpianto.

2. Il Comune autorizza lesercizio nellambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi per anno obbligando il titolare dellimpianto a osservare gli orari e le turnazioni stabilite per gli altri impianti esistenti nel territorio comunale.

3. Il Comune autorizza altresì lesercizio di nuovi impianti nellambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico nel rispetto dei regolamenti di cui allarticolo 2, lettera a).



CAPO 3

Impianti gpl, metano, a uso privato, contenitori mobili,impianti marini e autostradali





Art. 7

(Rete degli impianti gpl  e metano autotrazione)


1. Al fine di evitare concentrazioni geografiche e per favorire unequa distribuzione dei prodotti gpl e metano autotrazione sul territorio regionale, ferme restando le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, anche gli impianti esistenti sui quali sintende installare il gpl e il gas metano per autotrazione devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera a).



Art. 8

(Impianti autostradali)



1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Pertanto, le concessioni sono rilasciate direttamente dalla Regione, nel quadro della programmazione territoriale regionale, alle condizioni così come definite nel regolamento di cui allarticolo 2, lettera b).



Art. 9

(Impianti di distribuzione a uso privato econtenitori-distributori rimovibili)


1. Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione a uso privato e i contenitori-distributori rimovibili per liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministro dellinterno del 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri), sono autorizzati esclusivamente per il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di proprietà di imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, ubicati allinterno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera a).

2. I titolari di impianti esistenti e sprovvisti della prevista autorizzazione comunale devono fare richiesta di regolarizzazione amministrativa entro novanta giorni dalla data di adozione del regolamento di cui allarticolo 2, lettera a), purchè con esso compatibili.



Art. 10

(Impianti marini)


1. Gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o per buncheraggio navi e motopesca sono autorizzati dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale a esclusione dei parametri relativi a distanze e superfici.

2. Gli impianti sono adibiti allesclusivo rifornimento delle unità da diporto e pertanto devono essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali.

3. Non è consentita la concessione per nuovi impianti SA (Schiavi Accise) qualora nel porto siano installati e funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila tonnellate nel biennio solare precedente.



Art. 11

(Autorizzazione al prelievo di carburanti)


1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dellautorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui operano.

2. Il rilascio dellautorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e dellutilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.



Art. 12

(Impianti di pubblica utilità  in aree svantaggiate)


1. Sono ritenuti di pubblica utilità:

a) limpianto ubicato in un comune montano, frazione o altra località la cui distanza da altri impianti è tale da compromettere il servizio di erogazione della distribuzione dei carburanti per uso autotrazione;

b) limpianto che costituisce lunico punto di rifornimento esistente nel comune.

2. II Comune, per esigenze di pubblica utilità e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo impianto, può autorizzare la prosecuzione dellattività di un impianto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1, anche se lo stesso risulta incompatibile.



CAPO 4

Sospensione, decadenza, trasferimento titolarità





Art. 13

(Sospensione dellesercizio)


1. I titolari degli impianti non possono sospendere lesercizio dellattività senza lautorizzazione del Comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

2. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre la sospensione dellimpianto revocando, in caso di inottemperanza, lautorizzazione.

3. Il Comune, su motivata e documentata richiesta del titolare dellimpianto, può autorizzare la sospensione dellattività per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriori sei mesi. La mancata riapertura nei termini succitati, previa diffida da parte del Comune, comporta la decadenza di cui allarticolo 14.

4. La sospensione, qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere protratta per tutta la durata dellimpedimento.



Art. 14

(Decadenza dellautorizzazione)


1. Lautorizzazione decade nel caso in cui limpianto non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune o si verifichi la chiusura volontaria.

2. Lautorizzazione è revocata anche nel caso in cui il titolare:

  a) non rispetti il termine previsto dallarticolo 18;

  b) non rispetti i termini accordati per la sospensione dellesercizio di cui ai commi 3 e 4 dellarticolo 13;

  c) non rispetti le condizioni previdenziali ed economiche sancite dagli accordi di categoria.



Art. 15

(Trasferimento della titolarità)


1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro quindici giorni dallatto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e allUTF.

2. Il Comune: verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento di proprietà delle attrezzature; accerta i requisiti soggettivi del subentrante; prende atto del trasferimento entro i trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e uffici interessati al procedimento amministrativo.



CAPO 5

Collaudo, impianto ed esercizio provvisorio, termine esecuzione lavori





Art. 16

(Collaudo)


1. I nuovi impianti e le modifiche apportate ai sensi dellarticolo 5, comma 1, lettere c) ed f), non possono essere posti in esercizio prima delleffettuazione del collaudo da parte dellapposita Commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

2. Il collaudo è predisposto dal Comune competente mediante costituzione di apposita Commissione composta almeno da due rappresentanti del Comune con funzioni di Presidente e Segretario, da un rappresentante del Comando provinciale VVFF e dellUTF competenti per territorio. In caso di nuovo impianto la Commissione è integrata da un funzionario del Servizio regionale carburanti.

3. Ai singoli componenti la Commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario il cui importo è stabilito dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera a). Le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.



Art. 17

(Impianto ed esercizio provvisorio)


1. Il Comune, nelle more della ristrutturazione di un impianto o in attesa del collaudo, su richiesta del titolare, può rilasciare lautorizzazione allesercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.

2. La domanda è presentata al Comune competente, unitamente a una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici. Non può essere rilasciata lautorizzazione allesercizio provvisorio per apparecchiature destinate al contenimento o allerogazione dei prodotti gpl e metano.



Art. 18

(Termine per ultimazione dei lavori)


1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti o delle modifiche previste allarticolo 5, comma 1, lettere c) ed f), devono essere ultimati entro il termine massimo di un anno dal rilascio dellautorizzazione.

2. Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi sei, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dellimpedimento.

3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune competente.



CAPO 6

Sistema informativo e Osservatorio, sanzioni, Commissione consultiva carburanti





Art. 19

(Sistema informativo e Osservatorio)


1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare levoluzione del processo di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti e promuove unattività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto del quadro economico regionale, nazionale e internazionale, mediante listituzione, nellambito della struttura competente, dellOsservatorio regionale che si raccorda con gli altri sistemi informativi regionali e lOsservatorio nazionale per concorrere:

  a) alla programmazione regionale nel settore;

  b) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

2. I Comuni, i titolari delle autorizzazioni, i gestori, i Comandi provinciali VVFF, lEnte Nazionale per le Strade (ANAS), le Province e gli UTF trasmettono alla Regione i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti.

3. LOsservatorio regionale cura la raccolta e laggiornamento di tali dati promuovendo indagini, studi e ricerche per realizzare strumenti dinformazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali e professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche.

4. LOsservatorio regionale si raccorda con la Commissione consultiva regionale carburanti e con lOsservatorio nazionale quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.



Art. 20

(Sanzioni amministrative)


1. Linstallazione o lesercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dellautorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune dispone la chiusura immediata dellimpianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.

2. Linstallazione o lesercizio di un impianto a uso privato in assenza dellautorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2 mila e la chiusura immediata dellimpianto.

3. E soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2 mila 500 colui che:

  a) omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante;

  b) omette la comunicazione delle modifiche sugli impianti o effettua modifiche/ristrutturazione in mancanza della prevista autorizzazione;

  c) omette lesposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati;

  d) non si attiene a quanto disposto dallarticolo 22;

  e) preleva o rifornisce carburanti in recipienti non regolamentari senza la prescritta autorizzazione;

  f) rifornisce carburanti a terzi da un impianto a uso privato;

  g) rifornisce carburante ad autovetture da un impianto per unità da diporto.

4. Il Comune, in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dellimpianto fino a un massimo di quindici giorni.

5. Lapplicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è installato limpianto, secondo le procedure di cui allarticolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).



Art. 21

(Commissione consultiva regionale carburanti)


1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione consultiva regionale carburanti, nella quale sono chiamati a farne parte componenti in rappresentanza di enti e organizzazioni di categoria, con compiti di analisi e formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

2. La composizione, il funzionamento e la durata della Commissione sono stabiliti dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera a).

3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso e/o indennità.



TITOLO 2

DISPOSIZIONI FINALI





Capo 7

Stato di conservazione degli impianti, vigilanza e controllo, norme transitorie, abrogazione di norme





Art. 22

(Stato di conservazione degli impianti)


1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dellestetica e del decoro.

2. Il titolare dellautorizzazione deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria non solo delle attrezzature costituenti il punto vendita, ma anche dellarea interessata allimpianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi accessori per lutenza e per lautomobilista.



Art. 23

(Vigilanza e controllo)


1. La vigilanza sullapplicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.

2. La Regione, in caso di mancato rispetto o violazione dei termini previsti per lesercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, può adottare, nellesercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, previa diffida nei confronti dei Comuni, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.

3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.



Art. 24

(Norme transitorie e finali)


1. Le norme contenute nella presente legge sono applicabili anche alle autorizzazioni rilasciate dopo lentrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati).

2. Fino allemanazione dei regolamenti di cui allarticolo 2 restano in vigore gli indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta regionale con delibere n. 35 del 19 febbraio 1999 e n.11 del 19 gennaio 2000.

3. La Commissione consultiva regionale carburanti di cui allarticolo 7 della legge regionale 20 aprile 1990, n.13
 (Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per lesercizio delle funzioni amministrative) continua a operare fino alla nomina della nuova Commissione prevista dallarticolo 21 della presente legge.



Art. 25

  (Abrogazione di norme)


1. Con lemanazione dei regolamenti di cui allarticolo 2 sintendono abrogate tutte le precedenti leggi regionali in materia e in particolare:

a) 23 maggio 1980, n. 49 (Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione);

  b) 30 maggio 1985, n. 50 (Modifica alla legge regionale 23 maggio 1980, n. 49);
  c) 20 aprile 1990, n.13 (Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per lesercizio delle funzioni amministrative)

  d) 1° settembre 1993, n. 20 (Modifica alla legge regionale 20 aprile 1990, n. 13).



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.