Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 23 Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti
TITOLO 1NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO REGIONALEDI RAZIONALIZZAZIONE E
AMMODERNAMENTODELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI
CAPO 1Finalità e disposizioni generali, obiettivi e rinvii
Art. 1(Oggetto e finalità) 1. La Regione Puglia, con la presente legge e con i provvedimenti a essa
collegati e successivi, disciplina gli indirizzi di programmazione per la
razionalizzazione e lammodernamento della rete distributiva dei carburanti al
fine di:
a) migliorare
lefficienza complessiva del sistema distributivo;
b) favorire il contenimento dei prezzi;
c) garantire il
servizio;
d) incrementare anche
qualitativamente i servizi resi allutenza, in coerenza con le scelte effettuate
dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela
dellambiente.
Art. 2(Articolazione dellintervento regionale) 1. Lattuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti
regolamenti:
a) rete stradale
ordinaria contenente:
1) semplificazione delle procedure per
lapertura e modifica degli impianti;
2) definizioni delle zone omogenee comunali e
indici di edificabilità;
3) definizioni delle tipologie, superfici e
distanze tra impianti;
4) criteri dincompatibilità degli
impianti;
5) flessibilizzazione degli orari minimali di
apertura e turnazioni;
6) sviluppo delle attività commerciali
integrative sugli impianti;
7) funzionamento del sistema informativo
regionale della rete distributiva dei carburanti;
8) costituzione Commissione consultiva
regionale carburanti;
9) ogni altra disposizione necessaria per
dare attuazione alla presente legge.
b) rete autostradale e
raccordi autostradali contenente:
1) requisiti, modalità e procedure per il
rilascio delle concessioni.
2. I regolamenti di cui
al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva
regionale carburanti.
CAPO 2Disposizioni riguardanti gli impianti
Art. 3(Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle
autorizzazioni per linstallazione e lesercizio per i nuovi impianti, per le
modifiche o lammodernamento degli stessi, nel rispetto della presente legge e
dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera
a).
2. Il Comune rilascia il
titolo edilizio in maniera contestuale o successiva allautorizzazione che deve
essere inviata in copia al Servizio regionale carburanti.
3. I Comuni, entro
quindici anni dallautorizzazione o dalla precedente verifica, accertano
lidoneità tecnica degli impianti anche ai fini della sicurezza sanitaria e
ambientale.
4. Nei Comuni in cui è
istituito e operante lo Sportello unico, lo stesso è competente alla procedura
di rilascio di tutte le autorizzazioni e altri titoli necessari per lesercizio
dellimpianto, nel rispetto della presente legge.
Art. 4(Tipologie e attività commerciali integrative) 1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e
gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento.
2. I nuovi impianti,
nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di
autonomi servizi allautomobile e allautomobilista, anche di autonome attività
commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli
esercizi di vicinato di cui alla legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio),
nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività
artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa
quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil sono consentite in
deroga alle norme di settore.
3. Le autorizzazioni
comunali alle attività commerciali integrative previste dal comma 2 devono
contenere lesplicita dichiarazione che le stesse sono strettamente connesse
allimpianto dì distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi
autonomamente e decadono qualora limpianto chiuda per qualsiasi
motivo.
4. Gli impianti possono
essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza limitazioni di
orario e autorizzati esclusivamente alle condizioni e prescrizioni disciplinate
dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera a), purchè sia comunque garantita
adeguata sorveglianza.
5. Possono essere
autorizzati impianti monocarburanti di metano autotrazione secondo i criteri e
parametri che saranno definiti dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera
a).
Art. 5(Modifica e ristrutturazione degli impianti) 1. Costituisce
modifica allimpianto:
a) la variazione del
numero di colonnine;
b) la sostituzione di
distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
c) laggiunta di prodotti
non erogati con installazione di nuove attrezzature;
d) il cambio di
destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
e) la variazione del
numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) la ristrutturazione
comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive
dellimpianto;
g) linstallazione di
dispositivi self-service post-pagamento;
h) linstallazione di
dispositivi self-service pre-pagamento;
i) la detenzione e/o
aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
j) la trasformazione
delle modalità di rifornimento dellimpianto di metano autotrazione da carro
bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o
viceversa.
2. Le modifiche di cui
al comma 1, lettere b), d), g), h) e i) devono essere realizzate nel rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice
comunicazione al Comune.
3. La corretta
realizzazione delle modifiche di cui al comma 1, lettere a), e) e j) è
asseverata attraverso la perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante
il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti
fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici,
di tutela dei beni storici e artistici.
4. Le modifiche di cui
al comma 1, lettere c) ed f) devono essere preventivamente autorizzate dal
Comune.
5. La detenzione e/o
aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei
locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al
pubblico non costituisce modifica allimpianto ma ne deve essere data
comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune, al Comando provinciale Vigili del
fuoco (VVFF), allUfficio tecnico di finanza (UTF).
Art. 61. Costituisce
modifica allimpianto:
a) la variazione del numero di colonnine;
b) la sostituzione di
distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
c) laggiunta di prodotti
non erogati con installazione di nuove attrezzature;
d) il cambio di
destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
e) la variazione del
numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) la ristrutturazione
comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive
dellimpianto;
g) linstallazione di
dispositivi self-service post-pagamento;
h) linstallazione di
dispositivi self-service pre-pagamento;
i) la detenzione e/o
aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
j) la trasformazione
delle modalità di rifornimento dellimpianto di metano autotrazione da carro
bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o
viceversa.
2. Le modifiche di cui
al comma 1, lettere b), d), g), h) e i) devono essere realizzate nel rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice
comunicazione al Comune.
3. La corretta
realizzazione delle modifiche di cui al comma 1, lettere a), e) e j) è
asseverata attraverso la perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante
il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti
fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici,
di tutela dei beni storici e artistici.
4. Le modifiche di cui
al comma 1, lettere c) ed f) devono essere preventivamente autorizzate dal
Comune.
5. La detenzione e/o
aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei
locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al
pubblico non costituisce modifica allimpianto ma ne deve essere data
comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune, al Comando provinciale Vigili del
fuoco (VVFF), allUfficio tecnico di finanza
(UTF).
1. Gli impianti, situati
nelle località caratterizzate da turismo stagionale per un determinato periodo
dellanno, possono acquisire la qualifica di stagionali, previa richiesta al
Comune competente da parte del titolare dellimpianto.
2. Il Comune autorizza
lesercizio nellambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico e
comunque per un periodo non superiore a sei mesi per anno obbligando il titolare
dellimpianto a osservare gli orari e le turnazioni stabilite per gli altri
impianti esistenti nel territorio comunale.
3. Il Comune autorizza
altresì lesercizio di nuovi impianti nellambito del periodo stagionale di
maggior afflusso turistico nel rispetto dei regolamenti di cui allarticolo 2,
lettera a).
CAPO 3Impianti gpl, metano, a uso privato, contenitori mobili,impianti marini e
autostradali
Art. 7(Rete degli impianti gpl e metano
autotrazione) 1. Al fine di evitare concentrazioni geografiche e per favorire unequa
distribuzione dei prodotti gpl e metano autotrazione sul territorio regionale,
ferme restando le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale
e regionale in vigore, anche gli impianti esistenti sui quali sintende
installare il gpl e il gas metano per autotrazione devono rispettare le
distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e
parametri definiti dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera a).
Art. 8(Impianti autostradali)
1. Le funzioni
amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le
autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione. Pertanto,
le concessioni sono rilasciate direttamente dalla Regione, nel quadro della
programmazione territoriale regionale, alle condizioni così come definite nel
regolamento di cui allarticolo 2, lettera b).
Art. 9(Impianti di distribuzione a uso privato econtenitori-distributori
rimovibili) 1. Gli impianti di
distribuzione carburanti per autotrazione a uso privato e i
contenitori-distributori rimovibili per liquidi di categoria C di cui al
decreto del Ministro dellinterno del 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento
di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso
presso aziende agricole, cave e cantieri), sono autorizzati esclusivamente per
il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di
proprietà di imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti
ad Amministrazioni dello Stato, ubicati allinterno di stabilimenti, cantieri,
magazzini e simili nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri
definiti dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera
a).
2. I titolari di
impianti esistenti e sprovvisti della prevista autorizzazione comunale devono
fare richiesta di regolarizzazione amministrativa entro novanta giorni dalla
data di adozione del regolamento di cui allarticolo 2, lettera a), purchè con
esso compatibili.
Art. 10(Impianti marini) 1. Gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da
diporto o per buncheraggio navi e motopesca sono autorizzati dal Comune alle
medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di
distribuzione sulla rete stradale a esclusione dei parametri relativi a distanze
e superfici.
2. Gli impianti sono
adibiti allesclusivo rifornimento delle unità da diporto e pertanto devono
essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli
stradali.
3. Non è consentita la
concessione per nuovi impianti SA (Schiavi Accise) qualora nel porto siano
installati e funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila
tonnellate nel biennio solare precedente.
Art. 11(Autorizzazione al prelievo di carburanti) 1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i
propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro devono essere in
possesso dellautorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal
Comune in cui operano.
2. Il rilascio
dellautorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente
del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da
utilizzare per il rifornimento e dellutilizzo di regolamentari contenitori nel
rispetto delle norme di sicurezza.
Art. 12(Impianti di pubblica utilità in aree
svantaggiate) 1. Sono ritenuti di pubblica utilità:
a) limpianto ubicato in
un comune montano, frazione o altra località la cui distanza da altri impianti è
tale da compromettere il servizio di erogazione della distribuzione dei
carburanti per uso autotrazione;
b) limpianto che
costituisce lunico punto di rifornimento esistente nel
comune.
2. II Comune, per
esigenze di pubblica utilità e per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione di un nuovo impianto, può autorizzare la prosecuzione
dellattività di un impianto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1,
anche se lo stesso risulta incompatibile.
CAPO 4Sospensione, decadenza, trasferimento titolarità
Art. 13(Sospensione dellesercizio) 1. I titolari degli impianti non possono sospendere lesercizio dellattività
senza lautorizzazione del Comune, fatta eccezione per i periodi di
ferie.
2. Per accertati motivi
di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre
la sospensione dellimpianto revocando, in caso di inottemperanza,
lautorizzazione.
3. Il Comune, su
motivata e documentata richiesta del titolare dellimpianto, può autorizzare la
sospensione dellattività per un periodo non superiore a sei mesi,
eccezionalmente prorogabile per ulteriori sei mesi. La mancata riapertura nei
termini succitati, previa diffida da parte del Comune, comporta la decadenza di
cui allarticolo 14.
4. La sospensione,
qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere
protratta per tutta la durata dellimpedimento.
Art. 14(Decadenza dellautorizzazione) 1. Lautorizzazione decade nel caso in cui limpianto non risulti adeguabile a
seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune o si verifichi la
chiusura volontaria.
2. Lautorizzazione è
revocata anche nel caso in cui il titolare:
a) non rispetti il termine previsto
dallarticolo 18;
b) non rispetti i termini accordati per la
sospensione dellesercizio di cui ai commi 3 e 4 dellarticolo
13;
c) non rispetti le condizioni previdenziali
ed economiche sancite dagli accordi di categoria.
Art. 15(Trasferimento della titolarità) 1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti,
congiuntamente, entro quindici giorni dallatto di cessione dello stesso, ne
danno comunicazione al Comune, alla Regione e allUTF.
2. Il Comune: verifica
gli atti comprovanti per legge il trasferimento di proprietà delle attrezzature;
accerta i requisiti soggettivi del subentrante; prende atto del trasferimento
entro i trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e uffici
interessati al procedimento amministrativo.
CAPO 5Collaudo, impianto ed esercizio provvisorio, termine esecuzione lavori
Art. 16(Collaudo) 1. I nuovi impianti e le modifiche apportate ai sensi dellarticolo 5, comma 1,
lettere c) ed f), non possono essere posti in esercizio prima delleffettuazione
del collaudo da parte dellapposita Commissione comunale. Le risultanze del
collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
2. Il collaudo è
predisposto dal Comune competente mediante costituzione di apposita Commissione
composta almeno da due rappresentanti del Comune con funzioni di Presidente e
Segretario, da un rappresentante del Comando provinciale VVFF e dellUTF
competenti per territorio. In caso di nuovo impianto la Commissione è integrata
da un funzionario del Servizio regionale carburanti.
3. Ai singoli componenti
la Commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario il cui
importo è stabilito dal regolamento di cui allarticolo 2, lettera a). Le spese
di collaudo sono a carico della ditta richiedente.
Art. 17(Impianto ed esercizio provvisorio) 1. Il Comune, nelle more della ristrutturazione di un impianto o in attesa del
collaudo, su richiesta del titolare, può rilasciare lautorizzazione
allesercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta
giorni.
2. La domanda è
presentata al Comune competente, unitamente a una perizia giurata a firma di un
tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare
riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e
urbanistici. Non può essere rilasciata lautorizzazione allesercizio
provvisorio per apparecchiature destinate al contenimento o allerogazione dei
prodotti gpl e metano.
Art. 18(Termine per ultimazione dei lavori) 1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti o delle modifiche previste
allarticolo 5, comma 1, lettere c) ed f), devono essere ultimati entro il
termine massimo di un anno dal rilascio
dellautorizzazione.
2. Il termine di cui al
comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato
per ulteriori mesi sei, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore,
per tutta la durata dellimpedimento.
3. Entro il termine di
ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune
competente.
CAPO 6Sistema informativo e Osservatorio, sanzioni, Commissione consultiva
carburanti
Art. 19(Sistema informativo e Osservatorio) 1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare levoluzione del processo
di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti e
promuove unattività permanente di analisi e di studio delle problematiche
strutturali e congiunturali del settore nel contesto del quadro economico
regionale, nazionale e internazionale, mediante listituzione, nellambito della
struttura competente, dellOsservatorio regionale che si raccorda con gli altri
sistemi informativi regionali e lOsservatorio nazionale per
concorrere:
a) alla programmazione regionale nel
settore;
b) alla diffusione delle informazioni presso
le istituzioni e le categorie economiche.
2. I Comuni, i titolari
delle autorizzazioni, i gestori, i Comandi provinciali VVFF, lEnte Nazionale
per le Strade (ANAS), le Province e gli UTF trasmettono alla Regione i dati
relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei
carburanti.
3. LOsservatorio
regionale cura la raccolta e laggiornamento di tali dati promuovendo indagini,
studi e ricerche per realizzare strumenti dinformazione periodica destinati
agli operatori, alle organizzazioni sindacali e professionali, agli istituti di
ricerca e alle istituzioni pubbliche.
4. LOsservatorio
regionale si raccorda con la Commissione consultiva regionale carburanti e con
lOsservatorio nazionale quale organo comune per il migliore esercizio delle
proprie funzioni.
Art. 20(Sanzioni amministrative) 1. Linstallazione o lesercizio di un impianto stradale di carburante in
assenza o in difformità dellautorizzazione comunale è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di assenza di
autorizzazione il Comune dispone la chiusura immediata dellimpianto, la
rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei
trasgressori.
2. Linstallazione o
lesercizio di un impianto a uso privato in assenza dellautorizzazione comunale
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2 mila e la
chiusura immediata dellimpianto.
3. E soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2 mila 500
colui che:
a) omette di osservare le disposizioni in
materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di
carburante;
b) omette la comunicazione delle modifiche
sugli impianti o effettua modifiche/ristrutturazione in mancanza della prevista
autorizzazione;
c) omette lesposizione del cartello relativo
alle turnazioni e ai prezzi praticati;
d) non si attiene a quanto disposto
dallarticolo 22;
e) preleva o rifornisce carburanti in
recipienti non regolamentari senza la prescritta
autorizzazione;
f) rifornisce carburanti a terzi da un
impianto a uso privato;
g) rifornisce carburante ad autovetture da un
impianto per unità da diporto.
4. Il Comune, in caso di
recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura
dellimpianto fino a un massimo di quindici giorni.
5. Lapplicazione delle
sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è
installato limpianto, secondo le procedure di cui allarticolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 21(Commissione consultiva regionale carburanti) 1. Con decreto del
Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione consultiva
regionale carburanti, nella quale sono chiamati a farne parte componenti in
rappresentanza di enti e organizzazioni di categoria, con compiti di analisi e
formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e
ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
2. La composizione, il
funzionamento e la durata della Commissione sono stabiliti dal regolamento di
cui allarticolo 2, lettera a).
3. Ai componenti della
Commissione non è dovuto alcun compenso e/o indennità.
TITOLO 2DISPOSIZIONI FINALI
Capo 7 Stato di conservazione degli impianti, vigilanza e controllo, norme transitorie,
abrogazione di norme
Art. 22(Stato di conservazione degli impianti) 1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di
distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature
degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di
conservazione anche ai fini dellestetica e del decoro.
2. Il titolare
dellautorizzazione deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria non
solo delle attrezzature costituenti il punto vendita, ma anche dellarea
interessata allimpianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi
accessori per lutenza e per lautomobilista.
Art. 23(Vigilanza e controllo) 1. La vigilanza sullapplicazione della presente legge è esercitata dai Comuni,
nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di
carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli
stessi il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la
necessaria documentazione.
2. La Regione, in caso
di mancato rispetto o violazione dei termini previsti per lesercizio delle
funzioni amministrative di cui alla presente legge, può adottare, nellesercizio
delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, previa diffida nei confronti dei
Comuni, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il
rispetto dei termini e delle norme violate.
3. Restano fermi i
controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e
incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale
demandati alle amministrazioni competenti.
Art. 24(Norme transitorie e finali) 1. Le norme contenute nella presente legge sono applicabili anche alle
autorizzazioni rilasciate dopo lentrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n.
57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati).
2. Fino allemanazione
dei regolamenti di cui allarticolo 2 restano in vigore gli indirizzi
programmatici impartiti dalla Giunta regionale con delibere n. 35 del 19
febbraio 1999 e n.11 del 19 gennaio 2000.
3. La Commissione
consultiva regionale carburanti di cui allarticolo 7 della legge regionale 20 aprile 1990,
n.13
(Disciplina degli impianti di carburante.
Norme per la razionalizzazione della rete e per lesercizio delle funzioni
amministrative) continua a operare fino alla nomina della nuova Commissione
prevista dallarticolo 21 della presente legge.
Art. 25 (Abrogazione di norme) 1. Con lemanazione dei regolamenti di cui allarticolo 2 sintendono abrogate
tutte le precedenti leggi regionali in materia e in particolare:
a)
23
maggio 1980, n. 49
(Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione
automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di
autotrazione);
b) 30
maggio 1985, n. 50
(Modifica alla legge
regionale 23 maggio 1980, n. 49);
c) 20
aprile 1990, n.13
(Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della
rete e per lesercizio delle funzioni amministrative)
d) 1°
settembre 1993, n. 20
(Modifica alla legge
regionale 20 aprile 1990, n. 13).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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